Con sentenza n° 1302 del 23 Gennaio 2006 la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale la professionalità del lavoratore può essere tutelata solo nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro.
Da ciò ne consegue che, ogni qualvolta un lavoratore sia assunto da un nuovo datore di lavoro e, come nel caso di specie, sia esclusa la successione d’azienda e l’unicità dei rapporti di lavoro che invece vengono costituiti ex novo, può anche essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle che aveva esercitato nel precedente rapporto di lavoro, ormai concluso. Secondo la sentenza in esame, tale affermazione non contrasta, infatti, né con l’art. 2103 c.c. né, tantomeno, con il divieto di esercitare in senso negativo lo ius variandi, principio invece inderogabile nell’ambito di un medesimo rapporto lavorativo.
Tale decisione ribadisce un principio di portata generale, applicabile a tutti i rapporti di lavoro privati.
La fattispecie, alla quale fa riferimento la richiamata sentenza, riguarda una società di trasporto che, subentrata ad un’altra, aveva assunto tutti i dipendenti della prima, già addetti al servizio. Questi ultimi avevano promosso un’azione giudiziaria nei confronti del nuovo datore, per il riconoscimento di determinati diritti legati all’acquisizione di una certa anzianità, che sostenevano aver maturato con riferimento al precedente rapporto di lavoro.
Il principio che ha determinato l’orientamento della Suprema Corte è, pertanto, quello secondo il quale il lavoratore ha diritto di mantenere le mansioni per le quali è stato assunto, con conseguente riconoscimento della professionalità acquisita solo nel singolo rapporto lavorativo. Per contro, non potranno essere sollevate, nei confronti del nuovo datore di lavoro, rivendicazioni sulla base di mansioni svolte in precedenti esperienze lavorative.
Allo stesso modo la Corte Suprema ha inoltre sottolineato che l’anzianità, rivendicata dai ricorrenti, non sia riconducibile all’anzianità maturata durante tutto l’arco dell’attività lavorativa e, quindi, cumulabile con riferimento a successivi e distinti rapporti di lavoro, bensì alla anzianità c.d. aziendale, da calcolarsi esclusivamente con riferimento al singolo rapporto di lavoro, durante il quale si è maturata e che viene appunto così regolata dal contratto collettivo.
Ciò non toglie, ha aggiunto la Corte, che eventuali deroghe al suesposto principio, mediante il riconoscimento delle pregresse professionalità, possano essere operate dalla contrattazione collettiva o individuale, rimanendo pur sempre previsioni a carattere eccezionale
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