E’ costituzionalmente illegittimo il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/01, il quale – come noto – contiene norme a tutela e sostegno della maternità e della paternità, laddove non prevede il diritto, da riconoscere in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, del coniuge convivente con “soggetto con handicap in situazione di gravità” a fruire del congedo biennale indennizzato per l’assistenza del soggetto disabile.
Ciò è stato affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 dello scorso 18 aprile, decidendo il giudizio promosso con le ordinanze del 10 luglio 2006 sollevate dal Tribunale di Cuneo.
Il rinvio alla Consulta è stato deciso dal suddetto Tribunale a fronte del ricorso di un lavoratore nei confronti del Ministero della Istruzione che, alla base della citata norma, aveva respinto la richiesta di congedo straordinario indennizzato, motivato dalla esigenza di assistere la moglie nelle condizioni di grave disabilità, dato che nessun altro componente né del nucleo familiare né della famiglia originaria, era nelle condizioni di poter fare ciò.
Il sopra richiamato art. 42 del D.lgs. n. 151/01, nel recepire quanto già disciplinato dall’art. 80, comma 2, della legge n. 388/00, riconosce ai genitori o, dopo la loro morte, ai fratelli o sorelle, il diritto per l’appunto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nell’ambito della intera vita assicurativa, da fruire anche in modo frazionato per assistere persone portatrici di handicap in condizioni di gravità.
La Corte era già intervenuta – con la sentenza n. 235/05 – per definire il citato art. 42 comma 5 come una norma avente lo scopo “di favorire l’assistenza al soggetto con handicap grave” con la previsione del diritto a fruire di un congedo straordinario (remunerato sulla base dell’ultima retribuzione e con copertura figurativa) con l’evidente fine di assicurare una continuità nelle cure e nelle assistenze necessarie ad evitare qualunque vuoto assistenziale che possa rivelarsi pregiudizievole alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile.
Il Tribunale di Cuneo, alla luce della evidente ratio legis, diretta non solo a tutelare la maternità e la paternità ma anche e soprattutto la predetta salute psico-fisica delle persone in condizioni di grave disabilità, ha quindi messo in evidenza il ruolo fondamentale svolto in proposito dalla famiglia rispetto alla quale il detto congedo straordinario retribuito si porrebbe come uno specifico strumento di sostegno alla stessa.
Secondo il giudice remittente, pertanto, la esclusione del coniuge dal beneficio in parola contrasterebbe con gli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, determinando il mancato riconoscimento al medesimo del diritto al congedo straordinario e quindi una non giustificata minore tutela del nucleo familiare proprio nel momento in cui lo stesso ne avrebbe maggiore bisogno; essendo peraltro verosimile che il coniuge abile sia l’unico in grado di provvedere economicamente a tale nucleo.
La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione di che trattasi manifestamente fondata. Infatti, la norma censurata, escludendo dal numero dei beneficiari del più volte richiamato congedo straordinario retribuito il marito, riserva allo stesso un trattamento deteriore rispetto ai componenti della famiglia di origine, pur essendo il medesimo – sulla base del vincolo matrimoniale – tenuto prioritariamente, ex art. 433 codice civile, all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie.
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