Si fa seguito alle comunicazioni del 3 gennaio e dell’11 gennaio del 2008 per illustrare le principali novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
Come già anticipato nella comunicazione dello scorso 3 gennaio si richiamano innanzitutto le seguenti norme del provvedimento in oggetto – collegato alla legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) – di stretto interesse per il settore edile.
1) Sgravio contributivo
L’articolo 1, comma 51 prevede la sostituzione del comma 5 dell’art. 29 del decreto – legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, che disponeva benefici premiali per le imprese di costruzione iscritte alla Cassa edile e denuncianti alla stessa un orario settimanale di 40 ore.
La modifica introdotta ha la finalità di rendere strutturale l’agevolazione contributiva di che trattasi in quanto è stata soppressa la precedente previsione circa la necessità di una norma di legge ad hoc. Inoltre, il relativo decreto attuativo della stessa non è più dei singoli Ministri, rispettivamente del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, bensì avrà carattere ministeriale e sarà di competenza delle Direzioni Generali dei suddetti ministeri.
In base al nuovo sistema normativo, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui all’art. 29 della Legge n. 341/95. Il decreto di cui sopra dovrà essere adottato entro il 31 luglio, per confermare o rideterminare per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di che trattasi.
Trascorsi trenta giorni, e cioè dal successivo 30 agosto e sino all’adozione del decreto (ipotesi che, secondo il Ministero, potrebbe essere causata da situazioni particolari o eccezionali), si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali.
Il decreto stesso dovrà comunque essere emanato entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno, in quanto la sua non emanazione deve essere interpretata quale insufficienza di risorse.
Il nuovo impianto normativo in parola entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, il beneficio di che trattasi non sarà applicabile per lo scorso anno 2007.
2) Part – time
L’articolo 1, comma 52, stabilisce che il datore di lavoro, nel settore edile, è obbligato a comunicare all’Inps l’orario di lavoro stabilito, nel caso di rapporto a tempo parziale.
3) Disabili
L’art.1, comma 53, prevede che le imprese operanti nel comparto edile – in considerazione della particolare tipologia di attività – siano esentate dall’osservanza dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, ai sensi della legge n. 68 del 1999, per quanto concerne il personale di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto.
Si ribadisce, pertanto, che è stato finalmente raggiunto l’obiettivo perseguito dalla categoria teso ad esentare le imprese edili dall’obbligo di che trattasi, anche in relazione alla rischiosità dell’attività edile.
La norma di che trattasi comporta, pertanto, che ai fini del calcolo della quota di riserva per i disabili le imprese edili non dovranno più computare il personale di cantiere, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Si commentano di seguito le altre norme contenute nella citata Legge n. 247/97.
4) Gli “scalini” e l’accesso alla pensione
Così come previsto dal Protocollo del Welfare del 23 luglio 2007, la riforma cancella lo “scalone” stabilito dalla cosiddetta legge Maroni (legge n. 243/04) e introduce gli “scalini”. In pratica, dal 2008 non saranno richiesti 60 anni di età abbinati a 35 anni di contributi per il pensionamento, ma saranno sufficienti – sino al 30 giugno 2009 – 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e 59 anni di età per i lavoratori autonomi, sempre con 35 anni di contributi. Dal 1° luglio 2009 l’età anagrafica aumenterà a 59 anni (60 per gli autonomi) con l’introduzione delle cosiddette “quote”, date dalla somma dei contributi versati più l’età anagrafica.
In pratica, dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 si applica “quota 95”, con appunto almeno 59 anni di età; dal 1° gennaio 2011 si passa a “quota 96” con una età anagrafica minima di 60 anni; infine, dal 1° gennaio 2013 scatta “quota 97” e l’età minima di 61 anni.
Per i lavoratori autonomi, invece, i requisiti di età ed il valore delle “quote” sono spostati di un anno in più rispetto ai lavoratori dipendenti.
I nuovi requisiti non sono applicabili ai lavoratori che al 31 dicembre 2007 già risultano in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione ( 57 anni di età e 35 anni di contribuzione), che potranno in qualsiasi momento esercitare il proprio diritto.
Rimane ferma, sia per i dipendenti che per gli autonomi, la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia (sempre così denominata per coloro che rientrano nel sistema contributivo), con una anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dal requisito anagrafico.
5) Verifica nel 2012
Se le modifiche apportate con la legge n. 247 assicureranno i risparmi previsti è possibile il differimento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti, come sopra detto, dal 1° gennaio 2013.
6) Le “finestre” di uscita
Un’altra novità di rilievo contenuta nella riforma in parola riguarda le finestre di uscita, estese anche ai pensionati di vecchiaia. Mentre finora la decorrenza della pensione di vecchiaia scattava dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, dal 1° gennaio 2008 anche per l’assegno di vecchiaia ci saranno quattro uscite programmate, le stesse previste per i pensionati di anzianità con 40 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica.
Per i pensionati di anzianità con meno di 40 anni di contributi, le finestre di uscita si riducono a due, come era già previsto dalla citata riforma Maroni.
Il fatto che la legge n. 247 in commento ha previsto che anche per andare in pensione di vecchiaia occorre attendere l’apertura delle finestre sta a significare che, i lavoratori dipendenti, debbono attendere anche sei mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno pensionistico.
Con il rischio di rimanere oltre tutto, tali lavoratori, senza alcun trattamento economico qualora l’impresa decida di licenziare il lavoratore ultra sessantenne appena matura i requisiti pensionistici. Ciò ha già indotto l’Inps a chiarire, nel messaggio n. 30923/07, che “poiché i requisiti per l’apertura della finestra sono soltanto quelli anagrafici e contributivi non è necessario cessare l’attività lavorativa nel trimestre in cui gli stessi vengono raggiunti”. Con la circolare n. 5 del 15 gennaio scorso dell’Istituto è stato stabilito, anche per evitare i rischi di un contenzioso, che le finestre non si applicheranno a coloro che alla data del 31 dicembre 2007 avevano in corso il periodo di preavviso, anche nel caso in cui raggiungano i requisiti di età e di contribuzione dal 1° gennaio 2008 in poi.
Più in generale le indicazioni fornite anche dal Ministero del lavoro sono nel senso che, così come viene riconosciuta la tutela alle donne – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – in base al quale “l’età limite per il pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre la quale è consentito il recesso ad nutum”, allo stesso modo ci si deve regolare anche per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, la possibilità per le imprese di licenziare i lavoratori per raggiunti limiti di età si sposta in avanti e non può avvenire in ogni caso prima della apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.
Naturalmente le finestre previste dalla legge in esame non saranno applicate a chi ha deciso di restare in attività fino al 65° anno di età, pur avendo già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Tali lavoratori, trovandosi in una situazione di cosiddetta “finestra aperta”, potranno ricevere il primo assegno dal mese successivo alla cessazione dell’attività.
7) Il riscatto della laurea
Una ulteriore novità che interessa tutti i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo è la computabilità dei periodi di studi universitari riscattati ai fini della anzianità contributiva.
L’articolo 1, comma 77, della più volte citata legge n. 247/07 introduce questa regola con specifico riferimento alla pensione conseguita con 40 anni di contribuzione.
L’Inps, nel richiamato messaggio n. 30923, ritiene che tale previsione sia applicabile anche per i trattamenti pensionistici maturati con 35 anni di anzianità contributiva minima (articolo 1, comma 6, lettera b), n.2, della legge n. 243/04), in modo conforme alla posizione assunta nel precedente messaggio n. 29224/07, in cui aveva dichiarato l’uniformità dei periodi di contribuzione da utilizzare sia ai fini dell’accesso alla pensione con 40 anni di anzianità, che a quella con almeno 35 anni.
In dettaglio la norma di cui sopra prevede che:
a) per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2008 gli oneri per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione;
b) il riscatto dei periodi di corsi universitari è ammesso anche a favore di chi non è iscritto ad alcune forme di previdenza obbligatoria, che non abbia iniziato a lavorare. Le somme versate sono provvisoriamente collocate in una evidenza contabile Inps per essere poi trasferite nella gestione di iscrizione. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo dell’Ago dei lavoratori dipendenti. Tale contributo è fiscalmente deducibile ed è detraibile al 19% dell’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.
Per le pensioni liquidate col sistema contributivo i periodi di riscatto, a differenza di quanto previsto in precedenza, sono utili al raggiungimento del diritto alle pensioni.
8) Totalizzazione
La riforma di che trattasi ha ampliato le possibilità per i lavoratori di potere recuperare “spezzoni” di contributi attraverso la totalizzazione. Infatti, per coloro che si vedranno liquidare la pensione con il sistema retributivo o misto si riduce da sei a tre anni il periodo minimo maturato nelle diverse Casse al fine di potere cumulare la contribuzione versata.
Viene, altresì, meno il vincolo, nell’ambito della pensione di vecchiaia e liquidata con il sistema contributivo, di potere sommare i periodi di lavoro soltanto qualora non è stato maturato il diritto a pensione in alcuna gestione previdenziale.
La riforma prevede che, in previsione di una più ampia revisione di tale istituto che riassorba e superi la ricongiunzione dei periodo assicurativi, si attueranno interventi che assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.
Ciò sta a significare che – con norme che al momento non sono ancora in vigore – sarà data ai lavoratori, che si trovano nel sistema contributivo, la possibilità di potere sempre utilizzare i contributi versati in qualsiasi fondo, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi. Nella sostanza, ciò vuol dire che non sarà richiesto nessun periodo minimo di contribuzione in ogni singola Cassa.
9) Regimi armonizzati
E’ stata prevista una delega al Governo per l’armonizzazione dei regimi pensionistici diversi da quelli della assicurazione generale obbligatoria, per elevare l’età media del pensionamento.
10) Riordino degli Enti
Si prevede la razionalizzazione del sistema degli Enti di previdenza per contenere i costi di gestione dei medesimi attraverso l’ottimizzazione delle risorse.
L’obiettivo è di ottenere risparmi per 3,5 miliardi di euro nel prossimo decennio. Altrimenti scatteranno aumenti dei contributi.
11) Attività usuranti
La riforma del Welfare pone particolare attenzione a coloro che svolgono lavori usuranti, prevedendo uno “sconto” di tre anni sull’età minima della pensione (mai comunque al di sotto dei 57 anni di età).
Tale attività, oltre a essere svolta al momento del pensionamento di anzianità, dovrà essere stata effettuata per almeno la metà dell’intero periodo lavorativo (nel periodo transitorio 2008 – 2013 per almeno sette anni negli ultimi dieci).
La legge n. 247 prevede accertamenti ispettivi al fine di evitare abusi nonché sanzioni elevate per i datori di lavoro nel caso adottino comportamenti non corretti.
12) Coefficienti di trasformazione
La riforma di che trattasi prevede una revisione automatica, ogni tre anni, dei coefficienti di trasformazione che servono per determinare l’importo della pensione definita con il calcolo contributivo.
Sono già stati stabiliti i coefficienti in parola, operativi dal 1° gennaio 2010. In ogni caso, una commissione di esperti dovrà proporre nuovi criteri per l’individuazione di tali coefficienti, tenendo conto delle dinamiche demografiche e migratorie e dell’attesa di vita. I nuovi coefficienti potrebbero rendere meno elevata la rendita pensionistica, ma la riforma in esame prevede che ai lavoratori dovrà essere garantita una pensione non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione.
13) Perequazione automatica
L’articolo 1, comma 19, della legge n. 247, ha previsto che per il 2008 non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore a otto volte il trattamento minimo Inps. In ogni caso, il citato comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia, secondo la quale le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo Inps e inferiori a tale limite incrementato dalle quote di perequazione siano rivalutate parzialmente fino a concorrenza del tetto maggiorato.
14) Clausole di salvaguardia
L’Inps, nel messaggio n. 29224/07, ha chiarito che coloro che conseguono i requisiti entro il 31 dicembre 2007 potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con le attuali cadenze. Invece, per chi maturerà i predetti requisiti dal 1° gennaio 2008 varranno le nuove finestre.
15) Contributi gestione separata
I lavoratori parasubordinati, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, si vedono innalzare l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva nella misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010.
Invece, con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, legge n. 335/95 le predette aliquote sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
16) Ammortizzatori sociali
a) Interventi immediati
Si prevede che l’indennità di disoccupazione ordinaria sia elevata a otto mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni e a dodici mesi per chi è al di sopra dei 50 anni.
Viene riconosciuta la contribuzione figurativa piena per l’intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione.
La percentuale di commisurazione per l’importo di tale indennità viene elevata al 60% dell’ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e per l’ottavo mese, al 40% per gli altri mesi.
E’ stato previsto, altresì, che l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è elevata al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, per una durata massima di 180 giorni. E’, infine, stabilito l’aumento della perequazione relativa ai tetti delle indennità di mobilità dall’80 al 100 per cento dell’inflazione.
b) Delega
Il Governo dovrà predisporre una riforma in materia da attuare entro 12 mesi dall’entrata in vigore dalla legge n. 247. Tra gli obiettivi vi è la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo.
17) Mercato del lavoro
L’articolo 1, commi da 30 a 33, dispone che entro 12 mesi il Governo dovrà emanare una serie di provvedimenti diretti a riformare i seguenti istituti e a caratterizzare per ciascuno gli aspetti illustrati:
a) servizi per l’impiego: dovranno essere valorizzate le sinergie tra agenzie private e quelle pubbliche; semplificazione delle procedure amministrative;
b) incentivi all’occupazione: con particolare riferimento ai giovani, alle donne e agli ultra cinquantenni; ridefinizione del contratto di inserimento; incremento della contribuzione per i part – time con orario inferiore alle 12 ore settimanali; agevolazioni per la trasformazione da tempo pieno a part – time;
c) apprendistato: rafforzamento della contrattazione collettiva; individuazione di standard nazionali per la formazione e per la certificazione della stessa allo scopo di favorire la mobilità degli apprendisti; misure per il corretto utilizzo dell’apprendistato.
18) Contratti a termine
La riforma prevede che quando, per effetto della successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro superi complessivamente i 36 mesi, lo stesso diviene a tempo indeterminato. A tale regola può derogarsi per una sola volta a condizione che il nuovo contratto a tempo determinato sia stipulato presso la direzione provinciale del lavoro e con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
Nel caso di mancato rispetto della procedura descritta, il contratto si considererà a tempo indeterminato.
Il Governo affida ad un avviso comune tra le parti sociali il compito di stabilire la durata massima di tale contratto a termine.
Tali regole non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali. E’, altresì, previsto un diritto di precedenza al lavoratore a termine che abbia prestato attività lavorative per un periodo superiore ai sei mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.
In via transitoria è previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuano fino al termine previsto anche in deroga al limite massimo suddetto di 36 mesi.
Inoltre il periodo di lavoro già effettuato prima del 1° gennaio 2008 rimane “sterilizzato” fino al 1° aprile 2009 (15 mesi), nel senso che verrà conteggiato insieme ai periodi di lavoro successivi al detto 1° gennaio 2008 solo a partire appunto dal 1° aprile 2009 ai fini del computo dei 36 mesi di cui sopra.
19) Lavoro a chiamata
Nessun regime transitorio è previsto per il lavoro a chiamata che è stato, semplicemente, abrogato. Anche nei settori del turismo e dello spettacolo, ove sarà ancora possibile istaurare questa tipologia contrattuale, occorrerà attendere l’intervento della contrattazione collettiva che potrà prevederla per prestazioni durante il fine settimana, le festività, le vacanze scolastiche e in specifiche situazioni.
Si ritiene che i contratti a chiamata in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 continuino fino alla loro naturale conclusione.
20) Lavoratori part – time
E’ venuta meno la possibilità concessa alle parti individuali di concordare clausole flessibili con riferimento alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o elastiche. Saranno i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a stabilire tali clausole. Si pone, anche in questo caso, l’interrogativo sulla sorte delle dette clausole incluse nei contratti individuali in corso, le quali, con la nuova disciplina, sono appunto sottratte ai patti individuali.
Viene inoltre previsto un diritto di precedenza alla trasformazione del contratto a tempo pieno al lavoratore che in precedenza ha trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per espletare le stesse mansioni o di tipo equivalente.
21) Lavoro straordinario
La contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario viene abolita.
In particolare, il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario non è più dovuto, secondo l’Inps (messaggio n. 658/07), dal mese di gennaio, anche se si riferisce a prestazioni lavorative effettuate nel dicembre 2007 ma erogate al lavoratore in detto mese di gennaio. Secondo l’Istituto, se nel corso del 2008 il datore di lavoro corrisponde somme di denaro a titolo di monetizzazione di prestazioni straordinarie, accantonate nella cosiddetta “banca delle ore”, la contribuzione aggiuntiva non deve essere versata, anche se lo straordinario è stato eseguito lo scorso anno.
22) Somministrazione a tempo indeterminato
E’ abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del Dlgs n. 276/03.
23) Nuova decontribuzione dei premi di risultato
Con effetto dal 1° gennaio 2008 – per l’operatività bisognerà attendere un decreto interministeriale di attuazione – la riforma prevede l’abrogazione della decontribuzione ex lege n. 135/97 e l’istituzione di un Fondo di finanziamento di sgravi contributivi, finalizzati a incentivare la contrattazione di secondo livello.
Si ritiene pertanto che, sino alla emanazione del decreto attuativo che stabilisce criteri e modalità del nuovo regime di contribuzione, le imprese edili debbano soprassedere alla decontribuzione dell’EET.
Tale Fondo è dotato di risorse pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, durante i quali il nuovo regime dovrà funzionare in via sperimentale. Ai fini della ammissione al beneficio, inoltre, le imprese dovranno formulare espressa richiesta e sarà il Ministero del Lavoro, con apposito decreto ministeriale, ad individuare i criteri di priorità sulla base dei quali i richiedenti saranno ammessi o esclusi dal beneficio stesso.
Nel nuovo regime agevolato, l’incentivo previsto sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori consiste in uno sgravio contributivo applicabile alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello. Resta fermo che deve trattarsi di erogazioni incerte nella corresponsione o nell’ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei risultati della stessa.
Con riguardo all’elemento economico territoriale, che in edilizia rappresenta l’erogazione legata alla produttività, l’Ance è già intervenuta nei confronti di Confindustra segnalando come il nuovo regime presenti alcune problematiche operative, tenuto conto in particolare delle peculiarità della contrattazione di secondo livello del settore delle costruzioni che, come detto, è territoriale.
Pertanto, è stato fatto presente come si renda necessario, nell’ambito del decreto di attuazione della decontribuzione, prevedere che siano le Organizzazioni sindacali stipulanti e non le imprese, come previsto dal legislatore – ai fini della ammissione al beneficio di che trattasi – a formulare espressa richiesta di decontribuzione inoltrando al Dicastero del lavoro sia l’accordo istitutivo dell’elemento economico territoriale suddetto sia gli accordi, generalmente annuali, con cui sono verificati i presupposti dello stesso.
Quanto sopra, come detto, in considerazione del fatto che l’elemento economico di che trattasi deve tener conto “dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio” e non è, quindi, riferito ai cicli economici della singola impresa.
Come nella precedente disciplina, anche in quella nuova non tutte le erogazioni saranno ammesse allo sgravio contributivo, ma soltanto la quota annua non superiore al tetto del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. In questo caso, dunque, si registra il potenziale miglioramento della disciplina della decontribuzione, poiché aumenta di 2 punti percentuali il limite retributivo per l’ammissione agli incentivi, che passa dal 3% al 5%.
In particolare, lo sgravio è fissato nella misura del 25% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e nella misura del 100% di quelli a carico dei lavoratori.
24) Disabili
Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 37 e 38, viene integralmente sostituito l’art. 12 della legge n. 68/99 e inserito il nuovo art. 12 – bis finalizzati entrambi a inserire la quota di disabili prevista da tale legge tramite convenzioni con le cooperative sociali e le imprese sociali.
Il datore di lavoro alla fine della convenzione, se non viene rinnovata per non più di due anni, assume il disabile con contratto a tempo indeterminato potendo però accedere alla assegnazione delle risorse del Fondo nazionale dei disabili.
La differenza tra le due disposizioni è che la seconda si rivolge ai disabili con particolare difficoltà di inserimento a differenza della prima. Esistono poi delle differenze relative al numero di disabili che possono entrare nella convenzione in parola.
25) Maxi sanzione per lavoro irregolare
L’articolo 1, comma 54, dispone che l’adozione della maxisanzione amministrativa (oscillante tra il 200% e il 400% dell’importo del costo del lavoro), prevista per l’impiego irregolare di lavoratori dipendenti (ex art. 3, legge n. 73/02, abrogato dalla legge n. 248/06) e il cui accertamento è avvenuto fino al 12 agosto 2006, è di competenza della Agenzia delle Entrate.
26) Maternità collaboratrici
L’art.1, comma 83 interviene sulla applicazione della disciplina della maternità obbligatoria a favore delle collaboratrici e delle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata Inps. Le modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2008, sono le seguenti:
a) alle predette lavoratrici deve essere applicato, oltre agli articoli 17 e 22 del testo unico di maternità, anche l’art. 7 che vieta alle lavoratrici l’effettuazione di determinati lavori pericolosi, faticosi e insalubri, e che è penalmente sanzionato anche nei confronti di committenti e associanti;
b) viene prevista l’emanazione di un decreto per rideterminare l’aliquota di finanziamento pari, attualmente, allo 0,22%.
Le principali novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
Come già anticipato nella news n. 11 dello scorso 3 gennaio si richiamano innanzitutto le seguenti norme del provvedimento in oggetto – collegato alla legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) – di stretto interesse per il settore edile.
1) Sgravio contributivo
L’articolo 1, comma 51 prevede la sostituzione del comma 5 dell’art. 29 del decreto – legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, che disponeva benefici premiali per le imprese di costruzione iscritte alla Cassa edile e denuncianti alla stessa un orario settimanale di 40 ore.
La modifica introdotta ha la finalità di rendere strutturale l’agevolazione contributiva di che trattasi in quanto è stata soppressa la precedente previsione circa la necessità di una norma di legge ad hoc. Inoltre, il relativo decreto attuativo della stessa non è più dei singoli Ministri, rispettivamente del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, bensì avrà carattere ministeriale e sarà di competenza delle Direzioni Generali dei suddetti ministeri.
In base al nuovo sistema normativo, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui all’art. 29 della Legge n. 341/95. Il decreto di cui sopra dovrà essere adottato entro il 31 luglio, per confermare o rideterminare per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di che trattasi.
Trascorsi trenta giorni, e cioè dal successivo 30 agosto e sino all’adozione del decreto (ipotesi che, secondo il Ministero, potrebbe essere causata da situazioni particolari o eccezionali), si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali.
Il decreto stesso dovrà comunque essere emanato entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno, in quanto la sua non emanazione deve essere interpretata quale insufficienza di risorse.
Il nuovo impianto normativo in parola entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, il beneficio di che trattasi non sarà applicabile per lo scorso anno 2007.
2) Part – time
L’articolo 1, comma 52, stabilisce che il datore di lavoro, nel settore edile, è obbligato a comunicare all’Inps l’orario di lavoro stabilito, nel caso di rapporto a tempo parziale.
3) Disabili
L’art.1, comma 53, prevede che le imprese operanti nel comparto edile – in considerazione della particolare tipologia di attività – siano esentate dall’osservanza dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, ai sensi della legge n. 68 del 1999, per quanto concerne il personale di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto.
Si ribadisce, pertanto, che è stato finalmente raggiunto l’obiettivo perseguito dalla categoria teso ad esentare le imprese edili dall’obbligo di che trattasi, anche in relazione alla rischiosità dell’attività edile.
La norma di che trattasi comporta, pertanto, che ai fini del calcolo della quota di riserva per i disabili le imprese edili non dovranno più computare il personale di cantiere, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Si commentano di seguito le altre norme contenute nella citata Legge n. 247/97.
4) Gli “scalini” e l’accesso alla pensione
Così come previsto dal Protocollo del Welfare del 23 luglio 2007, la riforma cancella lo “scalone” stabilito dalla cosiddetta legge Maroni (legge n. 243/04) e introduce gli “scalini”. In pratica, dal 2008 non saranno richiesti 60 anni di età abbinati a 35 anni di contributi per il pensionamento, ma saranno sufficienti – sino al 30 giugno 2009 – 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e 59 anni di età per i lavoratori autonomi, sempre con 35 anni di contributi. Dal 1° luglio 2009 l’età anagrafica aumenterà a 59 anni (60 per gli autonomi) con l’introduzione delle cosiddette “quote”, date dalla somma dei contributi versati più l’età anagrafica.
In pratica, dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 si applica “quota 95”, con appunto almeno 59 anni di età; dal 1° gennaio 2011 si passa a “quota 96” con una età anagrafica minima di 60 anni; infine, dal 1° gennaio 2013 scatta “quota 97” e l’età minima di 61 anni.
Per i lavoratori autonomi, invece, i requisiti di età ed il valore delle “quote” sono spostati di un anno in più rispetto ai lavoratori dipendenti.
I nuovi requisiti non sono applicabili ai lavoratori che al 31 dicembre 2007 già risultano in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione ( 57 anni di età e 35 anni di contribuzione), che potranno in qualsiasi momento esercitare il proprio diritto.
Rimane ferma, sia per i dipendenti che per gli autonomi, la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia (sempre così denominata per coloro che rientrano nel sistema contributivo), con una anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dal requisito anagrafico.
5) Verifica nel 2012
Se le modifiche apportate con la legge n. 247 assicureranno i risparmi previsti è possibile il differimento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti, come sopra detto, dal 1° gennaio 2013.
6) Le “finestre” di uscita
Un’altra novità di rilievo contenuta nella riforma in parola riguarda le finestre di uscita, estese anche ai pensionati di vecchiaia. Mentre finora la decorrenza della pensione di vecchiaia scattava dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, dal 1° gennaio 2008 anche per l’assegno di vecchiaia ci saranno quattro uscite programmate, le stesse previste per i pensionati di anzianità con 40 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica.
Per i pensionati di anzianità con meno di 40 anni di contributi, le finestre di uscita si riducono a due, come era già previsto dalla citata riforma Maroni.
Il fatto che la legge n. 247 in commento ha previsto che anche per andare in pensione di vecchiaia occorre attendere l’apertura delle finestre sta a significare che, i lavoratori dipendenti, debbono attendere anche sei mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno pensionistico. Con il rischio di rimanere oltre tutto, tali lavoratori, senza alcun trattamento economico qualora l’impresa decida di licenziare il lavoratore ultra sessantenne appena matura i requisiti pensionistici. Ciò ha già indotto l’Inps a chiarire, nel messaggio n. 30923/07, che “poiché i requisiti per l’apertura della finestra sono soltanto quelli anagrafici e contributivi non è necessario cessare l’attività lavorativa nel trimestre in cui gli stessi vengono raggiunti”. Con la circolare n. 5 del 15 gennaio scorso dell’Istituto è stato stabilito, anche per evitare i rischi di un contenzioso, che le finestre non si applicheranno a coloro che alla data del 31 dicembre 2007 avevano in corso il periodo di preavviso, anche nel caso in cui raggiungano i requisiti di età e di contribuzione dal 1° gennaio 2008 in poi.
Più in generale le indicazioni fornite anche dal Ministero del lavoro sono nel senso che, così come viene riconosciuta la tutela alle donne – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – in base al quale “l’età limite per il pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre la quale è consentito il recesso ad nutum”, allo stesso modo ci si deve regolare anche per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, la possibilità per le imprese di licenziare i lavoratori per raggiunti limiti di età si sposta in avanti e non può avvenire in ogni caso prima della apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.
Naturalmente le finestre previste dalla legge in esame non saranno applicate a chi ha deciso di restare in attività fino al 65° anno di età, pur avendo già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Tali lavoratori, trovandosi in una situazione di cosiddetta “finestra aperta”, potranno ricevere il primo assegno dal mese successivo alla cessazione dell’attività.
7) Il riscatto della laurea
Una ulteriore novità che interessa tutti i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo è la computabilità dei periodi di studi universitari riscattati ai fini della anzianità contributiva.
L’articolo 1, comma 77, della più volte citata legge n. 247/07 introduce questa regola con specifico riferimento alla pensione conseguita con 40 anni di contribuzione.
L’Inps, nel richiamato messaggio n. 30923, ritiene che tale previsione sia applicabile anche per i trattamenti pensionistici maturati con 35 anni di anzianità contributiva minima (articolo 1, comma 6, lettera b), n.2, della legge n. 243/04), in modo conforme alla posizione assunta nel precedente messaggio n. 29224/07, in cui aveva dichiarato l’uniformità dei periodi di contribuzione da utilizzare sia ai fini dell’accesso alla pensione con 40 anni di anzianità, che a quella con almeno 35 anni.
In dettaglio la norma di cui sopra prevede che:
a) per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2008 gli oneri per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione;
b) il riscatto dei periodi di corsi universitari è ammesso anche a favore di chi non è iscritto ad alcune forme di previdenza obbligatoria, che non abbia iniziato a lavorare. Le somme versate sono provvisoriamente collocate in una evidenza contabile Inps per essere poi trasferite nella gestione di iscrizione. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo dell’Ago dei lavoratori dipendenti. Tale contributo è fiscalmente deducibile ed è detraibile al 19% dell’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.
Per le pensioni liquidate col sistema contributivo i periodi di riscatto, a differenza di quanto previsto in precedenza, sono utili al raggiungimento del diritto alle pensioni.
8) Totalizzazione
La riforma di che trattasi ha ampliato le possibilità per i lavoratori di potere recuperare “spezzoni” di contributi attraverso la totalizzazione. Infatti, per coloro che si vedranno liquidare la pensione con il sistema retributivo o misto si riduce da sei a tre anni il periodo minimo maturato nelle diverse Casse al fine di potere cumulare la contribuzione versata.
Viene, altresì, meno il vincolo, nell’ambito della pensione di vecchiaia e liquidata con il sistema contributivo, di potere sommare i periodi di lavoro soltanto qualora non è stato maturato il diritto a pensione in alcuna gestione previdenziale.
La riforma prevede che, in previsione di una più ampia revisione di tale istituto che riassorba e superi la ricongiunzione dei periodo assicurativi, si attueranno interventi che assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.
Ciò sta a significare che – con norme che al momento non sono ancora in vigore – sarà data ai lavoratori, che si trovano nel sistema contributivo, la possibilità di potere sempre utilizzare i contributi versati in qualsiasi fondo, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi. Nella sostanza, ciò vuol dire che non sarà richiesto nessun periodo minimo di contribuzione in ogni singola Cassa.
9) Regimi armonizzati
E’ stata prevista una delega al Governo per l’armonizzazione dei regimi pensionistici diversi da quelli della assicurazione generale obbligatoria, per elevare l’età media del pensionamento.
10) Riordino degli Enti
Si prevede la razionalizzazione del sistema degli Enti di previdenza per contenere i costi di gestione dei medesimi attraverso l’ottimizzazione delle risorse.
L’obiettivo è di ottenere risparmi per 3,5 miliardi di euro nel prossimo decennio. Altrimenti scatteranno aumenti dei contributi.
11) Attività usuranti
La riforma del Welfare pone particolare attenzione a coloro che svolgono lavori usuranti, prevedendo uno “sconto” di tre anni sull’età minima della pensione (mai comunque al di sotto dei 57 anni di età).
Tale attività, oltre a essere svolta al momento del pensionamento di anzianità, dovrà essere stata effettuata per almeno la metà dell’intero periodo lavorativo (nel periodo transitorio 2008 – 2013 per almeno sette anni negli ultimi dieci).
La legge n. 247 prevede accertamenti ispettivi al fine di evitare abusi nonché sanzioni elevate per i datori di lavoro nel caso adottino comportamenti non corretti.
12) Coefficienti di trasformazione
La riforma di che trattasi prevede una revisione automatica, ogni tre anni, dei coefficienti di trasformazione che servono per determinare l’importo della pensione definita con il calcolo contributivo.
Sono già stati stabiliti i coefficienti in parola, operativi dal 1° gennaio 2010. In ogni caso, una commissione di esperti dovrà proporre nuovi criteri per l’individuazione di tali coefficienti, tenendo conto delle dinamiche demografiche e migratorie e dell’attesa di vita. I nuovi coefficienti potrebbero rendere meno elevata la rendita pensionistica, ma la riforma in esame prevede che ai lavoratori dovrà essere garantita una pensione non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione.
13) Perequazione automatica
L’articolo 1, comma 19, della legge n. 247, ha previsto che per il 2008 non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore a otto volte il trattamento minimo Inps. In ogni caso, il citato comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia, secondo la quale le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo Inps e inferiori a tale limite incrementato dalle quote di perequazione siano rivalutate parzialmente fino a concorrenza del tetto maggiorato.
14) Clausole di salvaguardia
L’Inps, nel messaggio n. 29224/07, ha chiarito che coloro che conseguono i requisiti entro il 31 dicembre 2007 potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con le attuali cadenze. Invece, per chi maturerà i predetti requisiti dal 1° gennaio 2008 varranno le nuove finestre.
15) Contributi gestione separata
I lavoratori parasubordinati, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, si vedono innalzare l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva nella misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010.
Invece, con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, legge n. 335/95 le predette aliquote sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
16) Ammortizzatori sociali
a) Interventi immediati
Si prevede che l’indennità di disoccupazione ordinaria sia elevata a otto mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni e a dodici mesi per chi è al di sopra dei 50 anni.
Viene riconosciuta la contribuzione figurativa piena per l’intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione.
La percentuale di commisurazione per l’importo di tale indennità viene elevata al 60% dell’ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e per l’ottavo mese, al 40% per gli altri mesi.
E’ stato previsto, altresì, che l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è elevata al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, per una durata massima di 180 giorni. E’, infine, stabilito l’aumento della perequazione relativa ai tetti delle indennità di mobilità dall’80 al 100 per cento dell’inflazione.
b) Delega
Il Governo dovrà predisporre una riforma in materia da attuare entro 12 mesi dall’entrata in vigore dalla legge n. 247. Tra gli obiettivi vi è la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo.
17) Mercato del lavoro
L’articolo 1, commi da 30 a 33, dispone che entro 12 mesi il Governo dovrà emanare una serie di provvedimenti diretti a riformare i seguenti istituti e a caratterizzare per ciascuno gli aspetti illustrati:
a) servizi per l’impiego: dovranno essere valorizzate le sinergie tra agenzie private e quelle pubbliche; semplificazione delle procedure amministrative;
b) incentivi all’occupazione: con particolare riferimento ai giovani, alle donne e agli ultra cinquantenni; ridefinizione del contratto di inserimento; incremento della contribuzione per i part – time con orario inferiore alle 12 ore settimanali; agevolazioni per la trasformazione da tempo pieno a part – time;
c) apprendistato: rafforzamento della contrattazione collettiva; individuazione di standard nazionali per la formazione e per la certificazione della stessa allo scopo di favorire la mobilità degli apprendisti; misure per il corretto utilizzo dell’apprendistato.
18) Contratti a termine
La riforma prevede che quando, per effetto della successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro superi complessivamente i 36 mesi, lo stesso diviene a tempo indeterminato. A tale regola può derogarsi per una sola volta a condizione che il nuovo contratto a tempo determinato sia stipulato presso la direzione provinciale del lavoro e con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
Nel caso di mancato rispetto della procedura descritta, il contratto si considererà a tempo indeterminato.
Il Governo affida ad un avviso comune tra le parti sociali il compito di stabilire la durata massima di tale contratto a termine.
Tali regole non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali. E’, altresì, previsto un diritto di precedenza al lavoratore a termine che abbia prestato attività lavorative per un periodo superiore ai sei mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.
In via transitoria è previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuano fino al termine previsto anche in deroga al limite massimo suddetto di 36 mesi.
Inoltre il periodo di lavoro già effettuato prima del 1° gennaio 2008 rimane “sterilizzato” fino al 1° aprile 2009 (15 mesi), nel senso che verrà conteggiato insieme ai periodi di lavoro successivi al detto 1° gennaio 2008 solo a partire appunto dal 1° aprile 2009 ai fini del computo dei 36 mesi di cui sopra.
19) Lavoro a chiamata
Nessun regime transitorio è previsto per il lavoro a chiamata che è stato, semplicemente, abrogato. Anche nei settori del turismo e dello spettacolo, ove sarà ancora possibile istaurare questa tipologia contrattuale, occorrerà attendere l’intervento della contrattazione collettiva che potrà prevederla per prestazioni durante il fine settimana, le festività, le vacanze scolastiche e in specifiche situazioni.
Si ritiene che i contratti a chiamata in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 continuino fino alla loro naturale conclusione.
20) Lavoratori part – time
E’ venuta meno la possibilità concessa alle parti individuali di concordare clausole flessibili con riferimento alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o elastiche. Saranno i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a stabilire tali clausole. Si pone, anche in questo caso, l’interrogativo sulla sorte delle dette clausole incluse nei contratti individuali in corso, le quali, con la nuova disciplina, sono appunto sottratte ai patti individuali.
Viene inoltre previsto un diritto di precedenza alla trasformazione del contratto a tempo pieno al lavoratore che in precedenza ha trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, per espletare le stesse mansioni o di tipo equivalente.
21) Lavoro straordinario
La contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario viene abolita.
In particolare, il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario non è più dovuto, secondo l’Inps (messaggio n. 658/07), dal mese di gennaio, anche se si riferisce a prestazioni lavorative effettuate nel dicembre 2007 ma erogate al lavoratore in detto mese di gennaio. Secondo l’Istituto, se nel corso del 2008 il datore di lavoro corrisponde somme di denaro a titolo di monetizzazione di prestazioni straordinarie, accantonate nella cosiddetta “banca delle ore”, la contribuzione aggiuntiva non deve essere versata, anche se lo straordinario è stato eseguito lo scorso anno.
22) Somministrazione a tempo indeterminato
E’ abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del Dlgs n. 276/03.
23) Nuova decontribuzione dei premi di risultato
Con effetto dal 1° gennaio 2008 – per l’operatività bisognerà attendere un decreto interministeriale di attuazione – la riforma prevede l’abrogazione della decontribuzione ex lege n. 135/97 e l’istituzione di un Fondo di finanziamento di sgravi contributivi, finalizzati a incentivare la contrattazione di secondo livello.
Si ritiene pertanto che, sino alla emanazione del decreto attuativo che stabilisce criteri e modalità del nuovo regime di contribuzione, le imprese edili debbano soprassedere alla decontribuzione dell’EET.
Tale Fondo è dotato di risorse pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, durante i quali il nuovo regime dovrà funzionare in via sperimentale. Ai fini della ammissione al beneficio, inoltre, le imprese dovranno formulare espressa richiesta e sarà il Ministero del Lavoro, con apposito decreto ministeriale, ad individuare i criteri di priorità sulla base dei quali i richiedenti saranno ammessi o esclusi dal beneficio stesso.
Nel nuovo regime agevolato, l’incentivo previsto sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori consiste in uno sgravio contributivo applicabile alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello. Resta fermo che deve trattarsi di erogazioni incerte nella corresponsione o nell’ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei risultati della stessa.
Con riguardo all’elemento economico territoriale, che in edilizia rappresenta l’erogazione legata alla produttività, l’Ance è già intervenuta nei confronti di Confindustra segnalando come il nuovo regime presenti alcune problematiche operative, tenuto conto in particolare delle peculiarità della contrattazione di secondo livello del settore delle costruzioni che, come detto, è territoriale.
Pertanto, è stato fatto presente come si renda necessario, nell’ambito del decreto di attuazione della decontribuzione, prevedere che siano le Organizzazioni sindacali stipulanti e non le imprese, come previsto dal legislatore – ai fini della ammissione al beneficio di che trattasi – a formulare espressa richiesta di decontribuzione inoltrando al Dicastero del lavoro sia l’accordo istitutivo dell’elemento economico territoriale suddetto sia gli accordi, generalmente annuali, con cui sono verificati i presupposti dello stesso.
Quanto sopra, come detto, in considerazione del fatto che l’elemento economico di che trattasi deve tener conto “dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio” e non è, quindi, riferito ai cicli economici della singola impresa.
Come nella precedente disciplina, anche in quella nuova non tutte le erogazioni saranno ammesse allo sgravio contributivo, ma soltanto la quota annua non superiore al tetto del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. In questo caso, dunque, si registra il potenziale miglioramento della disciplina della decontribuzione, poiché aumenta di 2 punti percentuali il limite retributivo per l’ammissione agli incentivi, che passa dal 3% al 5%.
In particolare, lo sgravio è fissato nella misura del 25% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e nella misura del 100% di quelli a carico dei lavoratori.
24) Disabili
Con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 37 e 38, viene integralmente sostituito l’art. 12 della legge n. 68/99 e inserito il nuovo art. 12 – bis finalizzati entrambi a inserire la quota di disabili prevista da tale legge tramite convenzioni con le cooperative sociali e le imprese sociali.
Il datore di lavoro alla fine della convenzione, se non viene rinnovata per non più di due anni, assume il disabile con contratto a tempo indeterminato potendo però accedere alla assegnazione delle risorse del Fondo nazionale dei disabili.
La differenza tra le due disposizioni è che la seconda si rivolge ai disabili con particolare difficoltà di inserimento a differenza della prima. Esistono poi delle differenze relative al numero di disabili che possono entrare nella convenzione in parola.
25) Maxi sanzione per lavoro irregolare
L’articolo 1, comma 54, dispone che l’adozione della maxisanzione amministrativa (oscillante tra il 200% e il 400% dell’importo del costo del lavoro), prevista per l’impiego irregolare di lavoratori dipendenti (ex art. 3, legge n. 73/02, abrogato dalla legge n. 248/06) e il cui accertamento è avvenuto fino al 12 agosto 2006, è di competenza della Agenzia delle Entrate.
26) Maternità collaboratrici
L’art.1, comma 83 interviene sulla applicazione della disciplina della maternità obbligatoria a favore delle collaboratrici e delle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata Inps. Le modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2008, sono le seguenti:
a) alle predette lavoratrici deve essere applicato, oltre agli articoli 17 e 22 del testo unico di maternità, anche l’art. 7 che vieta alle lavoratrici l’effettuazione di determinati lavori pericolosi, faticosi e insalubri, e che è penalmente sanzionato anche nei confronti di committenti e associanti;
b) viene prevista l’emanazione di un decreto per rideterminare l’aliquota di finanziamento pari, attualmente, allo 0,22%.
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