Si fa seguito alla circolare n. 2 dello scorso 8 gennaio per fornire una informativa in merito alle ulteriori novità introdotte dalla legge n. 296/06 in materia di lavoro.
– Sgravi contributivi al Sud (comma 754)
Un apposito decreto dovrà disciplinare le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell’Inps, in relazione alla fruizione degli sgravi degli oneri sociali al Sud ormai scaduti.
Nel frattempo sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del Durc.
– Prestazioni Inail rettificate (comma 778)
Dal 1 luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a seguito di rettifica da parte dell’Inail si applica la rivalutazione delle rendite in base all’art. 11 del decreto legislativo n. 38/00.
– Collaboratori a progetto : prestazioni Inps per malattia e maternità (comma 788)
Per i lavoratori a progetto che non sono iscritti ad altra forma previdenziale spetta dal 2007 una indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 giorni. In caso di degenza ospedaliera il trattamento sarà pari al 50% della indennità prevista, entro il limite massimo di durata di 180/giorni all’anno.
Ai predetti lavoratori beneficiari della indennità di malattia si applicano gli obblighi di certificazione e di osservanza delle fasce orarie di reperibilità.
Ai lavoratori in parola spetta, per i parti, adozioni o affidi, dal 2007 in poi, il diritto a fruire del congedo parentale per il primo anno di vita del bambino, per un massimo di tre mesi, pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Per questa prestazione non sono previste contribuzioni aggiuntive.
– Riscatto periodi di aspettativa (commi 789 e 790)
La possibilità di riscattare contributivamente i periodi di aspettativa per motivi di famiglia riguarda anche i periodi prima del 31 dicembre 1996. Si tratta del congedo spettante ai dipendenti per gravi e documentati motivi familiari, ex art. 4, legge n. 53/00 di durata non superiore a due anni e non retribuito.
Dovrà essere emanato un decreto per regolamentare la predetta facoltà.
– Maternità anticipata per le collaboratrici a progetto (comma 791)
La norma estende alle lavoratrici iscritte nella gestione separata gli artt. 17 (interdizione anticipata per complicanze alla gravidanza e per mansioni incompatibili) e 22 (indennità di maternità per estensione obbligatoria) del testo unico di maternità sulla base di un apposito decreto ministeriale e nel limite delle risorse derivanti dallo specifico gettito del contributo dello 0, 50% a favore della stessa gestione.
– Appalti pubblici (comma 909)
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavoro pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Nella valutazione da parte della stazione appaltante delle anomalie relative ai prezzi offerti da parte della impresa appaltatrice, devono essere prese in considerazione anche le informazioni fornite da questa ultima circa gli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti.
– Agevolazione per disabili (comma 1162)
E’ incrementato il Fondo che finanzia gli interventi agevolativi a favore delle imprese che assumono disabili con elevato grado di disabilità ex art.13, legge n. 68/99. Vengono stanziati 37 milioni di euro per l’anno 2007 e 42 milioni a decorrere dall’anno 2008.
– Formazione professionale (comma 1163)
Per il finanziamento delle attività di formazione professionale vengono stanziati 23 milioni di euro per il 2007.
– Apprendistato – (comma 1188)
Vengono stanziati 100 milioni di euro per il 2007 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.
– Iscrizione nelle liste di mobilità (comma 1211)
E’ prorogato al 31 dicembre 2007 il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti o per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, senza diritto alla relativa indennità.
– Aiuti comunitari (comma 1223)
I destinatari degli aiuti dell’UE (art. 97 del trattato che istituisce la Comunità Europea) possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, secondo le modalità stabilite con apposito Dpcm, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili della Commissione Europea.
– Flessibilità dei tempi di lavoro (commi 1254, 1255, e 1256)
Viene riformulato l’art. 9 della legge n. 53/00 in materia di conciliazione tra tempi di vita e tempi lavorativi.
E’ prevista l’erogazione di contributi, di cui almeno il 50% destinati ad imprese fino a 50 dipendenti, in favore di imprese che applichino accordi contrattuali che prevedono le seguenti azioni positive:
1) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, o quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 12 anni di età o fino a 15 anni, in caso di affidamento o di adozione, o figli disabili a carico;
2) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
3) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
4) interventi ed azioni volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico o con anziani non autosufficienti a carico.
– Permessi per portatori di handicap – (comma 1266)
I genitori o, in caso di loro scomparsa, i fratelli e/o sorelle che fruiscono del congedo straordinario retribuito (previsto per un massimo di due anni) per assistere portatori di handicap grave ex art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/01, che restano assenti in modo continuativo per meno di sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero di giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
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