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La Finanziaria 2003 proroga il "bonus assunzioni" fino al 2006 e ne fissa nuove regole e misure da applicarsi dal 1 gennaio 2003.

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Credito d`imposta per le nuove assunzioni- Novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2003

15 Gennaio 2003
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La Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003), all`art.63, introduce alcune modifiche alla disciplina agevolativa prevista dall`art.7 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, che riconosce un credito d`imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a contratto a tempo indeterminato, meglio noto come «bonus-assunzione».
In primo luogo, la citata disposizione proroga tale beneficio, originariamente spettante per gli incrementi occupazionali realizzati tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, alle assunzioni intervenute sino al 31 dicembre 2006 (art.63, comma 1), modificando per di più le modalità di utilizzo del «bonus», a seconda della tempistica di realizzazione delle stesse.
è difatti opportuno ricordare che la disciplina del suddetto beneficio fiscale è stata già sostanzialmente modificata nel corso del 2002 da successivi interventi normativi ed amministrativi che ne hanno limitato operativamente l`utilizzo e dei quali, per chiarezza espositiva, si ricorda di seguito schematicamente il contenuto:
Ø art.5 del D.L. 8 luglio 2002, n.138, convertito con modifiche in Legge 8 agosto 2002, n.178 che ha stabilito il blocco della fruizione di tale agevolazione, con riferimento agli incrementi occupazionali rilevati dopo il 30 giugno 2002, rimandando all`emanazione di due decreti ministeriali successivi, il decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze 1° agosto 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002), in cui sono state stabilite, in attuazione di quanto previsto dalle sopra richiamata disposizione normativa, le modalità per il controllo dei flussi del suddetto credito di imposta, ed il decreto interdirigenziale 1° agosto 2002, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 183, con il quale è stato comunicato l`avvenuto esaurimento dei fondi disponibili per l`anno 2002;
Ø art.2 del D.L. 24 settembre 2002, n.209, convertito con modifiche in Legge 22 novembre 2002, n.265 che ha disposto che l`incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 costituisca la misura massima di incremento occupazionale entro cui può maturare mensilmente il diritto al credito d`imposta per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2002, e che le assunzioni effettuate dall`8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevino, solo se l`incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non superi la misura massima consentita, come sopra specificato, rilevata al 7 luglio 2002. In questo caso, i crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 possono essere utilizzati a partire dal 1° gennaio 2003, in quote non superiori ad un terzo del totale.
L`art.63 della Legge Finanziaria 2003 (Legge 289/2002), oltre ad estendere il beneficio fino alla fine del 2006, ha fissato nuove regole e nuove misure dell`agevolazione, che si differenziano in relazione alla circostanza che il soggetto abbia o meno già fruito del credito d`imposta alla data del 1° gennaio 2003.
In particolare:
(a) coloro i quali abbiano già beneficiato dell`agevolazione,
1. dal 1° gennaio 2003, possono fruire del credito d`imposta di cui all`art.7
– per gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall`art.2 del D.L. 209/2002 (pari all`incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato al 7 luglio 2002), nella misura degli importi stabiliti dallo stesso art.7, corrispondenti a 413,17 euro in tutto il territorio nazionale, aumentati di un ulteriore credito di 203,58 euro (per un totale di 619,75 euro) per le assunzioni di lavoratori dipendenti da destinare ad unità produttive localizzate nelle aree di cui all`obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche”” a quelle delle regioni Abruzzo e Molise (art.63, comma 1, lettera a);
– per gli incrementi occupazionali ulteriori, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2000, nella misura di 100 euro in tutto il territorio nazionale, ovvero 150 euro se l`assunto è di età superiore ai 45 anni (nel limite dello stanziamento finanziario di 125 milioni di euro), aumentati di un credito aggiuntivo di 300 euro, per un totale di 400 euro (o 450 euro), nel caso di assunzioni di lavoratori dipendenti da destinare ad unità produttive localizzate nelle aree di cui all`obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè a quelle delle regioni Abruzzo e Molise (art.63, comma 1, lettera a);
2. dal 1° gennaio 2004, possono fruire del credito d`imposta per ogni assunzione che incrementa la base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1° agosto 2001-31 luglio 2002, nella misura degli importi stabiliti in 100 euro in tutto il territorio nazionale, ovvero 150 euro se l`assunto è di età superiore ai 45 anni (nel limite dello stanziamento finanziario di 125 milioni di euro), aumentati di un credito aggiuntivo di 300 euro, per un totale di 400 euro (o 450 euro), nel caso di assunzioni di lavoratori dipendenti da destinare ad unità produttive localizzate nelle aree di cui all`obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè a quelle delle regioni Abruzzo e Molise (art.63, comma 1, lettera b);
(b) coloro i quali non abbiano mai beneficiato dell`agevolazione, dal 1° gennaio 2003, possono altresì fruire del citato beneficio, per ogni assunzione che incrementa la base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1° agosto 2001-31 luglio 2002, nella misura degli importi stabiliti in 100 euro in tutto il territorio nazionale, ovvero 150 euro se l`assunto è di età superiore ai 45 anni (nel limite dello stanziamento finanziario di 125 milioni di euro), aumentati di un credito aggiuntivo di 300 euro, per un totale di 400 euro (o 450 euro), nel caso di assunzioni di lavoratori dipendenti da destinare ad unità produttive localizzate nelle aree di cui all`obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè a quelle delle regioni Abruzzo e Molise (art.63, comma 1, lettera b).
In tutti i casi, rimangono invariate le modalità ed i tempi di determinazione degli incrementi occupazionali «rilevanti» ai fini della fruizione del beneficio (art.63, comma 1, lettera c).
Per maturare il diritto a fruire dell`agevolazione fiscale, comunque, i datori di lavoro, con riferimento a tutti gli incrementi occupazionali, fatti salvi quelli che rientrano nella misura massima prevista dall`art.2 del D.L. 209/2002, devono inoltrare istanza preventiva al Centro Operativo di Pescara, contenente tutti i dati, che verranno stabiliti con provvedimento del direttore dell`Agenzia medesima entro il 31 gennaio 2003, necessari a stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell`assunzione, l`entità dell`incremento occupazionale, nonchè i dati identificativi del datore di lavoro e dell`assunto (art.63, comma 3).
I contributi, potranno essere fruiti, pertanto, solo dopo l`assenso esplicito da parte dell`Agenzia medesima, da trasmettere al richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento dell`istanza (principio del silenzio diniego) (art.63, comma 3).
A tal proposito si allegano tre successive risoluzioni dell`Agenzia delle Entrate, la Risoluzione n.399/E del 30 dicembre 2002, la Risoluzione n.2/E del 3 gennaio 2003 e la Risoluzione n.3/E dell`8 gennaio 2003 con le quali, rispettivamente,
1. l`Amministrazione finanziaria ha ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l`operatività dei codici tributo
– 6732: “Credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione di cui all`art.7 della Legge 23 dicembre 200, n.388“;
– 6733: “Ulteriore credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione di cui all`art.7 della Legge 23 dicembre 200, n.388“;
che consentono l`utilizzo in compensazione, tramite modello “F24“, dei crediti d`imposta per l`incremento occupazionale maturati dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, ai sensi dell`art.2 del D.L. 209/2002;
2. l`Amministrazione finanziaria ha istituito nuovi codici tributo
– 6751: “Credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione -art.63, comma 1, lettera a), primo periodo””;
– 6752: “Ulteriore credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione -art.63, comma 1, lettera a), secondo periodo, – contributo di 100 euro””;
– 6753: “Ulteriore credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione -art.63, comma 1, lettera a), secondo periodo, – contributo di 150 euro””;
– 6754: “Ulteriore credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione -art.63, comma 1, lettera a), terzo periodo, – contributo di 300 euro””;
– 6755: “Credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione -art.63, comma 1, lettera b) – contributo di 100 euro””;
– 6756: “Credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione -art.63, comma 1, lettera b) – contributo di 150 euro””;
– 6757: “Ulteriore credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione -art.63, comma 1, lettera b) – contributo di 150 euro””;
che consentono l`utilizzo in compensazione fino al 31 dicembre 2006, tramite modello “F24“, dei crediti d`imposta di cui all`art.7 della Legge 388/2000, alla luce delle modifiche introdotte dall`art.63 della Legge 23 dicembre 2002, n.289
3. l`Amministrazione finanziaria ha istituito un ulteriore codice tributo
– 6758: “Ulteriore credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione -art.63, comma 1, lettera a), primo periodo, legge 27 dicembre 2002, n.289“
per l`utilizzo in compensazione, tramite modello “F24“, dei crediti d`imposta di cui all`art.7 della Legge 388/2000, concessi ai datori di lavoro, con riferimento agli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall`art.2 del D.L. 209/2002, qualora questi riguardassero nuove assunzioni di lavoratori dipendenti da destinare ad unità produttive localizzate nelle aree di cui all`obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè a quelle delle regioni Abruzzo e Molise.
Con riserva di tempestiva comunicazione in ordine agli ulteriori chiarimenti in merito, forniti dall`Amministrazione finanziaria, si rimane a disposizione per eventuali precisazioni e si porgono distinti saluti.

4122-Risoluzione n.3-E 08-01-2003.pdfApri

4122-Risoluzione n.2-E 03-01-2003.pdfApri

4122-Risoluzione n.399 30-12-2002.pdfApri

4122-Legge 27-12-2002 n.289.pdfApri
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