
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, una guida organica al Concordato preventivo biennale (CPB) che raccoglie norme, chiarimenti e casi applicativi. Il documento illustra le modalità di accesso e rinnovo, i vantaggi dell’adesione, le cause di esclusione e le principali novità per il biennio 2026-2027, introdotte dal D.L. n. 38/2026 e dal D.Lgs. n. 148/2026 (decreto Omnibus). L’obiettivo è aiutare i contribuenti a conoscere il funzionamento del concordato e a valutare vantaggi e svantaggi dell’adesione.
Adesione entro il 2 novembre 2026
Per il biennio 2026-2027, il termine per aderire alla proposta è fissato al 31 ottobre 2026. Poiché la scadenza cade di sabato, slitta a lunedì 2 novembre 2026. Per i contribuenti con un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è invece fissato all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
L’adesione può essere comunicata con l’invio congiunto del modello ISA allegato al modello REDDITI 2026 oppure trasmettendo autonomamente il frontespizio del modello REDDITI, indicando nella casella «Comunicazione CPB» il codice 1. Quest’ultima modalità non sostituisce l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Anche la revoca deve essere comunicata entro gli stessi termini. Rispetto allo scorso anno, può essere effettuata sia con la dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice 3, sia con una comunicazione autonoma, indicando il codice 2.
Le principali novità per il 2026-2027
La circolare riepiloga le modifiche che riguardano le proposte di concordato e le condizioni per aderire e rimanere nel regime.
Più vantaggi per chi rinnova l’adesione
Per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il 2026-2027, il decreto Omnibus rafforza i benefici premiali.
In particolare, sono previste le seguenti misure:
Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
La circolare ricorda che i contribuenti aderenti possono scegliere di applicare un’imposta sostitutiva sulla parte di reddito concordato che supera il reddito effettivo dell’anno precedente, opportunamente rettificato. L’opzione può riguardare anche una sola delle due annualità.
Le aliquote sono differenziate in base al punteggio ISA: 10% per chi raggiunge un punteggio pari o superiore a 8, 12% per punteggi da 6 a meno di 8 e 15% per punteggi inferiori a 6.
Sulla parte di eccedenza che supera gli 85.000 euro si applicano invece le aliquote del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.
Controlli più intensi per chi non aderisce
Per i contribuenti che non aderiscono al concordato o che ne decadono è confermato il rafforzamento dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, anche attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.
Inoltre, per le violazioni relative ai periodi d’imposta e ai tributi interessati dalla proposta, le soglie previste per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte della metà.
Concordato preventivo biennale: le regole specifiche per le imprese di costruzioni
Per il settore edile, la circolare richiama l’attenzione su un aspetto importante: per determinare l’accesso al concordato e verificare le condizioni che ne comportano la cessazione, occorre considerare sia i ricavi sia la variazione delle rimanenze.
Possono aderire al CPB i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), previsti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Per le imprese di costruzioni, l’individuazione dell’attività prevalente, sia ai fini dell’applicazione dell’ISA sia per l’adesione al concordato, deve tenere conto non soltanto dei ricavi, ma anche della variazione delle rimanenze risultante dal bilancio.
Il principio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 39/E/2026, che ha riconosciuto la possibilità di applicare l’ISA e, di conseguenza, di accedere al concordato anche a un’impresa che, in un determinato periodo d’imposta, non ha conseguito ricavi ma ha registrato un aumento delle rimanenze per effetto dello sviluppo di un progetto immobiliare.
L’assenza di ricavi accompagnata dall’incremento delle rimanenze è infatti una situazione tipica dell’attività edilizia. Non rappresenta, di per sé, un caso di «non normale svolgimento dell’attività» tale da giustificare la disapplicazione degli ISA. L’impresa resta quindi soggetta all’indice previsto per le costruzioni e può valutare l’adesione al concordato, che sarebbe invece esclusa in caso di non applicabilità dell’ISA.
La variazione delle rimanenze rileva anche per verificare il superamento del limite massimo di ricavi che determina la cessazione del concordato. Il tetto è pari a 7.746.853,50 euro, corrispondente alla soglia prevista per gli ISA maggiorata del 50%.
Come precisato dalla Direzione regionale delle Entrate della Lombardia con l’interpello n. 904-627/2026, anche in questo caso il calcolo deve comprendere sia i ricavi conseguiti nel periodo di riferimento sia la variazione delle rimanenze registrata nello stesso anno, in aumento o in diminuzione.
In conclusione, per le imprese di costruzioni la variazione delle rimanenze, insieme ai ricavi, è un elemento essenziale per valutare l’andamento economico dell’attività e verificare le condizioni di accesso e permanenza nel CPB. In particolare, occorre considerarla sia ai fini della soglia di 5.164.569 euro prevista per l’applicazione degli ISA, sia per verificare il superamento del limite di 7.746.853,50 euro che determina la fuoriuscita dal concordato.
I riferimenti normativi sono gli articoli 10 e 21, comma 1, lettera b-quater, del decreto legislativo n. 13/2024.
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