Facciamo seguito alla circolare n. 158/02 relativa all`approvazione dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 1999/31 in materia di discariche.
In via preliminare si ricorda che tale provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri l`11 dicembre scorso, non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto legislativo individua come è noto una serie di criteri per la costruzione e gestione delle discariche, ma non fissa (d`altro canto ciò non avveniva neanche con la Direttiva 1999/31) tutti i criteri in base ai quali è possibile conferire i rifiuti in discarica.
Tali criteri sono stati recentemente individuati con la Decisione del Consiglio Europeo del 19 dicembre 2002 (2003/33/CE) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ Europee del 16 gennaio 2003 e sono relativi:
–alla caratterizzazione di base;
–alla verifica di conformità (ammissibilità definita tra caratterizzazione di base e categoria della discarica);
–alla verifica in loco (ispezione del carico).
Si richiama l`attenzione sul punto 2.1 dell`allegato alla Decisione che definisce i criteri per le discariche per rifiuti inerti ed in particolare l`elenco dei rifiuti ammissibili senza obblighi di test.
Quanto ai rifiuti non pericolosi, ed in particolare a quelli in gesso (2.2.3), si sottolinea che questi ultimi devono essere smaltiti esclusivamente in discariche per rifiuti non pericolosi, nelle aree in cui non sono ammessi rifiuti biodegradabili.
I materiali edili contenenti amianto (2.3.3), invece, possono essere collocati in discariche per rifiuti non pericolosi, purchè vengano rispettate alcune condizioni a scopo cautelare, come ad esempio non contenere altre sostanze pericolose, la copertura della zona di deposito (al fine di evitare la dispersione di fibre) con un doppio strato di materiale appropriato, non svolgere attività che possano provocare una fuga di fibre.
Una importante novità è infine rappresentata dall`introduzione di un nuovo di metodo di smaltimento, il deposito sotterraneo (2.5 ed allegato A), che segue la medesima classificazione delle discariche così che si avranno depositi sotterranei per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi. Tale deposito, finalizzato ad isolare i rifiuti dalla biosfera, deve essere sempre preceduto da una valutazione specifica della sicurezza del sito, relativa alla accettabilità del livello di isolamento dalla biosfera e deve rispettare la normativa comunitaria in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE)
La Decisione dovrà ora essere recepita attraverso uno specifico decreto ministeriale.