Nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio scorso sono stati pubblicati gli allegati decreti interministeriali del 22 marzo 2006 che stabiliscono le modalità operative per lo svolgimento dei programmi di istruzione e formazione dei cittadini extracomunitari nei Paesi d’origine, nonché per l’attuazione di tirocini formativi nel territorio italiano.
Il primo decreto disciplina, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 394/1999 e s.m., i programmi di istruzione e formazione finalizzati all’inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari in Italia o nelle aziende italiane operanti nei Paesi d’origine, oltre che allo sviluppo delle attività imprenditoriali autonome nei Paesi d’origine.
La partecipazione a tali programmi consente l’acquisizione degli attestati che certificano le competenze maturate e l’inserimento nelle apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro. I lavoratori inseriti nelle liste possono essere chiamati nominativamente dal datore di lavoro italiano senza che venga effettuata la preventiva ricerca di disponibilità presso i centri per l’impiego e hanno un diritto di priorità rispetto ai connazionali in caso di richiesta numerica.
In merito ai contenuti, i programmi di istruzione e formazione devono prevedere l’insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza adeguato, oltre a nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché di educazione civica.
I programmi potranno essere presentati, singolarmente o in forma di partenariato, da Regioni e Province autonome, enti locali, organismi internazionali e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione, nonché da organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso di partenariato, unitamente ai soggetti elencati, è ammessa la partecipazione alle iniziative anche di ulteriori soggetti, purché l’oggetto sociale o gli scopi statutari risultino compatibili con l’attività contemplata nel programma.
Il programma deve indicare:
a) le finalità, il settore e l’area territoriale d’impiego cui l’attività programmata si riferisce;
b) le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e/o istruzione, con la specificazione della durata e della data prevista di inizio;
c) l’indicazione dell’organismo realizzatore e le generalità del responsabile didattico-organizzativo del programma;
d) le risorse umane, con la specificazione dei titoli professionali e dell’esperienza posseduta;
e) le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell’attività e la disponibilità nel Paese in cui si attua il programma di idonee sedi operative didattiche.
In base al soggetto proponente, i programmi possono essere presentati, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del relativo decreto, alle Regioni e province autonome o direttamente alla Direzione generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro. Quest’ultima, sentito il parere del Ministero degli affari esteri, procede all’istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell’istruzione, alla valutazione e all’eventuale approvazione del programma con apposito decreto interministeriale.
Si evidenzia, in particolare, che il soggetto proponente, entro venti giorni dalla conclusione delle attività di formazione, è tenuto a trasmettere al Ministero del lavoro e al Ministero dell’istruzione, una relazione sul programma svolto contenente l’elenco nominativo dei cittadini extracomunitari partecipanti con allegate in copia le attestazioni acquisite, oltre a un documento redatto dal responsabile del progetto che specifichi l’attività di istruzione e formazione effettivamente espletata.
I citati dicasteri provvederanno, assieme alle Regioni e Province autonome interessate, a verificare l’attuazione dei programmi approvati, sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, al fine di valutare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.
Qualora sia accertato il mancato rispetto dei contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione, il Ministero del lavoro non procederà all’iscrizione dei lavoratori nelle liste predette.
Il secondo decreto in esame, attinente i tirocini formativi e di orientamento da attuarsi nel territorio italiano, dispone che per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel relativo decreto ministeriale n. 142/1998.
Il progetto di tirocinio deve indicare il numero del titolo di soggiorno (carta o permesso) di cui è munito il cittadino straniero, con specificazione del motivo per il quale è stato rilasciato e del periodo di validità.
Qualora i cittadini extracomunitari siano residenti all’estero, trova applicazione, in attuazione dell’art.. 27, comma 1, lettera f) del Testo Unico sull’immigrazione, quanto previsto dall’art. 40, comma 9, lettera a), del D.P.R. n. 394/1999 e s.m. che favorisce l’ingresso degli stranieri per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale.
In tale ipotesi il soggetto promotore ha l’obbligo di garantire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, e deve farsi carico di pagare le spese per il rientro del medesimo nel Paese di provenienza. In alternativa, gli oneri connessi a detti obblighi possono essere assunti dalle regioni o dal soggetto ospitante i tirocinanti.
Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in carenza di questa, ai modelli allegati al decreto, deve essere vistato dall’autorità regionale competente e presentato alla rappresentanza diplomatica all’estero per il rilascio del visto d’ingresso.
In caso di variazione della data iniziale del tirocinio rispetto a quella prevista nel progetto oppure in caso di rinuncia del tirocinante, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione ai soggetti (Regione, sede provinciale del Ministero del lavoro e rappresentanze sindacali aziendali) che hanno ricevuto copia della convenzione stipulata con l’azienda ospitante e del progetto di tirocinio.
Si rammenta, infine, che il soggetto ospitante è tenuto ad inviare all’autorità regionale competente, entro sessanta giorni dalla conclusione dell’iter formativo, una relazione finale sull’andamento e sull’esito del tirocinio.
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