Con il Decreto Ministeriale 9 marzo 2007 vengono stabiliti i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione di quelle per le quali esistono già specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Il decreto apporta delle innovazioni all`attuale normativa antincendio.
Nello specifico, dalla sua entrata in vigore (centottanta giorni dopo la pubblicazione in G.U.) vengono abrogati:
– la circolare del Ministro dell`interno del 14 settembre 1961, n. 91 sulle norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio, destinati ad uso civile;
– il decreto del Ministro dell`interno 6 marzo 1986, sul calcolo del carico di incendio per i locali aventi strutture portanti in legno.
Inoltre va ad apportare modifiche all`allegato A del decreto del Ministro dell`interno 30 novembre 1983 recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi, sostituendo le definizioni di “carico di incendio””, “compartimento antincendio””, “resistenza al fuoco””.
Con questo decreto viene inoltre superato il riferimento al Bollettino ufficiale C.N.R. n. 192 del 28 dicembre 1999 contenuto nella lettera circolare prot. P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco.
Viene poi specificato che, per le costruzioni esistenti le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano già state accertate alla data di entrata in vigore del decreto, a meno di modifiche che comportino incrementi delle classi di rischio, riduzione delle misure protettive o incremento del carico di incendio specifico, non è necessario procedere a nuove determinazioni.