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In base alla nuova definizione di appalto contenuta nel decreto legislativo n. 276/03, l'elemento di distinzione tra lo stesso e la mera somministrazione di prestazioni di lavoro è dato dalla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, cioè dalla natura imprenditoriale della prestazione complessivamente individuata nel contratto d

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Somministrazione e appalto di manodopera

24 Aprile 2007
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In base alla nuova definizione di appalto contenuta nel decreto legislativo n. 276/03, l’elemento di distinzione tra lo stesso e la mera somministrazione di prestazioni di lavoro è dato dalla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, cioè dalla natura imprenditoriale della prestazione complessivamente individuata nel contratto di lavoro.

Nel caso in cui l’appalto, invece, si caratterizza per lo scarso rilievo degli strumenti necessari per l’esecuzione dell’opera, ed assume rilevanza la prestazione di manodopera, rileva allora l’ulteriore indice contenuto nell’art. 29 del citato decreto n. 276, e cioè l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto stesso.

Quanto sopra è stato affermato dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 4110/06, che si pronuncia sulla nuova definizione di appalto contenuta dalla legge Biagi, ora ulteriormente modificata dall’art.1, comma 911, legge n. 296/06 (legge Finanziaria 2007).

La pronuncia è stata originata dal ricorso di un socio di una cooperativa che effettuava per conto della società di appartenenza la lettura dei contatori indicanti i vari consumi di energia elettrica. Convenendo in giudizio tale società, il ricorrente evidenziava che, nel caso di specie, in contrasto con le disposizioni del citato art. 29, risultavano assenti gli elementi della diretta organizzazione dei mezzi economici e dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte del datore di lavoro; tali elementi sono ritenuti indispensabili da tale ricorrente affinché possa ritenersi integrata l’ipotesi dell’appalto lecito.

Al contrario, si riscontrava, nel caso di specie, la mera messa a disposizione del lavoratore a favore del soggetto utilizzatore secondo lo schema tipico della somministrazione, ma posta in essere in violazione delle norme che la disciplinano, e cioè da parte di un soggetto non abilitato allo svolgimento di una attività intermediatoria.

In particolare, per quanto concerne l’organizzazione dei mezzi necessari per l’appalto da parte dell’appaltatore, il ricorrente evidenziava che i cosiddetti “palmari” utilizzati per la lettura dei contatori erano di proprietà della società fornitrice di energia elettrica, e come tali messi a disposizione della cooperativa cui apparteneva, come sopra detto, il socio ricorrente.

Costituitasi in giudizio, la suddetta società fornitrice di energia rilevava di avere correttamente appaltato il servizio di lettura dei contatori, limitandosi ad indicare alla cooperativa, ogni mese, il numero delle letture da effettuare nel mese successivo. Detta cooperativa organizzava in proprio i carichi di lavoro, i tempi e le modalità di esercizio del relativo servizio. Venivano, dalla società di cui sopra, evidenziate ulteriori circostanze dalle quali risultava che la stessa era rimasta del tutto estranea all’esercizio del potere organizzativo e direttivo dei soci della cooperativa.

Innanzitutto, il giudice svalutava l’elemento del possesso – da parte dei soci della cooperativa- dei “palmari” della società appaltante, ritenendo che lo stesso non appare sufficiente ad escludere la legittimità dell’appalto alla stregua degli indici di valutazione indicati dalla norma sopra richiamata. Venivano poi precisate le circostanze che denotavano un vero e proprio potere organizzativo della cooperativa: il numero delle utenze da verificare veniva deciso nei periodici incontri tra i responsabili della appaltatrice e quelli della committente, ma coloro che venivano adibiti al servizio sopra descritto, quelli a cui consegnare il detto “palmare” e i loro itinerari erano individuati dalla cooperativa, senza alcuna interferenza da parte della committente medesima.

Alla luce di tutto quanto sopra, secondo il giudice, è vero che le letture dovevano essere effettuate secondo le esigenze della committente, anche per quanto attiene alla loro periodicità, ma le indicazioni fornite dalla convenuta a tale riguardo trovano giustificazione nella necessaria coordinazione tra i servizi appaltati e le attività proprie dell’impresa appaltante.

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