Si trasmette, per opportuna conoscenza e in vista del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2002, un estratto della Circolare dell`Agenzia delle Entrate 27 giugno 2002, n. 58/E sull`applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2001.
In particolare si richiama l`attenzione sulle seguenti precisazioni:
BENI STRUMENTALI
Il valore dei beni strumentali da indicare nei modelli per la valutazione dei dati per gli studi di settore (parte integrante della dichiarazione dei redditi) è quello riferibile ai beni esistenti alla data del 31 dicembre 2001. Pertanto, ai fini del calcolo dei ricavi e compensi presunti, non rileva l`utilizzo parziale e non può essere effettuato, come per la dichiarazione del 2001, il ragguaglio del valore al periodo di possesso. è, comunque, possibile non tener conto del valore dei beni strumentali che risultano utilizzati nel corso dell`esercizio, a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali deve essere compreso anche il valore dei beni acquistati con le agevolazioni della Tremonti – bis (articoli 4-5 legge 383/2001). Eventuali anomalie nell`assegnazione del gruppo omogeneo di riferimento per la determinazione dei ricavi (cd clusters); possono essere valutate in sede di contraddittorio con l`ufficio finanziario se l`incidenza di tale bene risulti determinante per la non congruità dei ricavi dichiarati. In particolare viene, ad esempio, precisato che l`utilizzo solo per pochi giorni del bene può giustificare la non congruità, in quanto lo stesso non può produrre effetti significativi sulla determinazione dei ricavi effettivamente conseguiti. Allo stesso modo occorre considerare che investimenti in beni strumentali nuovi, sostitutivi di beni con analoga capacità produttiva, effettuati per fruire della Tremonti – bis, non producono variazioni sulla capacità di produrre ricavi.
PROVA E MOTIVAZIONE
La Circolare ribadisce la legittimità degli accertamenti presuntivi, quali quelli basati sugli studi di settore, anche in relazione alla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2891/02) che ha confermato la possibilità che l`Amministrazione utilizzi strumenti presuntivi legittimati dalla prassi e valutati già in sede preventiva a livello generale. In tal ambito, ribadisce la Suprema Corte, il contribuente ha l`onere di attivarsi e dimostrare o l`impossibilità di utilizzare le presunzioni o l`inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le stesse. In sostanza, viene ribadita la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria, adducendo argomentazioni tali da dimostrare la non attendibilità del risultato dell`applicazione dello studio, in relazione alla specifica situazione oggetto di controllo. Lo scostamento dai ricavi congrui definiti dallo studio di settore può essere giustificato non solo in base a prove documentabili certe, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo, fondato su elementi certi e che conducono a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento dell`ufficio. In particolare, possono essere evidenziate circostanze specifiche o elementi che non sono presi in considerazione dallo studio di settore, o situazioni che hanno compromesso il risultato gestionale dell`impresa.
L`Agenzia delle Entrate ricorda, poi, come gli accertamenti basati sugli studi di settore debbono essere effettuati dagli uffici sulla base del procedimento di accertamento con adesione. Pertanto, l`invito al contraddittorio fatto al contribuente dovrà contenere gli elementi richiamati ai fini dell`accertamento, per consentire allo stesso di produrre eventuali argomentazioni a favore dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli congrui. Tali argomentazioni devono essere attentamente valutate dagli uffici che dovranno motivarne dettagliatamente l`eventuale rigetto o accoglimento.
STUDI DI SETTORE PER L`EDILIZIA (SG69E)
La Circolare fornisce ulteriori indicazioni, integrative delle istruzioni per la compilazione del prospetto per la rilevazione dei dati per gli studi di settore per l`edilizia (SG69E) e, in particolare, per coloro che esercitano l`attività con il codice ISTAT 45.21.0, che è quello più ricorrente tra le imprese del settore. Viene precisato, infatti, che nel rigo D27 del modello relativo al periodo di imposta 2001 deve essere indicata la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili realizzati in tutto o in parte in anni precedenti, rispetto ai ricavi di competenza dell`esercizio.
Ad esempio, se nel 2001 sono stati conseguiti solo ricavi per Euro 600.000 dalla vendita di 3 immobili già ultimati al 31 dicembre 2000, dal valore di Euro 200.000 ciascuno, nel rigo D27 del modello andrà indicata la percentuale 100%.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
4144-Circ. Agenzia delle Entrate n. 58-E 27-06-2002.pdfApri