Con la allegata sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime le norme del D.lgs n. 368/01 in materia di diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori stagionali, per contrarietà all’art. 77, comma 1, della Costituzione.
Secondo la Consulta, infatti, tali norme hanno travalicato sia l’ambito di operatività della direttiva comunitaria 1999/70/CE, sia quello tracciato dal legislatore all’interno della legge delega (legge n. 422/00). Sotto il primo profilo, la Corte ha rilevato che la citata direttiva (nella clausola 5) si riferisce soltanto alla “prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato”, sicchè essa è diretta a contenere la reiterazione abusiva di più contratti di lavoro a tempo determinato per favorire la stabilizzazione del rapporto. Ciò avviene con la introduzione di appositi limiti quali: a) la giustificazione del rinnovo; b) la durata massima totale dei contratti; c) il numero massimo dei contratti.
Viceversa, la disciplina sulla precedenza dei lavoratori stagionali ha la diversa funzione di favorire tali lavoratori regolando il loro diritto alla riassunzione presso la medesima impresa per la stessa qualifica, pertanto tale disciplina si colloca “al di fuori della direttiva comunitaria”.
Dunque il D.lgs n. 368, che è norma di attuazione della direttiva 1999/70/CE, non avrebbe dovuto modificare tale aspetto. Anche sotto il secondo profilo, la Corte Costituzionale rileva che la delega conferita al Governo italiano dalla richiamata legge n. 422, prevedeva l’emanazione dei decreti legislativi “recanti le norme occorrenti per dare attuazione” alla direttiva di che trattasi, senza dettare alcun criterio o principio per ampliare lo spazio di intervento del legislatore delegato. Di conseguenza, anche per tale motivo, le regole sulla precedenza degli stagionali introdotte dal più volte citato Decreto n. 368 risultano esorbitanti rispetto ai confini tracciati dal legislatore delegante, con violazione, pertanto, dell’art. 77, comma 1, Costituzione.
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Attualmente, si segnala che la disciplina di cui alla sentenza della Corte Costituzionale illustrata non è più vigente ai sensi dell’art.1, comma 40, della legge n. 247/07, che ha modificato l’art. 5 del D.lgs n. 368/01 introducendo i commi 4 – quinquies e 4 – sexies.
In base alla nuova disciplina, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Tale diritto di precedenza sussiste a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto e si estingue entro un anno dalla medesima data.
Infine, sussiste un diritto generale di precedenza operante per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato, secondo cui il lavoratore che con uno o più contratti a termine presso la stessa impresa abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine.
Tale diritto di precedenza sussiste a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro e si estingue entro un anno dalla medesima data.
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