L`art.9 della Finanziaria 2002 (legge 448/2001) ha previsto, al comma 12, la possibilità per tutti i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore di indicare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 2001 e 2002, ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili, al fine di adeguarli a quelli risultanti dall`applicazione degli studi di settore, senza essere assoggettati al pagamento di sanzioni ed interessi. La stessa possibilità è prevista, dal successivo comma 13 della stessa disposizione normativa sopra citata, anche ai fini dell`IVA.
Come precisato dall`Agenzia delle Entrate nella circolare 1 febbraio 2002, n.15/E (in Allegato), si tratta della stessa possibilità che era stata concessa dall`art.71 della legge 342/2000 (cd collegato alla Finanziaria 2000) che limitava, però, la facoltà di adeguamento spontaneo e gratuito solo ai soggetti per i quali si applicavano gli studi approvati con il decreto ministeriale 30 marzo 1999. Si ricorda, tra l`altro, che la Risoluzione del Ministero delle Finanze 24 aprile 2001, n. 52 aveva previsto l`adeguamento senza sanzioni nè interessi anche in relazione agli 86 studi di settore entrati in vigore con decorrenza anteriore al 2000 (per il settore edile, in particolare, si trattava di: SG50, SG 69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E – si veda in proposito la circolare ANCE 30 aprile 2001, n. 148).
La nuova disposizione normativa della Finanziaria 2002 ha, invece, previsto, per i periodi di imposta 2001 e 2002, l`adeguamento spontaneo senza sanzioni nè interessi per tutti quei soggetti ai quali vengono applicati indifferentemente i complessivi 129 studi già approvati e pubblicati, nonchè quelli che saranno approvati nel corso del 2002. In particolare, si tratta, quindi, dei seguenti contribuenti (se con periodo di imposta pari a dodici mesi e se non abbiano conseguito nel periodo di imposta di riferimento ricavi o compensi superiori a Euro5.164.568,99):
– imprese in contabilità semplificata;
– esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione nell`ipotesi in cui, per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l`ammontare dei ricavi determinati sulla base degli studi di settore risulta superiore all`ammontare dei ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta;
– contribuenti in regime di contabilità ordinaria anche per effetto di opzione, nell`ipotesi in cui dal verbale di ispezione risulta motivata l`inattendibilità della contabilità ordinaria (ai sensi del DPR 570/1996).
Adeguamento ai fini delle imposte sul reddito
Ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF/IRPEG) e dell`IRAP i contribuenti sopra specificati potranno, quindi, adeguare per gli anni 2001 e 2002 “gratuitamente””, ossia senza incorrere in sanzioni ed interessi, i propri ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili a quelli risultanti dalle rilevazioni di GERICO. L`adeguamento deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 2001 (UNICO 2002 da presentarsi tramite posta o banca entro il 31 luglio 2002 o in via telematica entro il 31 ottobre 2002) e 2002 (UNICO 2003 da presentarsi tramite posta o banca entro il 31 luglio 2003 o in via telematica entro il 31 ottobre 2003) e rileva, quindi, ai fini della determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi (IRPEF/IRPEG) e per l`IRAP.
Adeguamento ai fini dell`IVA
Il comma 13 dello stesso art.9 della legge 448/2001, come precedentemente accennato, ha poi concesso la possibilità di adeguamento gratuito anche con riferimento all`IVA. Ciò implica, di conseguenza, che sempre per i periodi di imposta 2001 e 2002 non saranno applicate sanzioni ed interessi ai contribuenti che, adeguandosi alle rilevazioni degli studi di settore, versino la maggiore IVA dovuta entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Al riguardo è, quindi, da sottolineare, come precisato dalla circolare ministeriale n. 15/E sopra citata, che per gli anni 2001 e 2002 l`adeguamento “gratuito”” non deve essere effettuato nell`ambito della dichiarazione IVA, ma mediante versamento con il modello F24 della maggiore imposta dovuta a seguito dell`adeguamento agli studi di settore, da eseguirsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia:
per il periodo d`imposta 2001:
– entro il 31 luglio 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta;
– entro il 31 ottobre 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica.
per il periodo d`imposta 2002:
– entro il 31 luglio 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta;
– entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica.
I soggetti IRPEG che intendano adeguarsi ai fini IVA, invece, dovranno effettuare i versamenti entro il settimo o decimo mese successivo alla data di chiusura dell`esercizio, rispettivamente se presentano la dichiarazione dei redditi tramite banca o posta oppure in via telematica.
Il versamento, inoltre, della maggiore IVA dovuta (che potrà essere oggetto di compensazione ai sensi dell`art.17 del D.Lgs. 241/1997) andrà effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo 6494.
Si evidenzia, comunque, secondo quanto puntualizzato dall`Agenzia delle Entrate, che l`art.9, commi 12-13 della legge 448/2001, introduce una deroga temporanea alle disposizioni generali in materia di adeguamento alle rilevazioni degli studi di settore (di cui all`art.2 del D.P.R. 195/1999), secondo le quali l`inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi è prevista limitatamente per l`adeguamento spontaneo relativo al primo periodo di applicazione degli studi di settore o di revisione degli stessi.
Infine, si ricorda che sino a quando non si procederà alla revisione degli studi relativi al settore dell`edilizia (che avverrà probabilmente nel corso del 2002) continua a permanere la sperimentalità degli stessi con riferimento ai soggetti che dichiarino ricavi e compensi superiori a Euro1.032.913,80.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
4364-Circ n. 15-E 01 febbraio 2002.pdfApri