Si comunica che sul Supplemento Ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge Finanziaria 2003, con la quale, sono state, tra l`altro, apportate nuove modifiche alla disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all`art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni.
In particolare, l`art.62 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) dispone innanzi tutto lo spostamento al 10 aprile 2003 del termine di sospensione dell`utilizzo del credito di imposta,fissato, invece, dal decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, al 31 marzo 2003 (in sostanza il divieto di utilizzare in compensazione il beneficio fiscale è prorogato dalla Finanziaria 2003 di ulteriori 10 giorni). La stessa disposizione normativa di cui sopra ha introdotto, inoltre,nuovi adempimenti e limiti di fruizione del credito di imposta, tra l`altro anche per i soggetti che hanno ottenuto il beneficio fiscale precedentemente all`8 luglio 2002, alcuni dei quali erano stati già anticipati, seppure con termini diversi, dal citato decreto legge 253/2002.
Per maggiore chiarezza, le modalità applicative del beneficio fiscale, così come da ultimo previste dalla Finanziaria 2003 (legge 289/2002), saranno di seguito tenute distinte a seconda dei soggetti interessati dalle nuove disposizioni, evidenziando, però, dapprima le modificazioni che, a partire dal 1° gennaio 2003, sono state introdotte circa l`ambito territoriale di applicazione della stessa agevolazione fiscale e sull`intensità massima di aiuto fruibile.
Si segnala, infine, che sulle nuove modalità applicative del beneficio fiscale, così come da ultimo modificate dalla Finanziaria 2003 (legge 289/2002), l`Agenzia delle Entrate provvederà a breve ad emanare una circolare di approfondimento.
1. Le aree interessate dal beneficio fiscale e l`intensità di aiuto fruibile
L`art.62, comma 1, lett.c) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) prevede espressamente che il credito di imposta possa essere fruito in relazione agli investimenti da effettuare nelle Regioni del Mezzogiorno (Obiettivo 1, ammissibili in base alla deroga di cui all`art.87, paragrafo 3, lett.a) del Trattato europeo) e nelle sole aree svantaggiate dell`Abruzzo e del Molise (deroga di cui all`art.87, paragrafo 3, lett.c) del Trattato europeo). Per le altre aree del Centro-Nord viene, infatti, previsto esplicitamente che dovrà intervenire una specifica autorizzazione della Commissione Europea, a decorrere dalla quale, quindi, le stesse aree potranno essere riammesse nel campo applicativo del beneficio fiscale, tra l`altro nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006.
La legge 289/2002, inoltre, sempre all`art.62, comma 1, lett.c), modifica nuovamente, con effetto a partire dal 2003, l`intensità massima di aiuto consentita per la fruizione del credito di imposta, che, fissata in termini percentuali dall`Unione Europea, è, come noto, differenziata in funzione della dimensione delle imprese beneficiarie e dei territori destinatari dei nuovi investimenti agevolati.
Mentre, infatti, dopo l`intervento della legge 178/2002, di conversione del D.L. 138/2002, il limite di intensità di aiuto fruibile, a partire dall`8 luglio 2002, era stato ridotto all`85% delle percentuali stabilite dall`U.E. sia per le Regioni del Mezzogiorno che per le aree svantaggiate dell`Abruzzo e del Molise (nonchè per le altre aree del Centro-Nord, in attesa di riammissione al beneficio fiscale da parte della Commissione Europea), la legge 289/2002 introduce, invece, a partire dal 1° gennaio 2003, una differenziazione territoriale del limite massimo di aiuto fruibile.
In particolare, infatti, viene stabilito che per gli investimenti effettuati nelle Regioni Abruzzo e Molise il beneficio spettante deve essere calcolato in base alle percentuali massime di aiuto stabilite per tali territori dalla Commissione europea, senza alcuna limitazione, mentre, per quelli realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno e, quando interverrà l`approvazione comunitaria, nelle altre aree del Centro-Nord, la misura massima del credito di imposta fruibile continua ad essere pari all`85% dell`intensità di aiuto consentita a livello europeo.
In sostanza, quindi, le percentuali di aiuto da considerare al momento del calcolo dell`ammontare dell`investimento agevolabile, diventano, a partire dal 1° gennaio 2003, le seguenti:
Aree Obiettivo 1 (87.3.a.)
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Piccole-medie Imprese
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Grandi Imprese
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Calabria
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55,25%
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42,50%
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Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna
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42,50%
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29,75%
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Aree 87.3.c.
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Piccole-medie Imprese
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Grandi Imprese
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Abruzzo e Molise
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30%
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20%
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Una volta che interverrà l`approvazione comunitaria, con la quale saranno riammessi nell`ambito applicativo del beneficio fiscale anche quegli investimenti destinati alle aree del Centro-Nord diverse da quelle situate nelle regioni Abruzzo e Molise, le percentuali di aiuto massimo consentito dovranno, così come attualmente disposto per le Regioni del Mezzogiorno, essere considerate nella misura dell`85%, come di seguito evidenziato. Come sopra detto, inoltre, per queste aree svantaggiate il credito di imposta sarà attribuito nei limiti di 30 milioni di euro annui sino al 2006.
Aree 87.3.c.
diverse da Abruzzo e Molise
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Piccole Imprese
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Medie Imprese
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Grandi Imprese
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Aree del Centro-Nord
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15,30%
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11,90%
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6,80%
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2. I nuovi adempimenti previsti dalla Finanziaria 2003 per la fruizione del credito di imposta
Come già detto in premessa, verranno evidenziate di seguito le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2003 (legge 289/2002), riguardanti gli adempimenti che devono essere rispettati per fruire dell`agevolazione fiscale, distinte a seconda dei soggetti beneficiari interessati dalle nuove modalità applicative del beneficio.
2.1 Gli adempimenti per i soggetti che hanno ottenuto il beneficio fiscale prima dell`8 luglio 2002
L`art.62, comma 1, lett.a) della legge 289/2002 prevede alcuni adempimenti anche per i contribuenti che hanno ottenuto il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate secondo i criteri prettamente automatici valevoli in relazione agli investimenti avviati entro l`8 luglio 2002 e dettati dal testo originario dell`art.8 della legge 388/2000.
Si tratta, in particolare, dell`obbligo di sospensione dell`utilizzo del credito del imposta e di comunicazione di dati all`Agenzia delle Entrate, che sono stati già anticipati dal decreto legge 253/2002, seppure con termini diversi.
Nello specifico, quindi, a seguito delle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2003, i contribuenti che hanno ottenuto il credito di imposta prima dell`8 luglio 2002 devono necessariamente:
(a) Comunicare all`Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal credito di imposta conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti: le tipologie degli investimenti; i dati identificativi dei contraenti con i quali sono intrattenuti i rapporti necessari alla realizzazione dell`investimento; le modalità di regolarizzazione finanziaria delle spese relative agli investimenti agevolati; l`ammontare dell`investimento; l`ammontare del credito già fruito e quello residuo ancora da utilizzare.
Da segnalare, in tal ambito, che sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2002, n. 302 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2002, con il quale sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei suddetti dati, reperibili gratuitamente nel Sito Internet della stessa Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). Lo stesso Provvedimento prevede, inoltre, che tale comunicazione, da effettuarsi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2003 ed il 28 febbraio 2003, dovrà essere inviata telematicamente, utilizzando un software denominato “REPORT 388“, che sarà anch`esso reperibile sul Sito Internet dell`Agenzia delle Entrate.
(b) Sospendere l`utilizzo del credito di imposta già maturato per riprenderla a decorrere dal 10 aprile 2003. In tal ambito, si sottolinea che l`utilizzazione del beneficio fiscale era stata già sospesa dal 13 novembre 2002, per effetto del D.L. 253/2002.
La ripresa ad utilizzazione, inoltre, sarà consentita a decorrere dal 10 aprile 2003 in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio (ossia Euro 450 MLN per il 2003 e Euro 250 MLN a decorrere dal 2004) e l`ammontare complessivo dei crediti di imposta maturati e non utilizzati, che sarà determinato dall`analisi delle comunicazioni pervenute all`Agenzia delle Entrate secondo le modalità sopra dette. In ogni caso dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 2003 un Provvedimento del Ministero dell`Economia e delle Finanze, che stabilirà la misura massima consentita per la ripresa ad utilizzazione del beneficio fiscale.
(c) Indicare nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all`esercizio in cui sono effettuati gli investimenti: il settore di appartenenza; l`ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata; l`ammontare del credito utilizzato in compensazione; il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonchè ogni altro elemento ritenuto utile ed indicato nelle istruzioni ai modelli della dichiarazione dei redditi.
2.2 Le disposizioni per i soggetti che hanno ottenuto nel 2002 l`accesso al credito di imposta con la nuova procedura
L`art.62, comma 1, lett.b) della Finanziaria 2003 (legge 289/2002) stabilisce che i soggetti che, ricadendo nella nuova disciplina del credito di imposta (applicabile in relazione agli investimenti avviati a decorrere dall`8 luglio 2002), abbiano inviato telematicamente l`istanza di accesso all`agevolazione al Centro Operativo di Pescara dell`Agenzia delle Entrate, ottenendo da parte di quest`ultima l`assenso al beneficio fiscale devono, comunque, adempiere all`obbligo dell`ulteriore comunicazione dei dati sopra vista e sospendere anch`essi l`utilizzo del credito di imposta già maturato per riprenderlo a decorrere dal 10 aprile 2003. In tal ambito, la ripresa ad utilizzazione del credito di imposta già maturato, ma ancora non compensato, è consentita in misura pari al 35% del relativo ammontare nel 2003 e, rispettivamente, al 70% e al 100% del residuo nei due anni successivi.
Anche per questi soggetti, vale, circa l`obbligo di comunicazione dei dati all`Agenzia delle Entrate, quanto detto nel precedente paragrafo. Per cui anche in tal ambito, la comunicazione, secondo il Modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2002, andrà inviata telematicamente utilizzando il prodotto informatico “REPORT 388“ a partire dal 31 gennaio 2003 ed entro il 28 febbraio 2003.
Anche per tali soggetti, infine, è previsto l`obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all`esercizio nel quale sono effettuati gli investimenti agevolati: il settore di appartenenza; l`ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata; l`ammontare del credito utilizzato in compensazione; il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonchè ogni altro elemento ritenuto utile ed indicato nelle istruzioni ai modelli della predetta dichiarazione.
2.3 Gli adempimenti per i soggetti che hanno avuto nel 2002 il diniego del beneficio fiscale
Per i soggetti che, avendo avviato investimenti nelle aree svantaggiate dopo l`8 luglio 2002, abbiano inviato al Centro Operativo di Pescara l`istanza di accesso all`agevolazione, ma abbiano avuto il diniego per il 2002 del credito di imposta, l`art.62, comma 1, lett.d) della legge 289/2002 dispone l`obbligo, in caso gli stessi soggetti siano comunque interessati ad ottenere il beneficio fiscale, di presentare una nuova istanza di accesso al credito a decorrere dal 1° gennaio 2003. Questo consentirà, tra l`altro, di mantenere l`ordine di priorità conseguito con la precedente istanza inviata ma non accolta nel 2002.
In tal caso, le istanze da rinnovare nel 2003 dovranno esporre:
– un importo relativo all`investimento non superiore a quello indicato nell`istanza inviata nel 2002 e non accolta;
– i dati contenuti nell`istanza dell`anno precedente, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2002, n. 302);
– gli investimenti e gli utilizzi del credito di imposta suddivisi, secondo la pianificazione scelta dal contribuente, con riferimento all`anno nel quale viene presentata l`istanza (in tal caso, quindi, al 2003) e ai due immediatamente successivi. In tal ambito, infatti, è da sottolineare che, a partire dal 2003, l`utilizzo dei crediti di imposta, in relazione al singolo investimento, è consentito solo entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l`istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30%, nell`anno di presentazione dell`istanza, e al 60 e al 70%, nell`anno successivo.
Nel caso in cui l`utilizzo del beneficio fiscale non rispecchi la pianificazione esposta nell`istanza, il soggetto interessato decade dal credito di imposta e non potrà presentare una nuova domanda di accesso all`agevolazione prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale si è verificata la decadenza.
2.4 Gli adempimenti e la nuova procedura per chi presenta l`istanza nel 2003
Tutti i soggetti che, in generale, volendo ottenere il credito di imposta nel 2003, presentano quest`anno per la prima volta l`istanza preventiva di accesso al beneficio fiscale, oppure la rinnovano perchè nel 2002 è stata loro negata l`agevolazione per esaurimento dei fondi disponibili, devono seguire la procedura di accesso al beneficio fiscale, già delineata dal D.L. 138/2002 e dalla relativa legge di conversione n. 178/2002 ed in parte modificata dall`art.62 della Finanziaria 2003 (legge 289/2002).
Quest`ultima disposizione normativa, in particolare, oltre a disporre l`obbligo di integrazione di alcuni dati nell`istanza preventiva di accesso al credito di imposta e a prevedere dei limiti temporali (tre anni) per l`utilizzo del beneficio fiscale, ha disposto anche l`eliminazione dell`obbligo di inviare la dichiarazione successiva all`avvio degli investimenti che doveva essere adempiuto entro il secondo mese successivo alla chiusura dell`esercizio nel quale era stata presentata l`istanza. Quest`ultimo adempimento, che in ogni caso è sostituito dal 1° gennaio 2003 dall`indicazione di una serie di dati da effettuare direttamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi (adempimento che, come visto in precedenza, deve essere rispettato, comunque, da tutti i soggetti che fruiscono del credito del imposta anche se ottenuto nel 2002), non è stato di fatto mai eseguito dai soggetti beneficiari dell`agevolazione fiscale, anche perchè non è stato mai emanato il Provvedimento che ne doveva definire le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica all`Agenzia delle Entrate.
In sostanza, la procedura di accesso al credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate diviene, a partire dal 1° gennaio 2003, la seguente:
(a) il contribuente deve presentare telematicamente al Centro Operativo di Pescara dell`Agenzia delle Entrate, utilizzando il software “CREDITO 388“ disponibile sul Sito Internet dell`Agenzia delle Entrate, un`istanza preventiva all`avvio degli investimenti per i quali si chiede il beneficio fiscale.
A tal fine l`istanza dovrà essere integrata anche con i dati contenuti nel Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2002 (pubblicato sulla G.U. 27 dicembre 2002, n. 302) e dovrà esporre, inoltre, gli investimenti e gli utilizzi del credito di imposta suddivisi, secondo la pianificazione scelta dal contribuente, con riferimento all`anno nel quale viene presentata l`istanza e ai due immediatamente successivi. L`utilizzo del credito di imposta, in relazione al singolo investimento, è, infatti, consentito solo entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l`istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30%, nell`anno di presentazione dell`istanza, e al 60 e al 70%, nell`anno successivo.
Nel caso in cui l`utilizzo del beneficio fiscale non rispecchi la pianificazione esposta nell`istanza, il soggetto interessato decade dal credito di imposta e non potrà presentare una nuova domanda di accesso all`agevolazione prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale si è verificata la decadenza.
Da evidenziare, come già detto in precedenza, che tutti i dati appena visti dovranno essere contenuti anche nelle istanze che verranno rinnovate quest`anno dai contribuenti che, non avendo ottenuto il beneficio fiscale nel 2002 per esaurimento dei fondi disponibili, sono interessati a conseguire la stessa agevolazione nel 2003;
(b) l`Agenzia delle Entrate rilascia una certificazione automatica dell`avvenuta presentazione dell`istanza ed esamina le istanze in ordine cronologico, dando precedenza a quelle delle piccole-medie imprese inviate nell`anno precedente, ma non accolte per esaurimento dei fondi disponibili. Il credito si intende accordato se entro 30 giorni dalla presentazione dell`istanza l`Agenzia delle Entrate non comunichi il diniego del beneficio fiscale (silenzio-assenso);
(c) il contribuente che ha ottenuto il beneficio fiscale deve indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all`esercizio in cui sono effettuati gli investimenti: il settore di appartenenza; l`ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata; l`ammontare del credito utilizzato in compensazione; il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonchè ogni altro elemento ritenuto utile ed indicato nelle istruzioni ai modelli della predetta dichiarazione;
(d) l`Agenzia delle Entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio Sito Internet il numero delle istanza pervenute, l`ammontare totale dei contributi concessi e l`ammontare delle risorse finanziarie residue.
Si segnala, infine, che risultano invariate le modalità di calcolo del credito di imposta ed, in particolare, quelle concernenti la determinazione del valore dell`investimento netto su cui applicare le percentuali di aiuto, che per alcuni territori devono essere, come visto in precedenza, ridotte all`85%.
Con la riserva di effettuare ulteriori comunicazioni in materia, non appena l`Agenzia delle Entrate provveda ad emanare i chiarimenti sulle nuove modalità applicative del beneficio fiscale, si porgono distinti saluti.
4592-L’art.62 Legge 289-2002ALL1.pdfApri