La tutela dei lavoratori prevista dalla direttiva del Consiglio n. 98/1959 del 20 luglio 1998, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, si applica non solo alle imprese ma anche alle singole unità produttive autonome e distinte rispetto alla società madre. Ciò è stato chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 febbraio 2007, in causa C 191/03, confermando e precisando la propria giurisprudenza precedente sulla nozione di “stabilimento” ai fini della definizione dell’ambito di applicazione della predetta direttiva.
Il caso si riferisce ad una controversia insorta tra alcuni lavoratori licenziati e il loro ex datore di lavoro greco, in merito alla legittimità del licenziamento collettivo degli stessi, intervenuto a seguito della cessazione della attività di una delle unità produttive di tale società dovuta ad una decisione di quest’ultima. L’unità presso la quale erano addetti i lavoratori licenziati risultava distinta dalle altre dell’impresa circa le persone e le attrezzature necessarie per il funzionamento della medesima, ma non disponeva di autonomia giuridica, né finanziaria, amministrativa o tecnologica, e le decisioni in merito alle spese di funzionamento erano riservate alla sede centrale della società nella quale esisteva un servizio di ragioneria comune. Al tempo stesso tale unità non disponeva di una direzione che potesse, in modo indipendente, decidere circa i licenziamenti in parola.
L’impresa aveva eseguito i predetti licenziamenti violando, sotto diversi profili, i vincoli della procedura ad essa imposti dalla legge greca di trasposizione della citata direttiva n. 98/1959 e, risultata soccombente in grado di appello, aveva adito la Corte di Cassazione. Questa si era rivolta alla Corte di Giustizia, sottoponendole una unica questione pregiudiziale e cioè di stabilire se nella nozione di stabilimento di cui, in particolare, all’art.1, n.1, lett. a), della direttiva di cui sopra, potesse rientrare anche una singola unità di produzione, come quella descritta nella fattispecie di che trattasi.
Nella sentenza in commento la Corte, dopo avere ricordato il carattere uniforme ed autonomo rispetto agli ordinamenti dei singoli Stati membri della nozione di stabilimento, ha ribadito – in conformità con la costante giurisprudenza della stessa – l’esigenza di una interpretazione estensiva di tale nozione in considerazione dello scopo perseguito dalla direttiva in argomento e cioè di rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi.
In detta nozione può così essere fatta rientrare anche una entità distinta, ancorché non separata geograficamente rispetto alle altre unità ed istallazioni dell’impresa, che presenti caratteristiche di permanenza e stabilità, sia destinata ad effettuare una o più operazioni determinate e disponga di un insieme di lavoratori, di strumenti tecnici e di una certa struttura organizzativa che permetta il compimento di tali operazioni. Tale entità non necessariamente deve essere dotata di autonomia giuridica, economica, finanziaria, amministrativa o tecnologica; così come non è essenziale che essa disponga di una direzione che possa effettuare licenziamenti collettivi in modo indipendente.
Sull’assenza di autonomia in merito alla facoltà di operare licenziamenti, si era già pronunciata la Corte di Giustizia in una precedente sentenza, ritenendo che la circostanza che più imprese appartenenti allo stesso gruppo istituiscano un ufficio comune per l’assunzione e il licenziamento non rileva ai fini della qualificazione di una di essa come stabilimento, ai sensi della più volte citata direttiva n. 98/1959 (Corte di Giustizia, sentenza 7 dicembre 1995, in causa c. 449/93).
Tuttavia, si trattava di imprese distinte, facenti parte di un gruppo multinazionale, autonome in via generale, salvo per l’ufficio del personale in comune tra di esse.
Nel caso de quo, invece, la Corte – nella consueta prospettiva di favor nei confronti dei lavoratori – fa un passo ulteriore verso un ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva in parola consentendone l’applicazione quando – pur in assenza di ulteriori requisiti di autonomia – l’unità produttiva abbia, in buona sostanza, attrezzature proprie, personale specializzato distinto e un funzionamento non influenzato da quello delle altre strutture, con un direttore di produzione che garantisca il funzionamento degli impianti.
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