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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale atta a rendere quanto più possibile omogeneo il nostro ordinamento tributario ai sistemi fiscali degli altri Paesi e a introdurre una forte semplificazione.

Archivio, Stampa

D.D.L. delega, per la riforma del Sistema fiscale statale.

17 Gennaio 2002
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Lo scorso 20 dicembre 2001, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale che ha come obiettivi principali quello di rendere quanto più possibile omogeneo il nostro ordinamento tributario ai sistemi fiscali degli altri Paesi e quello di introdurre una forte semplificazione, specie in relazione agli adempimenti tributari (allegato 1, atto Camera 2144).
Di seguito si fornisce uno schema riepilogativo dei principi cui è improntata la riforma.
La riforma
Il disegno di legge delinea un sistema fiscale di sole 5 imposte basato sui seguenti principi: ampliamento delle basi imponibili; numero delle aliquote fissate al più basso livello compatibile con le necessità di gettito; semplificazione del sistema e delle procedure, maggiore neutralità ed equità. In particolare, la riforma riguarda solo la fiscalità statale e non interferisce con il federalismo fiscale delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 che ha modificato il Titolo V della Costituzione.
Istituzione di un codice unico fiscale
La delega prevede l`istituzione di un codice unico fiscale in modo da garantire la certezza del diritto. A tal fine è previsto che l`imposizione fiscale debba essere ordinata sulla base dei seguenti principi generali:
· la legge disciplina gli elementi essenziali dell`imposizione nel rispetto dei principi di legalità, capacità contributiva e uguaglianza;
· obbligo di adeguamento alla legislazione comunitaria rispetto degli obblighi derivanti dai trattati internazionali;
· le norme fiscali devono essere improntate ai principi di chiarezza, semplicità, irretroattività e conoscibilità;
· è vietata la doppia imposizione giuridica;
· tutela dell`affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuenti ed amministrazione fiscale;
· concentrazione delle sanzioni amministrative sul contribuente che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
· esclusione dalle sanzioni fiscali penali per condotte che non hanno dato luogo ad un effettivo danno erariale.
Le nuove cinque imposte
1) Imposta sul reddito. Soggetti passivi dell`imposta sul reddito sono oltre alle persone fisiche anche gli enti non commerciali e le persone morali (ONLUS). è previsto un incremento dell`imponibile soggetto ad imposta personale progressiva mediante l`inclusione degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate fuori dall`esercizio di impresa. Sono esclusi dall`imposta sul reddito i redditi di natura finanziaria e il reddito della prima casa. Vengono soppresse le detrazioni d`imposta. Permangono le deduzioni dall`imponibile ma limitatamente ai valori fondamentali tutelati nella Costituzione (famiglia, casa, sanità, istruzione e ricerca). Le deduzioni sono comunque concentrate sui redditi medio-bassi producendo effetti di progressività.
Vengono previste due sole aliquote: 23%, fino a 100.000 euro e 33% per i redditi superiori. In sostanza il prelievo al massimo può raggiungere 1/3 del reddito.
Con riferimento all`accertamento è previsto un potenziamento degli studi di settore e l`introduzione del concordato triennale preventivo per l`imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Infine viene introdotta una clausola di salvaguardia in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o uguale al precedente.
Per i redditi di natura finanziaria viene previsto un regime fiscale sostitutivo unico pari sostanzialmente a quello previsto per i titoli del debito pubblico (aliquota 12,5%), garantendo un regime di favore per il risparmio affidato ai fondi pensione. In merito l`ANCE sta valutando opportune iniziative affinchè la delega preveda anche la riforma della tassazione dei redditi immobiliari, che dovrebbero, ad avviso dell`ANCE, essere assoggettati ad una tassazione separata con aliquota unica, equiparando, di fatto, il prelievo fiscale con quella chela delega stabilisce per i redditi di natura finanziaria.
2) Imposta sul reddito delle società. L`intento della riforma è quello di armonizzare il nostro sistema fiscale con quello dei paesi industrializzati più efficienti. L`IRAP e la DIT hanno finito per penalizzare le imprese con più alta intensità di lavoro e favorito solo quelle particolarmente attrezzate sul piano finanziario e tecnologico.
La riforma prevede innanzitutto la riduzione al 33% dell`aliquota dell`imposta e la progressiva abolizione dell`IRAP, preceduta dall`esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro. Viene prevista, inoltre, la facoltà di optare quantomeno per tre anni per la tassazione su basi consolidate di gruppo ai fini dell`imposta sul reddito delle società.
In sostanza la società capogruppo sarebbe tenuta a presentare un`unica dichiarazione anche per gli imponibili delle società controllate. In tal ambito viene garantita la neutralità fiscale per gli scambi di beni, diversi da quelli che producono ricavi, che avvengono all`interno del gruppo fiscale.
La delega prevede, altresì, la riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all`estero di cui all`articolo 15 del TUIR 917/86 al fine di renderla coerente con i nuovi istituti, in particolare consentendo «il concorso prioritario dei redditi prodotti all`estero alla formazione del reddito imponibile».
3) Imposta sul valore aggiunto. La riforma dell`imposta mira all`obiettivo di avvicinarne la struttura a quella tipica di un`imposta sui consumi, eliminando le disposizioni in tema di indetraibilità dell`imposta non coerenti con i criteri sviluppati dalla normativa comunitaria. La delega sancisce anche la necessità di un coordinamento con le accise per evitare gli effetti di parziale duplicazione giuridica ed economica attualmente presenti nel sistema.
4) Imposta sui servizi. Anche nel settore delle imposte minori la delega prevede la concentrazione in un`unica imposta sui servizi dei seguenti tributi:
· imposta di registro;
· imposte ipotecarie e catastali;
· imposta di bollo;
· tassa sulle concessioni governative;
· tassa sui contratti di borsa;
· imposta sulle assicurazioni;
· imposta sugli intrattenimenti.
5) Accise. Le attuali forme di imposizione sull`energia sono piuttosto elevate. Il gettito deriva quasi integralmente dalle imposte sugli oli minerali e sul gas metano. La delega fiscale ne prevede l`integrale riordino con l`obiettivo di riduzione dell`incidenza sui prodotti essenziali e la correzione degli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere.
Tempi di attuazione
Il disegno di legge delega deve essere esaminato ora dal Parlamento (è stato già assegnato per l`esame, in prima lettura, alla Commissione Finanze della Camera). A seguito dell`approvazione verrà nominata una specifica Commissione composta da 15 deputati e 15 senatori con il compito di esprimere un parere sugli schemi di decreti delegati redatti dal Governo.
Trattandosi di un disegno di legge il testo normativo subirà, quasi certamente, modifiche nel corso dell`iter parlamentare.
A tal fine, si prega di far pervenire ai competenti uffici dell`ANCE, nel più breve tempo possibile, eventuali osservazioni sul testo del disegno di legge che potranno essere utilizzate per le opportune iniziative nelle competenti sedi politiche e amministrative.
Con riserva di ulteriori comunicazioni in ordine all`iter parlamentare del disegno di legge, si porgono distinti saluti.

4358-Allegato 1 atto Camera 2144.pdfApri
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