Si richiama, in particolare, l`attenzione sulle seguenti questioni:
Modalità di accertamento nei confronti dei contribuenti che adottano il regime di contabilità ordinaria per opzione.
Nei confronti dei contribuenti che adottano il regime di contabilità ordinaria per opzione, gli accertamenti sulla base degli studi di settore sono effettuati solo se l`ammontare dei compensi o dei ricavi determinabile sulla base degli studi di settore risulta superiore all`ammontare dei compensi o dei ricavi dichiarati per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, compreso quello da accertare.
A tal fine i due periodi di imposta nei quali si verifica lo scostamento dei ricavi rispetto a quelli presunti sulla base degli studi di settore possono anche non essere consecutivi. Viene, in tal ambito precisato che il primo periodo di imposta cui fare riferimento è quello a partire dal quale sono applicabili gli studi di settore.
Indicatore di coerenza resa oraria per addetto.
Si sottolinea che in sede di contraddittorio, i contribuenti potranno evidenziare che eventuali anomalie riscontrate nell`indice di coerenza «resa oraria per addetto» potrebbero essere causate dall`utilizzo di addetti all`attività diversi dai lavoratori dipendenti (figure inquadrabili tra quelle di lavoro autonomo).
Applicazione sperimentale degli studi di settore.
Con riferimento agli studi sperimentali, tra i quali rientrano quelli per il settore edilizio (studi SG69), viene espressamente precisato:
·gli studi sono definiti sperimentali (per l`edilizia qualora i ricavi superano i 2 miliardi) fino all`approvazione di una nuova definizione degli stessi;
·i risultanti derivanti dall`applicazione di GERICO 2001 non possono essere utilizzati per l`azione di accertamento. I risultati costituiscono solo un ausilio rispetto alle ordinarie metodologie di controllo;
·nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi stimati dallo studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti relativamente a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale. Per contro, i contribuenti che dichiarano compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero ci si adeguano in sede di dichiarazione dei redditi, evitano l`eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio che verrà approvato al termine della fase sperimentale anche nell`ipotesi in cui il nuovo studio determini ricavi superiori a quelli determinati con l`applicazione dello studio sperimentale;
·nei confronti dei soggetti per i quali sono stati approvati studi di settore sperimentali, non trovano applicazione i parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996.
Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli studi di settore.
Il valore dei beni strumentali da indicare nel rigo F11 del modello per la rilevazione dei dati per gli studi di settore va riferito ai beni esistenti alla data di chiusura del periodo di imposta (31 dicembre 2000 per i soggetti con esercizio coincidente con l`anno solare). Pertanto, non si tiene conto del valore dei beni ceduti nel corso dell`esercizio mentre si considera l`intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo di imposta.
Con riferimento al periodo di imposta 2000 è consentito utilizzare il vecchio criterio di determinazione dei beni strumentali ottenuto prendendo in considerazione tutti i beni posseduti e ragguagliandone il valore al periodo di possesso. I beni strumentali inutilizzati nel corso dell`esercizio per i quali non è stata calcolata la quota di ammortamento possono essere esclusi ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali.
Regolarizzazione dei codici di attività.
Il contribuente è tenuto ad applicare lo studio di settore relativo al codice di attività svolta in modo prevalente nell`anno 2000. Nell`ipotesi in cui il codice risulti diverso da quello comunicato all`amministrazione, l`indicazione nel modello UNICO 2001 del diverso codice di attività prevalente e la variazione dei dati da effettuare presso gli uffici dell`Agenzia delle Entrate ai sensi dell`art.35, terzo comma del DPR 633/72, preclude l`irrogazione di sanzioni.
Adeguamento in dichiarazione dei redditi.
Ai sensi dell`art.2 del DPR 31 maggio 1999, n.195, l`adeguamento ai risultati degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi senza applicazione di sanzioni e interessi è consentito ai soli contribuenti per i quali gli studi si applicano per la prima volta.
Con riferimento agli studi approvati per i periodi di imposta antecedenti al 2000 (es. quelli per il settore edilizio) vale quanto stabilito nella risoluzione 52/E del 2001 (v. circolare Ance n. 148 del 30 aprile 2001) secondo cui l`adeguamento rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF/IRPEG o IRAP senza l`applicazione di sanzioni. Agli effetti dell`IVA l`adeguamento non comporta l`applicazioni di sanzioni per omessa registrazione di operazioni imponibili. Resta ferma, tuttavia, l`applicazione della sanzione del 30% (art.13 Dlgs n.472/97) qualora l`adeguamento faccia emergere un tardivo o insufficiente versamento dell`imposta.
GERICO 2001 – Utilizzo dei dati presenti nel quadro Z.
Tutte le informazioni richieste nel quadro Z non partecipano alla elaborazione della stima dei ricavi stabilita da GERICO 2001, ma costituiscono informazioni da utilizzarsi per l`aggiornamento dello studio. In ogni caso, nell`ipotesi di contraddittorio con il contribuente tali informazioni possono essere opportunamente valutate.
4318-Circ. n.54 13-06-01.pdfApri