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Vengono semplificati i procedimenti per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Archivio, Stampa

Impianti di messa a terra

15 Gennaio 2002
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Sulla G.U. n. 6 dell`8.1.2002 è stato pubblicato il D.P.R. 22.10.01, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.“
Per le prime due tipologie di impianti il decreto semplifica le procedure per la messa in esercizio evidenziando che la stessa potrà essere effettuata dopo la verifica eseguita dall`installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente (Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione). Tale dichiarazione equivale all`omologazione dell`impianto.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio il datore di lavoro sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità all`ISPESL e all`ASL o all`ARPA territorialmente competenti.
Nei Comuni in cui è stato attivato lo sportello unico la dichiarazione è presentata allo stesso.
Si ricorda che le vecchie procedure prevedevano che il datore di lavoro effettuasse la denuncia delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra all`ISPESL.
La prima verifica sulla conformità degli impianti alla normativa vigente èeffettuata a campione dall`ISPESL.
Le verifiche periodiche sugli impianti sono effettuate con periodicità quinquennale ad esclusione di quelli installati nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Si fa notare che la dizione “ambienti a maggior rischio in caso di incendio”” è generica; da primissimi riscontri non ufficiali per l`individuazione si potrebbe fare riferimento agli edifici e agli impianti relativi alle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei Vigili del Fuoco, determinati con il D.P.R. 26.5.1959, n. 689.
I soggetti preposti alle verifiche sono l`Asl o l`Arpa. Una importante innovazione consiste nella possibilità di far effettuare le verifiche anche ad eventuali organismi che saranno individuati dal ministero delle attività produttive sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea Uni Cei.
Per la terza tipologia di impianti, quelli installati in luoghi con pericolo di esplosione, la procedura per la loro messa in servizio è identica a quella prevista per le installazioni e per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e per gli impianti elettrici di messa a terra.
In questo caso, però, la dichiarazione dell`installatore non equivale all`omologazione dell`impianto che è effettuata dall`Asl o dall`Arpa territorialmente competenti.
La prima verifica di conformità non è effettuata a campione, come per le prime due tipologie di impianti, ma è sempre effettuata dall`Asl o dall`Arpa territorialmente competenti.
Le verifiche periodiche sugli impianti sono effettuate con periodicità biennale sempre dall`Asl o dall`Arpa o da eventuali organismi che saranno individuati dal Ministero delle attività produttive.
Disposizioni comuni alle tre tipologie di impianti riguardano le verifiche straordinarie che sono effettuate dall`Asl o dall`Arpa o da eventuali organismi che saranno individuati dal Ministero delle attività produttive. Esse vengono comunque effettuate in caso di esito negativo della verifica periodica, per una modifica sostanziale dell`impianto o su richiesta del datore di lavoro.
Ogni variazione relativa all`impianto va comunicata dal datore di lavoro all`ufficio competente per territorio dell`Ispesl e delle Asl o all`Arpa.
Il decreto abroga gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55 che riguardano le verifiche periodiche e gli artt. 2, 3 e 4 del D. M. 12.9.1959 e i modelli A, B e C allegati relativi alla denuncia delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.
Il regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore che avverrà il 23 gennaio 2002.
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