In vista dell`emanazione delle precisazioni ministeriali sulle novità fiscali della Legge Finanziaria 2002, l`ANCE ha intrapreso opportune iniziative presso l`Agenzia delle Entrate del Ministero dell`Economia e delle Finanze, affinchè vengano forniti alcuni chiarimenti ritenuti essenziali alla corretta e proficua applicazione delle disposizioni in materia di proroga del 36% e di agevolazioni fiscali per il trasferimento di immobili in piani urbanistici particolareggiati.
In particolare, ad avviso dell`ANCE:
Ø le disposizioni che prevedono l`estensione del 36% agli acquisti di fabbricati ristrutturati da imprese si applicano a partire dal 1° gennaio 2002 anche se i lavori sono stati eseguiti in precedenza;
Ø il limite del 25% forfetario del prezzo d`acquisto dell`abitazione, cui commisurare la detrazione, vale per ogni acquirente (es.: tra coniugi si moltiplica per due);
Ø la disposizione che precisa che le agevolazioni fiscali per il trasferimento degli immobili in aree soggette a piani urbanisti particolareggiati (imposta di registro all`1% ed imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) si applicano anche se non si è già in possesso di altro immobile all`interno del piano, ha natura interpretativa. Conseguentemente i benefici si applicano a partire dal 1° gennaio 2001. Per gli atti registrati con l`applicazione delle imposte in misura ordinaria, è pertanto sufficiente fare richiesta di rimborso delle maggiori imposte, evitando così il contenzioso.
Gli uffici ministeriali sembrano in merito orientati favorevolmente ad accogliere le osservazioni dell`ANCE nella formulazione prospettatagli.