La Camera ha definitivamente convertito in legge il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 147 (cd mille proroghe) che contiene, tra l`altro, la proroga al 31 dicembre 2003 del termine per l`applicazione della detrazione IRPEF del 36% delle spese di ristrutturazione degli edifici residenziali (art. 1, legge 449/97 e successive proroghe, da ultimo con la legge 289/2002, art. 1 bis DL 147/2003, vedi Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie del 4 giugno 2003). La legge di conversione è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La proroga non riguarda la riduzione dell`IVA dal 20% al 10% per l`esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali, nè l`estensione dei benefici per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese o cooperative edilizie.
Pertanto, riepilogando:
· Detrazione IRPEF del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute da privati: il beneficio si applica per tutte le spese pagate con bonifico bancario sino al 31 dicembre 2003;
· Riduzione dal 20% al 10% dell`IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali: l`aliquota del 10% si applica per le fatture emesse sino al 30 settembre 2003. A partire dal 1° ottobre 2003 le fatture relative a tali interventi dovranno essere emesse con l`aliquota IVA del 20%. Resta al 10% l`IVA per gli interventi di recupero più incisivi, cioè per quelli di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica (art. 3, comma 1, lett. c, d, f, DPR 380/2001, n. 127 quaterdecies, Tabella A, Parte III, DPR 633/72);
· Applicazione del 36% agli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese: la detrazione IRPEF del 36% delle spese di acquisto, da calcolarsi sul 25% del corrispettivo dichiarato in contratto, si applica per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2004, a condizione che i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2003 (art. 9, legge 448/2001, art. 2 legge 289/2002).
L`ANCE ha intrapreso le opportune iniziative affinchè la riduzione dell`IVA al 10% possa protrarsi sino al 31 dicembre 2003 e affinchè le agevolazioni per le ristrutturazioni (36% per i privati e per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati) possano permanere anche per il futuro.
Per quanto attiene alla riduzione dell`IVA, è ancora in corso il dibattito presso i competenti organi comunitari affinchè, come auspicato dall`ANCE, tale provvedimento possa divenire permanente, tenuto conto anche della finalità sociale connessa a tale tipologia di interventi.
La legge di conversione del DL 147/2003 prevede, inoltre:
· la proroga del 36% per i privati, per le spese sostenute sino a tutto il 31 marzo 2004, in favore dei soggetti che alla data dell`11 aprile 2003 erano residenti in Piemonte nei territori colpiti dagli eventi sismici individuati dall`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 (in G.U. n. 106 del 9 maggio 2003, art. 5 bis legge di conversione DL 147/2003);
· la proroga della Tremonti bis per gli stessi territori del Piemonte, per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003. Per gli investimenti immobiliari il termine per l`effettuazione dell`investimento (acquisto, ultimazione dei lavori o liquidazione stato avanzamento) è fissato al 31 luglio 2004 (art. 5 ter legge di conversione DL 147/2003). Trattasi della detassazione degli utili reinvestiti nell`acquisto di beni strumentali (articolo 4, legge 383/2001, v. Giuda alle Agevolazioni della Tremonti bis edita dall`Edilstampa e redatta dagli uffici).
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.