La collaborazione coordinata e continuativa rimane tale anche in assenza di un progetto, di un programma o di una fase di esso, se la prestazione è svolta comunque con i caratteri dell’autonomia.
Quanto sopra è stato precisato dal Tribunale di Genova, con la sentenza del 7 aprile 2006 che, intervenendo in merito alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 69 del D.lgs. n. 276/03, attribuisce alla disposizione in parola la natura di una presunzione relativa.
La sentenza di cui sopra concerne il contratto di lavoro a progetto come disciplinato dal citato decreto n. 276, quale evoluzione delle collaborazioni coordinate e continuative. La fattispecie, in particolare, riguardava la cessazione di una collaborazione annuale instaurata prima dell’entrata in vigore della riforma del lavoro e, per effetto delle ivi previste proroghe, successivamente ricondotta nella disciplina appunto del lavoro a progetto.
Il sovrapporsi delle due discipline (prima e dopo la legge Biagi) è stato oggetto di analisi da parte del Tribunale in considerazione della norma sanzionatoria introdotta dal sopra richiamato art. 69 del decreto n. 276, nei confronti delle collaborazioni prive dei requisiti del lavoro a progetto.
Come noto, il contratto di lavoro a progetto è entrato in vigore il 24 ottobre 2003. A decorrere da tale data, fatta eccezione per specifiche ipotesi di esclusione individuate dal legislatore, le collaborazioni sono divenute praticabili in base alle condizioni e ai requisiti fissati dal più volte citato decreto legislativo n. 276 in ordine, tra l’altro, alla presenza di un progetto, programma o fase di lavoro e al rispetto di un minimo di tutele a favore dei collaboratori.
Le nuove regole non hanno eliminato le collaborazioni esistenti a quella data per le quali, invece, è stato previsto un regime di proroga della validità di un anno (fino al 24 ottobre 2004) e di un ulteriore anno (fino al 25 ottobre 2005) in presenza di specifici accordi sindacali.
Al di fuori delle esclusioni sopra richiamate, l’articolo 69 stabilisce che i rapporti di collaborazione instaurati senza l’indicazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso devono essere considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della costituzione.
Come sopra accennato, il Tribunale ha dovuto valutare la portata dell’articolo 69 in quanto la cessazione della collaborazione di che trattasi, disciplinata da un contratto anteriore alla riforma Biagi, è invece avvenuta in vigenza delle nuove regole contenute nel D.lgs. n. 276/03.
Ciò in quanto si riteneva dalla parte ricorrente che, alla luce della norma di cui sopra, la collaborazione coordinata e continuativa era da considerare decaduta e, in applicazione di tale disposizione, trasformata in un rapporto di lavoro subordinato.
In proposito, il Tribunale, preliminarmente, richiama il dibattito esistente in dottrina che è divisa in merito alla circostanza se la presunzione di subordinazione contemplata dalla norma in esame sia da ritenersi assoluta o soltanto relativa.
E il Tribunale, mentre aderisce a questo secondo indirizzo, ritiene che il primo avrebbe l’effetto di qualificare come subordinata anche una prestazione di lavoro effettivamente e genuinamente autonoma, con una interpretazione della normativa che, da un lato, susciterebbe seri dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 41, 101 e 104 della Costituzione; dall’altro, farebbe venire meno la congruenza della misura sanzionatoria rispetto alla delega legislativa che prevedeva l’introduzione di un regime di sanzioni adeguato e non “rigido e micidiale”, come viene definito in dottrina l’automatismo che sarebbe stato altrimenti introdotto dall’art. 69.
Pertanto, soltanto l’esistenza di fatto della subordinazione, afferma il giudice genovese, giustifica l’applicazione delle garanzie e delle tutele previste dall’ordinamento giuridico per tale tipo di rapporto.
In conclusione, se la presunzione prevista dall’art. 69 del decreto n. 276 è soltanto relativa, non vi è ragione di ritenere che una collaborazione instaurata, priva della riforma del lavoro e proseguita successivamente al suddetto regime transitorio, sia da ricondurre automaticamente nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
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