
Anche i crediti d’imposta esteri e le ritenute operate dalle Banche sugli interessi rilevano nel conteggio dei versamenti fiscali che, ai fini del rilascio del DURF, devono essere almeno pari al 10% dei ricavi.
Così l’Agenzia delle Entrate – nella Risposta n. 174 del 16 settembre 2026 – amplia il perimetro dei versamenti rilevanti ai fini del raggiungimento della soglia di “congruità” rispetto ai ricavi, per l’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Fiscale -DURF (cfr. art.17-bis del D.lgs. 241/1997).
Come noto, difatti, ai fini del rilascio di quest’ultimo, il comma 5 del citato art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 richiede che l’istante:
Dunque, oltre all’esercizio di attività da almeno tre anni, alla regolarità degli obblighi dichiarativi e all’assenza di determinati carichi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 50.000 euro, occorre superare il rapporto del 10% tra versamenti e ricavi o compensi dell’ultimo triennio.
In relazione a tale requisito, anche su sollecitazione dell’ANCE, l’Amministrazione finanziaria aveva già fornito una lettura “ampia” ritenendo rilevanti (i) i versamenti effettuati a seguito di avvisi bonari per controllo automatizzato delle dichiarazioni ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, (ii) l’IVA relativa alle operazioni soggette al meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) o del reverse charge (art. 17 del DPR 633/72), (iii) l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo (art. 73 comma 3 del DPR 633/72), nonché (iv) l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) – cfr. risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2026 n. 63 e ris. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2020 n. 53.
Ora, con la risposta in oggetto viene aggiunto un ulteriore tassello.
L’Agenzia delle Entrate, difatti, ritiene che, ai fini del calcolo del 10%, possano essere conteggiati nel numeratore anche le ritenute d’acconto su interessi attivi bancari, versate all’erario dagli istituti di credito come sostituti d’imposta e il credito per imposte pagate all’estero ex art. 165 TUIR.
Ciò in quanto:
Sempre su tale requisito, si evidenzia che l’ANCE ha intrapreso le più opportune iniziative affinché, nel computo dei versamenti fiscali, possano ricomprendersi anche gli importi trattenuti dalle Banche sui bonifici di pagamento delle spese agevolate con le detrazioni per gli interventi di recupero, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dalle imprese destinatarie dei bonifici stessi (ritenuta pari all’11% – art.25, D.L. 78/2010 – legge 122/2010). Anche in tal caso, infatti, si tratta di versamenti economicamente riferibili ai contribuenti, ancorché materialmente effettuati dagli istituti di credito. Sul punto, si è in attesa di un definitivo chiarimento amministrativo.
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