Sulla G.U. del 10.04.2002, n. 84 è pubblicato il decreto del Ministero delle Attività Produttive con il quale vengono apportate alcun integrazioni agli allegati della legge 17 aprile 1989, n. 150 che definiva i requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva.
A tal proposito si ricorda che le disposizioni della suddetta legge interessano in particolar modo le imprese edili impegnate in lavori in sotterraneo ove i terreni attraversati presentino il rischio di sprigionamento di grisù e nei quali, come è noto, le vigenti disposizioni (artt. 71 e seguenti del D.P.R. 20.3.1956, n. 320 “Norme per la prevenzione degli infortuni in sotterraneo””) prevedono l`utilizzo di materiale elettrico di tipo antideflagrante.
Gli utilizzatori di tali apparecchi devono sempre verificare la rispondenza delle attrezzature a quanto previsto dalla legge, quanto meno dal punto di vista formale (presenza del certificato e marchio).
Il decreto in oggetto integra, con l`allegato I, l`elenco delle norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione. L`allegato II si aggiunge all`allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150 e riporta le modifiche ad alcune norme armonizzate EN riportate nell`allegato II.