
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i Regolamenti delegati (UE) 2026/1560 e 2026/1563, che intervengono, rispettivamente, sulla rendicontazione volontaria di sostenibilità per le imprese non soggette agli obblighi di reporting (imprese con meno di 1.000 dipendenti e fatturato netto inferiore a 450 milioni di euro) e sulla semplificazione degli standard europei per la rendicontazione della sostenibilità per le altre.
Le nuove disposizioni si inseriscono nel più ampio processo di semplificazione della normativa europea sulla sostenibilità delineato dalla Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), che restringe il perimetro delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità e semplifica gli obblighi di due diligence, riducendone gli oneri per le imprese e le relative catene del valore.
Sul fronte delle imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione, il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 recepisce in norma europea il Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME), elaborato da EFRAG e già adottato dalla Commissione nel 2025 come raccomandazione.
Lo standard mantiene una struttura modulare, ora articolata in modulo base e modulo completo, in linea con l’esigenza di una struttura più chiara e proporzionata evidenziata anche dall’ANCE rispetto ai tre moduli previsti nella versione inizialmente elaborata da EFRAG, e consente alle imprese fino a 1.000 dipendenti di rendicontare volontariamente le proprie informazioni di sostenibilità secondo un unico standard europeo.
Il passaggio è rilevante soprattutto per la catena del valore, poiché si stabilisce un limite massimo alle informazioni sulla sostenibilità che possono essere chieste alle imprese.
Anche per le imprese soggette alla rendicontazione (imprese con più di 1.000 dipendenti e fatturato netto superiore a 450 milioni di euro) sono state adottate importanti semplificazioni. Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 rivede gli standard adottati nel 2023, riducendo la quantità di informazioni richieste con una maggiore attenzione ai dati quantitativi e introducendo una distinzione più netta tra informazioni obbligatorie e volontarie e disposizioni più chiare sul principio di materialità.
I due regolamenti completano così il percorso di semplificazione e proporzionalità della rendicontazione di sostenibilità, intervenendo sia sul contenuto degli obblighi per le imprese direttamente interessate sia sulle informazioni richieste alle imprese della catena del valore.
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