Nella Gazzetta Ufficiale n. 49/2006, S.O. n. 47, è stata pubblicata la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, c.d. decreto “milleproroghe”.
In particolare, per quanto di competenza, si segnalano le seguenti disposizioni di interesse per il settore.
L’art. 20 della legge in esame, recante “Interventi in materia di ammortizzatori sociali”, comporta modifiche al comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/04, prevedendo che nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, sulla base di specifici accordi in sede governativa. Per tale finalità le risorse del Fondo per l’occupazione sono portate da 43 a 63 milioni di euro per l’anno 2004.
Il medesimo articolo 20 modifica inoltre il comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 20 gennaio n.4/1998, convertito dalla legge n. 52/98, e modificato da ultimo dall’art. 6-septies del decreto-legge n. 314/2004, convertito dalla legge n. 26/2005, disponendo che il termine previsto dalla legge n. 608/1996 per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime. Viene altresì introdotto il limite complessivo massimo per l’anno 2006 a carico del Fondo per l’occupazione pari a 45 milioni di euro.
L’art. 39-sexies determina modificazioni al comma 16 dell’art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m. (legge finanziaria 2001), destinando anche per l’anno 2006 la quota di 100 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’art. 16 della legge n. 196/97.
L’art. 39-septies, come noto, stabilisce la validità di tre mesi del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494/96.
Tale validità deve essere riconosciuta al Durc con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge in esame, vale a dire dal 1° marzo 2006.
Con riferimento ai lavori pubblici, si ritiene che la durata di tre mesi non sia valevole per i certificati richiesti ai fini del pagamento dello stato di avanzamento lavori (SAL) e del saldo finale dell’opera.
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