Il 2 agosto 2006 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1475 di conversione del decreto-legge di cui all’oggetto.
Si richiamano qui di seguito le novità legislative in materia di lavoro, introdotte durante l’iter parlamentare di approvazione, di particolare e rilevante interesse per il settore edile.
L’articolo 36-bis detta una serie di misure per contrastare il lavoro sommerso e per promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento al settore delle costruzioni.
In primo luogo, si dispone che, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 494/96, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Inps e dell’Inail, può disporre la sospensione del lavoro nell’ambito dei cantieri edili allorché venga riscontrato l’impiego di personale non assunto regolarmente, poiché non risultante dalla documentazione obbligatoria relativa ai lavoratori, in una misura almeno pari al 20% del personale regolarmente assunto e occupato nel cantiere.
Il medesimo provvedimento di sospensione dei lavori può essere adottato nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo n. 66/03 e successive modificazioni.
Inoltre si dispone che gli uffici del Ministero del lavoro informino con tempestività gli uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, al fine della emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, fino a un periodo massimo di due anni.
La revoca della sospensione dei lavori è condizionata al ripristino della situazione di rispetto sostanziale della normative di legge da parte del datore di lavoro.
Ciò richiede, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, la regolare assunzione degli stessi; nel caso di reiterate violazioni della disciplina relativa all’orario di lavoro, l’accertamento del ripristino delle relative tutele.
In attuazione di una delle misure preannunciate dal DPEF per gli anni 2007-2011 per contrastare il lavoro nero nei settori con maggiore indice di irregolarità, a decorrere dal 1° ottobre 2006 è introdotto nei cantieri edili l’obbligo di munire il personale occupato di una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Si prevede una modalità di adempimento semplificato per le imprese di minori dimensioni è cioè per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti che possono assolvere all’obbligo di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Apposite sanzioni pecuniarie sono previste sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore in caso di inadempimento degli obblighi relativi all’identificazione dei lavoratori.
L’articolo 36-bis dà inoltre attuazione ad un’altra delle misure preannunciate dal richiamato DPEF, rendendo immediatamente applicabile la previsione secondo cui nel settore edile, in deroga alla normativa generale sul collocamento, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli uffici competenti l’assunzione di nuovi lavoratori il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti (quindi in via preventiva), mediante documentazione avente data certa (e-mail, fax, raccomandata, ecc.).
Si prevedono inoltre modifiche alla disciplina vigente volta a rendere più efficaci le sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori.
Si dispone che possono usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 29 della legge n. 341/95 esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili, da attestare tramite il DURC.
Inoltre, non possono avvalersi delle agevolazioni in esame i datori di lavoro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per un periodo di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
La normativa in commento ha come noto introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore relativamente al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato non è stato modificato l’impianto della norma ma, a seguito della presentazione di emendamenti suggeriti dall’Ance, ne è stata subordinata l’operatività all’emanazione di un decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dell’entrata in vigore della legge, che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti da parte del subappaltatore.
Si prevede infatti che la responsabilità solidale venga meno nel caso in cui l’appaltatore verifichi –prima di versare il corrispettivo al subappaltatore – che quest’ultimo sia in regola con tutti gli adempimenti fiscali e contributivi e che lo stesso possa sospendere il pagamento di cui sopra fino a quando il subappaltatore non fornisca la documentazione che ne attesta la regolarità ai fini di che trattasi.
La procedura descritta vale anche per il committente – con esclusione di colui che non esercita attività commerciale – il quale dovrà effettuare i pagamenti di competenza soltanto una volta che l’appaltatore dimostri (esibendo l’apposita documentazione) che gli adempimenti fiscali e contributivi dallo stesso dovuti siano stati eseguiti.
Il provvedimento fissa però un limite massimo nell’ambito della suddetta responsabilità solidale all’intervento dell’appaltatore, che non può superare l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall’appaltatore stesso al subappaltatore.
Durante l’iter parlamentare di conversione, inoltre, la responsabilità solidale, su esplicita richiesta dall’Ance, è stata circoscritta, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 276/03, entro un anno dalla fine dei lavori.
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