In risposta ad una serie di quesiti rivolti dall`ANCE, il Ministro del Lavoro, con la circolare n. 30/2006 che si rimette in allegato, fornisce una serie di chiarimenti ed indicazioni tendenti sostanzialmente a facilitare le imprese nell`adempimento degli obblighi previsti dall`art. 36-quater del D. Lgs. n. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. n. 235/03.
In sintesi
– per ciò che riguarda i ponteggi su ruote:
la circolare conferma che tali attrezzature, comunemente denominate trabattelli, sono ricomprese nel campo di applicazione della norma ma, per ciò che concerne la redazione del PiMUS, si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante dell`attrezzatura, eventualmente integrate da informazioni relative alla specifica realizzazione (appoggi e ancoraggi); per ciò che concerne la formazione degli addetti al montaggio e smontaggio non si ritiene indispensabile la partecipazione ai corsi previsti per i montatori dei ponteggi a tubi e giunti e a telaio ma si prevede che la formazione possa essere fornita direttamente dal datore di lavoro a norma dell`art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.626/94;
– per ciò che concerne i ponti su cavalletti di altezza non superiore a 2 metri, per i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e i ponti a sbalzo il Ministero esclude che trovino applicazione le norme relative ai PiMUS e quelle relative all`obbligo di partecipazione ai corsi di formazione di cui all`Accordo Stato Regioni del 26 gennaio u.s.;
– per quanto concerne i corsi di formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio u.s., la circolare specifica che il termine di due anni per la partecipazione ai corsi decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso, e cioè dal 23 febbraio 2006 e non dal 19 luglio 2005, come potrebbe apparire dalla lettura del D. Lgs. n. 235/03.
La circolare ribadisce che la pregressa esperienza biennale o triennale che consente l`attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi in attesa della partecipazione al corso di formazione, può essere autocertificata dal lavoratore stesso.
La circolare infine conferma che i semplici utilizzatori dei ponteggi non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al più volte citato Accordo Stato-Regioni.
4339-Allegato Circolare Min lav 30-2006.pdfApri