Sulla G.U. n. 155 del 4 luglio u.s. è pubblicato il D.P.R. 7 maggio 2002, n.129, di cui era già stata preannunciata l`emanazione.
Il provvedimento, che interessa numerosi operatori dell`edilizia, e che, pertanto, è stato fortemente sollecitato dall`ANCE e dalle altre Associazioni di categoria interessate, consente l`esercizio degli impianti realizzati secondo la normativa tecnica previgente a quella contenuta nel D.P.R. n.162/99 (vedi circolare ANCE n.135/99) purchè, entro il 30 settembre 2002, il proprietario dell`impianto o il suo legale rappresentante trasmettano al competente ufficio comunale l`esito positivo del collaudo.
I soggetti abilitati al collaudo (ISPESL, organismi di certificazione, installatori con sistema di qualità certificato, autocertificazione dell`installatore corredata da perizia giurata di ingegnere iscritto all`albo) restano gli stessi previsti dalla normativa previgente.
Nel ricordare che il termine per la regolarizzazione degli impianti non collaudati era stato già prorogato una prima volta col D.P.R. n.369/2000, si evidenzia il termine assai ristretto previsto dallo slittamento di cui all`oggetto: il chè fa presupporre che eventuali ulteriori proroghe siano alquanto improbabili.