Per opportuna conoscenza, si trasmette il testo della proposta di modifica alla Direttiva 77/388/CEE [2003/0169(CNS)] con la quale la Commissione Europea ha inteso procedere a medio termine ad una revisione e ad una razionalizzazione delle regole e delle deroghe applicabili nella definizione delle aliquote IVA ridotte, adottate in tutto il territorio dell`Unione, al fine di armonizzare l`applicazione della suddetta imposta e di assicurare il corretto funzionamento del cosiddetto «mercato interno».
In tale contesto, la Commissione, tenuto conto della varietà del contesto normativo dei singoli Stati Membri, ha ritenuto opportuno intervenire sulle aliquote, attraverso la revisione dell`Allegato H della citata Direttiva 77/388/CEE nel quale sono precisamente individuate le operazioni per le quali è possibile, facoltativamente, applicare aliquote IVA ridotte.
In particolare, si propone di rendere l`Allegato H l`unico elenco per la determinazione delle categorie di beni e servizi cui possano essere applicate aliquote diverse dall`aliquota ordinaria, rendendo in tal modo omogeneo il campo di applicazione delle aliquote IVA ridotte in tutto il territorio dell`Unione europea.
A tal fine, è stato proposto contemporaneamente di:
· abolire le aliquote speciali che si applicano a beni e servizi non figuranti nell`Allegato H per i quali taluni Stati membri applicavano al 1° gennaio 1991 aliquote ridotte, super ridotte o l`aliquota zero.
· limitare l`aliquota zero e le aliquote super ridotte ai soli beni e servizi figuranti nell`Allegato H.
Su quest`ultimo aspetto, la Commissione ritiene infatti che la presente proposta di modifica della VI° Direttiva non debba prevedere la soppressione totale dell`aliquota zero e delle aliquote super ridotte, in quanto ciò andrebbe oltre gli obiettivi fissati. Diversamente, per razionalizzare e semplificare l`attuale struttura delle aliquote adottate, ritiene necessario soltanto limitarne il campo di applicazione ai soli beni e servizi figuranti nell`Allegato H.
In particolare, per quanto riguarda le aliquote applicabili all`edilizia abitativa, le modifiche proposte sono fondamentali e consistono in una significativa estensione della possibilità per gli Stati membri di applicare un`aliquota ridotta in materia di edilizia abitativa.
Già in passato, la Commissione Europea osservava che il trattamento dei servizi dell`edilizia, in materia di aliquote IVA, risulta di estrema complessità.
In linea di principio, infatti, conformemente a quanto stabilito dall`art.12, par. 3, lett. a), primo comma, della Direttiva 77/388/CEE, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relative ai fabbricati si applica l`aliquota ordinaria.
Attualmente, si osserva però che l`edilizia abitativa è soggetta a differenti aliquote ridotte in dieci Stati membri e che la limitazione alla cosiddetta «edilizia sociale», di cui alla categoria 9 dell`Allegato H, è applicata in modo molto diverso per effetto di deroghe specifiche.
Per razionalizzare questa situazione complessa e migliorare il corretto funzionamento del «mercato interno», la Commissione Europea, con la presente proposta di modifica, intende rettificare la citata categoria 9 (futura categoria 10) dell`Allegato H:
(versione vigente)
Categoria
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Descrizione
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(omissis)
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(omissis)
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9
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Fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell` ambito della politica sociale.
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(omissis)
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(omissis)
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sopprimendo i termini: « fornite nell`ambito della politica sociale »;
aggiungendo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari residenziali;
aggiungendo la locazione di abitazioni, nella misura in cui tale prestazione di servizi non sia esente in virtù dell`articolo 13.
(versione proposta)
Categoria
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Descrizione
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(omissis)
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(omissis)
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10
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Fornitura, costruzione, restauro, trasformazione, riparazione, manutenzione e pulizia di abitazioni.
Affitto di abitazioni nella misura in cui questo servizio non è esente ai sensi dell`art.13.
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(omissis)
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(omissis)
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Nel rispetto del principio di sussidiarietà, spetterà poi sempre agli Stati membri delimitare il campo di applicazione delle aliquote ridotte. Questi avranno pertanto sempre la possibilità di applicare l`aliquota ridotta soltanto ad alcune delle operazioni di cui all`Allegato H.
Dall`esame condotto, sembra quindi piuttosto rilevante l`impatto che tale modifica potrebbe avere sul settore delle costruzioni, in particolare, nell`ordinamento italiano.
Infatti, se la proposta fosse accolta nella prospettata formulazione, non solo potrebbe essere stabilito l`ampliamento della categoria 9 del più volte citato Allegato H, relativo all`applicazione dell`aliquota IVA ridotta a tutte le tipologie d`intervento edilizio su immobili a destinazione residenziale, senza più specifico riferimento alla cosiddetta «edilizia sociale», ma sarebbe possibile altresì continuare ad applicare aliquote inferiori al 5% in relazione all`edilizia residenziale.
In altri termini, potrebbe essere introdotta strutturalmente l`applicazione di un`aliquota IVA agevolata anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari abitative, per i quali nell`ordinamento italiano è attualmente applicabile, soltanto fino al 30 settembre 2003, un`aliquota IVA ridotta al 10%, in virtù delle deroghe temporaneamente riservate ai cosiddetti servizi ad alta intensità di manodopera (di cui Allegato K, aggiunto alla VI° Dir.77/388 dall`art.1 Dir.99/85) e, allo stesso tempo, non sarebbe necessario modificare l`ambito applicativo dell`aliquota ridotta al 4% almeno per quanto riguarda:
1. l`acquisto di case di abitazione non di lusso (n.21 della Parte II della Tabella A allegata al DPR 633/1972);
2. l`acquisto delle costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all`allevamento del bestiame e alle attività connesse (n.21-bis della Parte II della Tabella A allegata al DPR 633/1972);
3. le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati residenziali non di lusso (n.39 della Parte II della Tabella A allegata al DPR 633/1972).
Problemi per il mantenimento dell`aliquota al 4% potrebbero altresì sussistere, se la proposta comunitaria fosse definitivamente accolta, per l`acquisto di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati residenziali non di lusso (n.24 della Parte II della Tabella A allegata al DPR 633/1972).
Tali sono le conclusioni a cui è giunta l`ANCE che, per quanto attiene all`applicazione dell`aliquota IVA ridotta nella normativa italiana, ha sempre sostenuto la comprovata efficacia derivante dalla riduzione dell`IVA nel settore delle ristrutturazioni edilizie combinata con la detrazione delle spese per tali interventi, cd 36%, di cui all`art.1 della Legge 449/1997.
A tale ultimo riguardo, si ricorda che, con la definitiva conversione in legge del D.L. 24 giugno 2003, n.147 recante proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali, viene prorogata dal 30 settembre 2003 al 31 dicembre 2003 la detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute per il recupero degli edifici residenziali di cui sopra.
Questa non riguarda però nè i benefici connessi all`acquisto di fabbricati ristrutturati da imprese, di cui all`art.9, comma 2 della Legge 448/2001 e successive modifiche (i cui termini scadono il 30 giugno 2004, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 2003), nè la riduzione dell`aliquota IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici medesimi.
L`ANCE, in proposito, sta continuando nell`azione di sensibilizzazione presso il Governo ed il Parlamento affinchè, anche nel corso della discussione del DPEF 2004-2007, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie diventino strutturali.
4671-2003-0169(CSN)-All1.pdfApri