Nella Gazzetta Ufficiale n. 54, dello scorso 6 marzo, è stato pubblicato il decreto legge di cui in oggetto e che si allega per opportuna informativa.
In particolare, l’art. 1 prevede un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, promosso dal Ministero del lavoro, finalizzato a garantire la ricollocazione di 3 mila lavoratori ultracinquantenni.
Il provvedimento, nella relazione illustrativa viene ritenuto coerente con l’art. 38 della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, tra l’altro, nel caso di disoccupazione involontaria, nonché con l’art. 4 della Costituzione, che riconosce ai cittadini il diritto al lavoro e prevede la creazione delle condizioni che rendono effettivo tale diritto.
Per l’accesso al suddetto Programma sperimentale devono essere stati stipulati appositi accordi tra le imprese interessare, i sindacati e il Ministero del lavoro. Tale Programma si protrae per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario di mobilità (cosiddetta mobilità lunga), ed è sottoposto a verifiche periodiche.
Durante la partecipazione al Programma suddetto, i lavoratori, dopo il periodo di mobilità, percepiscono un trattamento di sostegno al reddito pari all’ultima mensilità di mobilità erogata.
I lavoratori comunque, anche se non ricollocati, fuoriescono dal Programma in parola al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Gli oneri per il sostegno al reddito dei lavoratori, per il periodo successivo a quello della mobilità, sono posti a carico delle imprese, con esclusione di quelle sottoposte a procedure concorsuali. Si prevede che i lavoratori siano tenuti a frequentare corsi di formazione o a rispondere a chiamate lavorative a pena di decadenza del trattamento percepito di sostegno al reddito.
I lavoratori, inoltre, hanno la precedenza nel caso l’impresa presso cui lavorano effettui nuove assunzioni entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro; hanno diritto a rientrare nel Programma più volte richiamato nel caso in cui dopo essere stati ricollocati, perdono nuovamente il lavoro per cause non dipendenti dalla loro volontà; possono svolgere altre attività di lavoro occasionale, cumulando il relativo compenso con il trattamento di sostegno al reddito.
La relazione illustrativa suddetta sottolinea che le misure contenute nel decreto legge n. 68 si ispirano ad una logica nuova, che fa fare alla politica degli strumenti di sostegno al reddito un vero e proprio salto di qualità, passando da una logica di tipo assistenziale passivo ad un attivo reimpiego dei lavoratori interessati, secondo le più recenti evoluzioni dello Stato sociale che vanno affermandosi nel nostro Paese e in altri Paesi europei soprattutto di cultura anglosassone.
Si fa ancora osservare che la differenza con i provvedimenti ordinari di cassa integrazione, di mobilità lunga o di prepensionamento è quindi netta.
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