Con la legge n. 80/05, di conversione del decreto legge 35/05, pubblicata lo scorso 14 maggio in Gazzetta Ufficiale (n. 111, Suppl. Ord.n. 91/L) ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione stessa, i datori di lavoro potranno accedere tra l’altro al nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, anche se le Regioni non hanno emanato le necessarie disposizioni in ordine ai profili formativi.
E’ questa una tra le più importanti modifiche in materia di lavoro contenuta nella versione definitiva delle misure a favore dello sviluppo, approvata dal Senato il 12 maggio scorso, che qui di seguito si illustrano.
Apprendistato
L’inserimento del comma 5-bis all’articolo 49 del decreto legislativo 276/03 – a opera dell’articolo 13, comma 13-bis del decreto legge 35/05 – cambia, infatti, il regime transitorio dell’apprendistato professionalizzante. Questo regime, fino all’approvazione delle leggi regionali richiamate dal comma 5 dello stesso art. 49, sarà disciplinato dai contratti collettivi di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nei settori, come l’edilizia (c.f.r. allegato 17 al verbale di accordo 20 maggio 2004), ove la contrattazione collettiva ha già provveduto in tal senso, sarà pertanto possibile procedere fin da subito alle assunzioni degli apprendisti applicando le nuove regole, di età e durata, stabilite dalla legge e disciplinate dal contratto collettivo nazionale applicato.
Si fa comunque riserva di fornire in materia ulteriori chiarimenti.
Semplificazione a favore dei disabili
Un’analoga “semplificazione” è prodotta dall’abrogazione del comma 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo 276/03 che, nelle more della disciplina regionale, condizionava alla stipula di convenzioni ad hoc l’applicazione delle deroghe e delle agevolazioni alle agenzie di somministrazione di lavoro per l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone disabili.
Il lavoro intermittente
A seguito della sostituzione del comma 2 dell’articolo 34 dello stesso decreto 276/03, il contratto di lavoro intermittente o a chiamata può, in ogni caso, essere concluso con soggetti di età inferiore a 25 anni di età o con lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. Viene pertanto meno il precedente vincolo dello stato di disoccupazione, di espulsione dal mercato del lavoro o di iscrizione nelle liste di mobilità.
Al di là dello svolgimento delle prestazioni di carattere discontinuo per le attività provvisoriamente identificate dal decreto ministeriale del 23 ottobre 2004 e del lavoro richiesto in predeterminati periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, le modalità di lavoro intermittente potranno, pertanto, essere concordate con i lavoratori aventi i già ricordati requisiti soggettivi.
L’estensione di tale tipologia contrattuale alla generalità degli infraventicinquenni e degli ultraquarantacinquenni, senza le originarie limitazioni, trova fondamento – secondo il parere del Governo – sulla possibilità di utilizzare i giovani anche non disoccupati o inoccupati e pensionati nelle forme del lavoro intermittente che garantisce una tutela assicurativa e previdenziale.
Occupazione femminile
Un ulteriore modifica riguarda il comma 1, dell’articolo 59, del citato d.lgs n. 276 e interessa le donne, di qualsiasi età, assunte con contratto di inserimento e residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato da un decreto che dovrà essere emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della economia, sia inferiore di almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.
Per la suddetta assunzione delle donne e per la durata del contratto, non potrà applicarsi il sottoinquadramento previsto dalla normativa nell’art. 59, comma 1.
E’ opportuno segnalare che l’assunzione di queste lavoratrici, quando sarà emanato il decreto ministeriale suddetto, darà diritto al riconoscimento al datore di lavoro, dei benefici contributivi, nel rispetto del regolamento CEE 2204/02.
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Per quanto concerne le disposizioni in materia di previdenza complementare, di potenziamento degli ammortizzatori sociali, di incentivi al reimpiego, nonché di conferma dell’indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, non essendo stata introdotta in fase di conversione in legge alcuna modifica, si rinvia a quanto già illustrato dalla scrivente nella circolare n. 8 dello scorso 11 aprile.
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