Il datore di lavoro è chiamato a rispondere per l`infortunio in cui è incorso il lavoratore anche se lo stesso è particolarmente esperto e, in occasione dell`evento, ha commesso una grave leggerezza non rilevando la precedente negligenza altrui.
In tale caso non si tratta di una vera e propria responsabilità oggettiva ma di una colpa che deriva direttamente dal contratto individuale di lavoro e che può essere attenuata soltanto se il comportamento imprudente del lavoratore ha operato come una causa ulteriore dell`infortunio.
Quanto sopra è contenuto nella sentenza n. 9817 del 2008 della Cassazione, con la quale è stato accolto il ricorso di un lavoratore utilizzato nell`ambito della costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità.
Il lavoratore si è rivolto al giudice per chiedere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno occorsogli in occasione di un infortunio.
Il ricorrente ha riferito che mentre era impegnato a smontare alcuni componenti per la costruzione di muri di contenimento della linea ferroviaria, una cassaforma si era inclinata in quanto era stata male agganciata dalla precedente squadra addetta a tale lavoro.
Onde evitare di rimanere schiacciato il dipendente si è dovuto gettare in una scarpata sottostante riportando delle gravissime lesioni a carattere permanente. I giudici di merito hanno respinto la domanda affermando che l`infortunio si era verificato a causa di un errore della predetta squadra che aveva operato in tale postazione prima dell`infortunato il quale, peraltro, per la particolare esperienza di cui è dotato, avrebbe dovuto essere consapevole delle problematiche ivi insorte.
Alla luce di quanto sopra, quindi, doveva ritenersi esclusa la colpa del datore di lavoro in quanto l`art. 2087 c.c. non prevede una responsabilità di tipo oggettivo, ma dispone che l`evento deve essere riferibile a violazioni da parte dell`imprenditore, mentre nella fattispecie in parola l`infortunio era da attribuire ai colleghi e, in parte, alla negligenza dell`infortunato.
Ma il lavoratore si è opposto alle conclusioni della Corte di Appello e la questione di che trattasi è pervenuta alla Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità hanno affermato che non è possibile – nella fattispecie di che trattasi – attenersi alle tesi sostenute dalla Suprema Corte in alcune precedenti pronunce, secondo le quali il lavoratore infortunato ha l`onere di provare il fatto costituente il non adempimento agli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro.
Secondo la sentenza n. 9817 la responsabilità del datore di lavoro è di carattere contrattuale perchè il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone l`obbligo di sicurezza e lo si inserisce nel sinallagma contrattuale.
Da ciò ne deriva che il lavoratore, il quale chiede il riconoscimento del danno da infortunio, deve provare l`esistenza della obbligazione lavorativa, del danno stesso e del nesso causale con la prestazione di lavoro; mentre compete all`imprenditore dimostrare di avere adempiuto all`obbligo di sicurezza che gli è proprio e che l`evento è dovuto ad una causa al medesimo non imputabile.
Questo in quanto le regole relative alla prevenzione sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli eventi derivanti dalla disattenzione dello stesso, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, come è appunto avvenuto nel caso di specie.
Ne deriva che il datore di lavoro è da ritenere sempre responsabile dell`infortunio sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti o vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l`imprenditore l`eventuale concorso di colpa del lavoratore.
Il comportamento del dipendente può, infatti, comportare l`esonero totale del datore di lavoro solo quando esso presenti i caratteri dell`abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure della atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell`evento.
Qualora, però, la condotta del lavoratore, pur essendo imprudente, non presenta i caratteri di cui sopra, può rilevare come concausa dell`infortunio e determinare solo una riduzione proporzionale della responsabilità del datore di lavoro.
Il giudice, nel determinare la riduzione della colpa, potrà prendere in considerazione le qualità professionali dell`infortunato e la diligenza richiestagli in virtù della grande esperienza del medesimo ma in alcun modo, afferma sempre la sentenza n. 9817, si può pervenire ad escludere del tutto la colpa dell`imprenditore.
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