La sentenza 7 ottobre 2004 n. C103/04 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha censurato la normativa italiana in materia di procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi nella parte in cui non ha individuato le quantità massime di rifiuti da recuperare.
Il Ministero dell`ambiente, di conseguenza, ha immediatamente avviato le procedure per adeguare il DM 5 febbraio 1998 ai rilievi comunitari chiedendo la collaborazione delle associazioni di categoria e dell`APAT per la raccolta dei dati relativi alle quantità massime dei rifiuti da recuperare. A tal proposito è stata predisposta un`apposita scheda di rilevamento, che si allega in copia per la parte specifica e relativa al settore delle costruzioni.
Tale scheda dovrà essere compilata a cura dei soggetti che esercitano in proprio e/o per conto terzi l`attività di recupero dei rifiuti non pericolosi autorizzata ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs. 22/97 e restituita, nel più breve tempo possibile, all`associazione territoriale del sistema ANCE che la inoltrerà all`ANCE – Direzione legislazione mercato privato (mercatoprivato@ance.it).
è quindi fondamentale il ruolo della Associazione territoriale dell`ANCE nell`opera di sensibilizzazione dei propri associati che esercitano l`attività di trattamento dei rifiuti, tramite la diffusione e raccolta dell`allegata scheda di rilevamento.
La compilazione della scheda ha un`importanza rilevante in quanto solo la presenza dei dati quantitativi per le varie tipologie di rifiuti ammesse a procedure di recupero semplificate consentirà al Ministero dell`ambiente di ottemperare alla richiesta della Corte di Giustizia e di individuare le tipologie di rifiuto per le quali continueranno ad essere ammesse le procedure semplificate per l`attività di recupero.