Al lavoratore malato è sufficiente una valida e seria ragione, apprezzabile socialmente, per assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie in cui è esposto alla visita fiscale disposta dal datore di lavoro.
E’ quanto affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 8012 dello scorso 6 aprile.
In tale ipotesi il datore di lavoro non può procedere dal punto di vista disciplinare nei confronti del dipendente, né trattenere l’indennità di malattia.
Nella fattispecie di che trattasi un lavoratore, nella fascia oraria di reperibilità non si rendeva disponibile per l’accertamento domiciliare disposto dall’impresa, in quanto si trovava presso un centro specializzato per effettuare la prescritta terapia.
Il giorno successivo il lavoratore per altro si era recato presso un ambulatorio medico legale, sottoponendosi a visita di controllo che aveva confermato la sussistenza della dichiarata patologia.
Malgrado ciò, l’assenza dello stesso in orario di reperibilità era stata sanzionata disciplinarmente dal datore di lavoro.
La Corte di Appello di Genova, nel riformare la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto la legittimità della condotta del lavoratore e successivamente la Corte di Cassazione – con la citata sentenza – ha confermato tale pronuncia, aderendo in tal modo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, l’indirizzo giurisprudenziale sopra citato ritiene che il lavoratore possa lasciare il proprio domicilio durante le predette fasce, anche se ciò non deriva da uno stato di necessità o di forza maggiore.
Infatti è sufficiente che il lavoratore possa dimostrare l’esistenza di una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile, come ad esempio far verificare dagli organi sanitari l’eventuale guarigione dalla malattia al fine di una ripresa dell’attività lavorativa.
Nell’ambito di tale orientamento della giurisprudenza si ricordano la sentenza n. 22065 del 2004, con la quale la Cassazione ha affermato che “l’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell’art.5, comma 14, del decreto legge n. 463/83, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni p rimari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità”.
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