Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio scorso è stato pubblicato l’allegato decreto legge n. 223, recante la medesima data, contenente “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.
Il decreto legge introduce, all’art. 35, misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale e di recupero della base imponibile.
Nel rinviare anche alla lettura degli specifici commenti al provvedimento effettuati dagli altri uffici Ance, si segnalano, per quanto di interesse in tema di lavoro, i commi dal 28 al 34, i quali disciplinano il tema della responsabilità solidale tra l’impresa principale e subappaltatori.
Va innanzitutto precisato che, per quanto attiene la responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali, questa è già in atto ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003 sia per gli appalti pubblici che per quelli privati. Tale responsabilità, per la norma appena ricordata, attiene anche le retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
L’innovazione delle disposizioni in commento attiene innanzitutto il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Il comma 29 del decreto legge dispone peraltro che la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore viene meno a seguito della verifica che gli adempimenti di quest’ultimo, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati, siano stati correttamente eseguiti.
A tal fine è necessario che l’appaltatore acquisisca la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, il quale può essere sospeso fino all’esibizione della documentazione di che trattasi.
La verifica e la relativa responsabilità solidale è nei confronti di tutti i subappaltatori, nell’ipotesi di subappalto dell’opera a più imprese direttamente dall’appaltatore principale, mentre è dell’appaltatore nei confronti del diretto subappaltatore, qualora i subappalti vengano attribuiti a cascata.
La responsabilità solidale non può eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore debbono essere notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido, in modo da garantire a quest’ultimo una necessaria tutela.
Anche il committente è tenuto a provvedere al pagamento del corrispettivo verso l’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione che attesti il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.
L’inosservanza di tale adempimento comporta la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.
Questa sanzione è comminata nei confronti del committente.
La norma è diretta a tutti i soggetti privati che stipulino i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, oltre che allo Stato e agli Enti pubblici.
Una prima interpretazione della norma porta a ritenere che la sanzione di che trattasi si applichi anche all’impresa nel momento in cui assume il ruolo di committente verso il subappaltatore.
Sotto il profilo degli adempimenti, l’Ance chiederà un immediato chiarimento nel senso che la dimostrazione dell’avvenuto versamento per quanto attiene i profili contributivi venga data attraverso il documento unico di regolarità contributiva, il quale dovrà essere richiesto per gli appalti privati all’atto del corrispettivo per ciascun stato di avanzamento.
Ciò significa però che l’impresa principale dovrà acquisire, per una sua maggiore tutela, un Durc il più aggiornato possibile, a prescindere dalla norma che riconosce validità trimestrale a tale documento.
Per quanto riguarda l’attestazione relativa alle ritenute fiscali, l’ANCE ha già avviato un’importante azione politica volta alla sospensione di questo obbligo, almeno fintantoché non saranno disponibili strumenti e procedure applicative facili da reperire e da verificare.
Per completezza si segnala il comma 5 dell’art. 35 che prevede il pagamento dell’iva da parte dell’impresa appaltante anche per le imprese subappaltatrici nei casi di prestazione di servizi, compresa la prestazione di manodopera, resi nel settore edile all’interno del subappalto. Occorrerà chiarire cosa si intenda per prestazione di manodopera e se questa ricomprenda anche l’ipotesi del distacco.
Infine, si sottolinea che il comma 19 del medesimo art. 35 condiziona il riconoscimento dell’agevolazione del 41% al fatto che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
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