Alla luce dei chiarimenti forniti dall`Agenzia dell`Entrate, con la Circolare n.32/E del 21 giugno 2005, ed in vista del termine per la presentazione dei Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di settore (approvati con Provvedimento dell`Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005 e pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 99 alla G.U. n. 123 del 28 maggio 2005), che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi UNICO 2005, come consuetudine, si invia in allegato la Guida ANCE alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati, con indicazioni integrative rispetto alle stesse istruzioni ministeriali.
Come ogni anno, sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), sono disponibili le versioni definitive dei suddetti modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di settore, da presentare unitamente ad UNICO 2005, tramite banca o posta entro il 31 luglio 2005 (1° agosto 2005) o in via telematica entro il 31 ottobre 2005.
Tra questi è presente il modello SG69U/2005 che, come noto, costituisce lo studio di settore per l`edilizia, in vigore dal periodo d`imposta 2002, per tutte le imprese e le società con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 Euro.
Le novità di quest`anno
Come già evidenziato, le novità più rilevanti per l`applicazione DEGLI Studi di Settore 2005 (relativi al periodo d`imposta 2004) concernono sia l`accertamento sulla base degli studi di settore, esteso a tutti i soggetti in contabilità ordinaria, sia l`adeguamento, in sede di dichiarazione dei redditi, dei ricavi dichiarati a quelli stimati come congrui dal medesimo studio di settore.
· applicazione degli Studi per i soggetti in contabilità ordinaria
La legge 311/2004, modificando l`art. 10, commi 2 e 3, della legge 8 maggio 1998, n.146 estende ai soggetti in contabilità ordinaria per obbligo (come la maggior parte delle imprese associate) l`accertamento sulla base degli Studi di Settore, quando in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l`ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli Studi di Settore risulta superiore all`ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
In sostanza, viene meno, per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo, la previgente disposizione che prevedeva l`accertamento sulla base delle risultanze degli Studi, solo se verificata «l`inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l`irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570».
A partire dai controlli da effettuarsi per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, tale misura, già operante per i contribuenti in contabilità ordinaria per effetto di opzione, troverà quindi applicazione estesa per tutti gli esercenti attività d`impresa in contabilità ordinaria.
A questo proposito, l`Agenzia ha ribadito (cfr. anche C.M. 10/E/2005) che per i contribuenti in contabilità ordinaria per obbligo è esclusa la possibilità di procedere ad accertamenti, con il criterio della non congruità di due periodi d`imposta su tre, con riguardo a periodi d`imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2004.
Ciò nonostante, ai fini di un eventuale accertamento relativamente al periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2004, è possibile operare una verifica, tenendo conto di una situazione di non congruità per due periodi d`imposta su tre, a partire dal periodo d`imposta 2002.
Esempi
Periodi d`imposta
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Accertamento periodo d`imposta 2004
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2002
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2003
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2004
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Non congruo
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Congruo
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Non congruo
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Possibile
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Congruo
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Non congruo
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Congruo
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No
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Congruo
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Non congruo
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Non congruo
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Possibile
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La finanziaria 2005 ha previsto, inoltre, che nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, sia per obbligo che per opzione, in ogni caso, possono essere effettuati accertamenti sulla base degli Studi di Settore, anche quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, ancora da individuarsi con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli Esperti (di cui fa parte anche l`ANCE).
Al riguardo, l`Agenzia ha ribadito nuovamente che i soggetti non in linea con i predetti indici potranno essere sottoposti ad accertamento in base agli Studi, solo se, nel medesimo periodo d`imposta, risultino anche non congrui alle risultanze degli stessi. Diversamente, i contribuenti risultanti congrui non saranno sottoposti ad accertamento anche nel caso in cui, per lo stesso periodo d`imposta, siano rilevate significative situazioni di incoerenza rispetto ai nuovi indici.
In tal ambito, è stato precisato che l`accertamento è possibile a partire dal periodo d`imposta 2004 (quindi, potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli Studi di Settore i soggetti che nel 2004 risultino non congrui alle risultanze dello stesso e, sempre per il 2004, non coerenti con i nuovi indici, attualmente ancora da definire).
· adeguamento agli Studi
L`adeguamento “gratuito“ (ossia senza sanzioni e interessi) in sede di dichiarazione è stato esteso, con effetto dal periodo d`imposta 2004, a tutti i soggetti interessati dagli Studi (quindi anche per l`SG69U), indipendentemente dalla prima applicazione dello stesso o della sua revisione (art.1, comma 411, legge 311/2004). L`adeguamento rileva anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Tuttavia, fatte salve le ipotesi di prima applicazione dello Studio o della sua revisione, (come è per il nuovo Studio per le attività complementari all`edilizia TG50U, in vigore dal periodo d`imposta 2004), l`adeguamento comporta l`applicazione di una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza fra i ricavi presunti dallo Studio e quelli annotati nelle scritture contabili (aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate ai sensi dell`art.93, commi 1-4, D.P.R. 917/1986), quando tale differenza è superiore al 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili.
Nella recente Circolare n.32/E/2005, l`Agenzia delle Entrate ha precisato, in tal ambito, che:
· a differenza degli scorsi anni, l`indicazione dell`importo dell`adeguamento deve essere effettuato distintamente in ciascuna dichiarazione (relativa al periodo d`imposta 2004):
o dei redditi;
o IVA;
o IRAP.
A tal fine, sia nella dichiarazione IVA 2005 che dell`IRAP 2005 sono stati previsti appositi campi in cui dovrà essere indicato il predetto importo;
· l`adeguamento ai fini IVA, inoltre, deve essere effettuato versando la relativa imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell`imposta sul reddito (e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), ossia, in caso di esercizio coincidente con l`anno solare, entro il 20 giugno o 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
· la maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull`intero ammontare dello scostamento, se superiore al suddetto limite del 10%, ed è “unica””, nel senso che il versamento è valido ai fini dell`IVA, delle imposte sui redditi e dell`IRAP. La stessa maggiorazione, inoltre, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi (UNICO 2005) e va pagata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi (20 giugno o 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), tramite F24 (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per gli altri soggetti).
Si precisa, infine, che l`adeguamento deve effettuarsi con riferimento al ricavo puntuale stimato da GE.RI.CO. 2005.
è possibile, tuttavia, adeguarsi ad un valore compreso nell“`intervallo di confidenza”” (intervallo tra ricavo minimo e ricavo congruo stimato dallo Studio), ferma restando la possibilità per l`Amministrazione finanziaria di chiedere al contribuente giustificazioni circa il mancato adeguamento al ricavo puntuale.
Relativamente al Modello di comunicazione dei dati rilevanti, con riferimento all`SG69U/2005 (Studio di Settore per l`edilizia) si segnala inoltre che, rispetto al Modello dello scorso anno (riferito al periodo d`imposta 2003), sono state introdotte alcune modifiche sia al quadro Z relativo ai “Dati complementari“, con l`inserimento di 10 nuovi righi (Z13-Z22), sia al quadro F “Elementi contabili“, con l`inserimento di una nuova sezione “Ulteriori elementi contabili“, nella quale vanno indicati i restanti elementi e dati contabili che hanno contribuito alla determinazione del reddito d`impresa, non indicati nei precedenti righi del medesimo quadro. Per la trattazione specifica dei nuovi elementi inseriti si rimanda alla Guida allegata.
compilazione del modello – indicazioni generali
Per quanto concerne la compilazione dell`SG69U/2005, si richiama l`attenzione sui seguenti punti generali, contenuti nelle istruzioni generali al suddetto modello, rimandando un esame più dettagliato delle diverse voci alla Guida ANCE fornita in allegato alla presente circolare:
1. le norme richiamate nelle istruzioni, relative al TUIR (DPR 917/1986), fanno riferimento alla formulazione dello stesso vigente a partire dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. 344/2003 che, come noto, ha istituito la nuova imposta sul reddito delle società (IRES);
2. sono esclusi dall`applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno dichiarato ricavi ed incrementi di rimanenze superiori a Euro 5.164.569.
Ai fini della verifica del limite di esclusione dall`applicazione degli studi di settore, i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR;
3. i contribuenti con periodo d`imposta non coincidente con l`anno solare devono comunicare i dati richiesti nel modello di comunicazione, con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d`imposta;
4. il riferimento alle “spese sostenute””, contenuto nelle istruzioni ministeriali, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi che, per quanto riguarda, l`attività d`impresa, è quello di competenza;
5. i dati contabili (strutturali) devono essere comunicati senza tener conto delle variazioni fiscali. Viceversa i dati contabili da indicare nel quadro F e X devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall`applicazione di disposizioni tributarie;
6. inserendo i dati contabili ed extracontabili in GE.RI.CO. 2005, anch`esso disponibile sul sito Internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), vengono fornite indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi dichiarati, alla coerenza dei principali indicatori economici (per l`edilizia, gli indici di coerenza sono valore aggiunto per addetto e la redditività) che caratterizzano l`attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assunti da operatori economici operanti nello stesso settore e con caratteristiche similari.
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