Come auspicato dall`ANCE, si rende noto che, nel corso del dibattito parlamentare al Senato del Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143 (cfr. Condoni fiscali 2003 – Nuovi termini di adesione del 25 giugno 2003), che contiene la riapertura dei termini al 16 ottobre 2003 per l`adesione alle sanatorie fiscali introdotte dalla Legge 289/2002, è stato approvato un emendamento che estende la possibilità di provvedere alla regolarizzazione contabile anche in relazione alle rimanenze dei contratti di appalto di durata pluriennale parzialmente omesse e non solo per quelle del tutto non contabilizzate.
Come noto, il comma 5 dell`art.14 consente ai soggetti titolari di reddito di impresa, che si siano avvalsi del cd “condono tombale”” di cui all`art.9 della legge 289/2002, di procedere alla regolarizzazione delle proprie scritture contabili.
In particolare, tali contribuenti, nel bilancio, inventario o rendiconto chiuso al 31 dicembre 2002, o in quello in corso a tale data, possono iscrivere attività in precedenza omesse o parzialmente omesse.
L`iscrizione delle attività precedentemente omesse o parzialmente omesse comporta l`assoggettamento ad un`imposta (ulteriore a quella dovuta per perfezionare la procedura del condono tombale) sostitutiva delle imposte sul reddito, dell`IRAP e dell`IVA, pari al 6% dei nuovi valori iscritti, che va versata entro lo stesso termine fissato per il pagamento degli importi dovuti per perfezionare il condono tombale, ossia entro il 16 ottobre 2003. Lo stesso dettato normativo specifica, inoltre, che l`imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito e dell`IRAP.
Sempre riguardo all`iscrizione di attività in precedenza omesse (o parzialmente omesse), l`Agenzia ha, inoltre, fornito le seguenti precisazioni:
– i valori iscritti si considerano fiscalmente riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito e dell`IRAP a decorrere dal terzo periodo d`imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002 e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l`anno solare, a decorrere dal periodo di imposta che inizia dal 1° gennaio 2005. Per contro, per quanto attiene ai beni oggetto dell`attività valutati per massa e non a costi specifici il riconoscimento del valore fiscale opera fin dal periodo di imposta chiuso o in corso al 31 dicembre 2002;
nell`ipotesi di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo e destinazione a finalità estranee all`esercizio dell`impresa dei beni cui tali attività si riferiscono,prima del 2005, è riconosciuto un credito di imposta pari all`imposta sostitutiva del 6% versata;
l`iscrizione delle attività deve avvenire nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, applicando le regole dettate dall`art.2426 del Codice Civile. Quindi, per quanto riguarda gli immobili, gli impianti, i macchinari e i mobili, detti beni devono essere iscritti al prezzo di costo risultante da idonea documentazione, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione dello stesso cespite.
L`emendamento approvato si ritiene, in attesa dei necessari chiarimenti dell`Amministrazione, possa risolvere i limiti della precedente normativa che non ha consentito alle imprese edili di procedere, dopo avere definito la relativa posizione fiscale con il “condono tombale””, alla regolarizzazione delle propria contabilità, per l`impossibilità di sanare la precedente “parziale”” iscrizione delle rimanenze di opere in corso di esecuzione. La regolarizzazione, infatti, era prevista, come già rilevato, solo nel caso in cui l`impresa avesse omesso integralmente l`iscrizione dei corrispettivi o dei costi e, quindi, avesse occultato del tutto il corrispondente valore delle rimanenze delle opere stesse.
Un primo passo avanti nell`ammissibilità dell`iscrizione di attività parzialmente omesse era stato fatto dall`Amministrazione finanziaria quando, in risposta ad un`interrogazione parlamentare, il Sottosegretario al Ministero dell`Economia e alle Finanze, Vito Tanzi, ha chiarito che la regolarizzazione contabile è possibile anche con riferimento alle opere di durata ultrannuale valutate illegittimamente al costo (in assenza della specifica autorizzazione dell`Ufficio delle imposte) anzichè a corrispettivi ed inventariate per quantità inferiori a quelle effettivamente realizzate. Così, se un`impresa ha valutato le rimanenze relative ad un`autostrada (opera di durata ultrannuale) al costo, anzichè ai corrispettivi pattuiti, indicando in contabilità una quantità di opera inferiore a quella realizzata (es. 120 Km, anzichè 200 Km), può procedere alla sanatoria contabile in quanto non viene in tal caso a realizzarsi una rivalutazione (che non era comunque ammessa), ma un incremento di quantità di rimanenze.
Diversamente, l`emendamento approvato, in attesa dei chiarimenti ufficiali da parte dell`Agenzia delle Entrate, sembra poter consentire l`accesso alla regolarizzazione delle scritture contabili con riferimento sia all`iscrizione di quantità di lavori relativi a contratti d`appalto di durata pluriennale non valutate in precedenza, sia all`iscrizione, quali attività parzialmente omesse, di un maggior valore relativamente a lavori contabilizzati per un importo inferiore a quello effettivo.
Nel corso della discussione parlamentare, inoltre, è stato accolto dal Governo un importante ordine del giorno (derivante dalla trasformazione di un emendamento auspicato dall`ANCE) che impegna il Governo, in sostanza, a rendere possibile la regolarizzazione contabile nel bilancio in corso al 1° gennaio 2003 (essendo già approvato quello chiuso al 31 dicembre 2002), escludendo eventuali accertamenti per tali motivi da parte degli organi competenti, per il periodo d`imposta 2002.
In merito l`ANCE non mancherà di intervenire nelle competenti sedi affinchè, con una specifica circolare, venga chiarita la possibilità di imputare le variazioni conseguenti alla regolarizzazione contabile nel bilancio dell`esercizio 2003.
Tale ultima precisazione serve a superare i limiti dell`attuale disposizione che prevede la possibilità di provvedere all`iscrizione di tali attività nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 che, nella stragrande maggioranza dei casi, risulta già approvato al 25 giugno 2003, data di entrata in vigore del Decreto Legge 143/2003.
In sostanza, dovrebbe essere consentito, per i soggetti che si avvalgono del cd “condono tombale””, di provvedere all`iscrizione contabile di attività del tutto o in parte omesse, integrando il valore delle esistenze iniziali nel bilancio relativo all`esercizio 2003.
Il DL 143/2003, dopo l`approvazione del Senato, deve ora passare all`esame della Camera per la definitiva conversione in legge.
Con riserva di comunicare ulteriori informazioni sull`iter legislativo del Disegno di Legge e sulle successive pronunce ministeriali, si porgono distinti saluti.
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