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In attuazione della dirett. comunitaria 2000/35, è stato pubblicato il D.lgs. 231/02 con cui si intende risolvere il problema del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Di particolare rilievo, l'introduzione del meccanismo dell'automaticita' della costituzione in mora del debitore e della previsione del termine legale per il pagamento

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D.Lgs. 09 ottobre 2002 n°231 recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta con

26 Novembre 2002
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Il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n°231 ha introdotto una nuova disciplina speciale per i pagamenti nell`ambito delle transazioni commerciali fra imprese o fra imprese e pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la prestazione di beni o servizi contro il pagamento di un corrispettivo, nascenti da contratti stipulati successivamente alla data del 08 agosto 2002.
Sono esclusi, pertanto, dall`ambito di applicazione (art.1):
–i rapporti tra imprenditori, cioè coloro che esercitano un`attività economica organizzata o una libera professione e soggetti privati che non svolgano attività d`impresa o professionale;
–i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno;
–i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
–le richieste di interessi inferiori a 5 Euro.
Al fine di dare certezza ai termini di pagamento, se questi non risultano contrattualmente il creditore ha diritto al pagamento di quanto dovuto decorsi:
1.trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o da una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
2.trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della documentazione di cui al punto 1;
3.trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi quando la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
4.trenta giorni dalla data dell`accettazione o della verifica, eventualmente previste dalla legge o dal contratto, ai fini dell`accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura in epoca non successiva a tale data (art.4).
Decorso inutilmente il termine per il pagamento, nasce automaticamente, e cioè senza necessità di previa costituzione in mora del debitore il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori (art.3), il cui saggio è determinato in misura pari al tasso stabilito periodicamente dalla Banca Centrale Europea per la più recente operazione di rifinanziamento principale, comunicato tempestivamente dal Ministero dell`Economia (art.5). Attualmente il tasso è fissato al 3,25%.
Sembra opportuno precisare che le pattuizioni relative alla data del pagamento o alle conseguenze del ritardato pagamento dovranno essere stabilite, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura delle merci o dei servizi, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali fra i medesimi nonchè ad ogni altra circostanza, in modo che non risultino “gravemente inique”” per il creditore, nel qual caso ne potrebbe essere dichiarata la nullità.
Pur nulla innovando, la norma precisa che il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli, salva la prova del maggior danno (art.6).
Per dare maggior efficacia alla tutela del creditore, è stato introdotto l`obbligo per il Giudice di decidere sul ricorso per decreto ingiuntivo entro trenta giorni, nonchè la possibilità di ottenere il decreto medesimo nei confronti anche del debitore che sia domiciliato all`estero (art.9).

4108-decreto legislativo n. 231 del 2002.pdfApri
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