CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Modifica all`articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la riduzione del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici” (DDL 4826/C ed abb.).
L`Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.
Il disegno di legge interviene sulla disciplina dei rimborsi elettorali e introduce nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti con l`obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile.
Tra le principali novità si evidenziano:
– la riduzione del 50% i contributi a carico dello Stato in favore dei partiti politici (anche per quelli in corso di liquidazione);
-la modifica del sistema di contribuzione pubblica alla politica prevedendo che il 70% del fondo a favore dei partiti continua ad essere erogato a titolo di rimborso per le spese sostenute in occasione delle elezioni, il restante 30% è legato alla capacità di autofinanziamento del partito ed è erogato in maniera proporzionale alle quote associative e ai finanziamenti privati raccolti;
– la pubblicazione dei documenti di bilancio sul sito internet del partito o del movimento e in apposita sezione del sito della Camera. Viene, inoltre, ridotto l`importo (da 50 mila a 5 mila euro) al di sopra del quale è necessario dichiarare pubblicamente i contributi dei privati ai partiti;
– l`innalzamento dal 19 al 24% per il 2013 (e al 26% a partire dal 2014) della detrazione sull`IRPEF delle erogazioni liberali ai partiti con l`abbassamento a 10.000 euro del limite massimo dell`importo detraibile;
– l`obbligo di sottoporre i bilanci dei partiti al giudizio di società di revisione iscritte nell`albo della CONSOB. Il controllo dei bilanci è affidato ad una Commissione composta da 5 magistrati designati dai vertici delle massime magistrature (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti). In caso di mancata presentazione del bilancio è previsto un articolato sistema di sanzioni che possono arrivare anche alla decurtazione dell`intero importo dei contributi;
– la fissazione di un tetto di spesa delle campagne elettorali anche per le elezioni europee, analogamente a quanto avviene per le elezioni politiche e regionali;
la delega al Governo ad emanare un testo unico che raccolga tutte le disposizioni in materia di finanziamento della politica e un decreto legislativo che armonizzi il regime delle detrazioni fiscali delle ONLUS con quello introdotto dal provvedimento per i partiti.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell`illegalità nella pubblica amministrazione” (DDL 4434/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dal Senato.
Si tratta, in particolare delle seguenti:
Art. 1
Sono ampliate le competenze della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l`integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) che opera quale Autorità nazionale anticorruzione.
Emend. 1.50 dei Relatori e 1.5 a firma di parlamentari
Art. 2
Nell`ambito delle misure volte alla trasparenza dell`attività amministrativa viene previsto che sui siti internet delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, sulla base di uno schema tipo redatto dall`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta sul proprio sito al fine di consentirne una agevole comparazione.
Viene, inoltre, precisato che le misure ivi previste si applicano anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie.
Emend. 2.60 (nuova formulazione) e 2.61 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Sono dettate misure volte alla trasparenza nell`attribuzione di posizioni dirigenziali al fine di garantire l`esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia.
Emend. 2.060 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 5
Viene rivista la norma sulle cd. “”white list”” con il richiamo al decreto ministeriale previsto dall`art. 91 c. 7 del D.Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) con cui sono individuate le attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l`informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto. Viene, inoltre, precisato che oggetto di comunicazione alla prefettura sono anche le modifiche dell`assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie delle attività elencate dalla norma e, a tal fine, sono richiamate le sanzioni amministrative previste dall`art. 86, commi 3 e 4 del suddetto D.Lgs 159/2011.
Viene, altresì, eliminato il termine del 31 dicembre di ogni anno entro cui l`indicazione delle attività può essere aggiornata con decreto adottato dal Ministro dell`Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico. Tale decreto, inoltre, non richiede il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Emend. 5.10 (nuova formulazione) del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 135 del D.Lgs 1632006 (Codice Appalti) con l`integrazione del catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l`appaltatore, la risoluzione del contratto stipulato con una pubblica amministrazione quali, ad esempio, il peculato, la concussione e la corruzione.
Emend. 5.02 (nuova formulazione) dei Relatori
Art. 9
Viene rivista la norma recante modifiche al Codice Penale nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione per i quali è previsto un generalizzato aumento delle pene. Il reato di concussione (art. 317) diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all`incaricato di pubblico servizio) e non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato “Induzione indebita a dare o promettere utilita” (art. 319-quater). Viene, inoltre, riformulato il reato attuale di corruzione impropria del pubblico ufficiale (art. 318), ora rubricato “Corruzione per l`esercizio della funzione”. Oltre al reato di concussione indebita sopracitato viene introdotto un ulteriore nuovo delitto: il “Traffico di influenze illecite” (art. 346-bis) che sanziona con la reclusione a 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette.
Emend. 9.500 del Governo e subemend. 0.9.500.113 e 0.9.500.81 a firma di parlamentari
Articoli aggiuntivi
Viene riformulata l`attuale fattispecie prevista dall`art. 2635 del Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) ora denominata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari.
Viene, inoltre, adeguata la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2001 con le modifiche al codice penale introdotte dal provvedimento.
Viene, altresì, integrato il D.Lgs 267/2000 (Testo unico enti locali) con la previsione di nuove cause ostative alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o sospensione dalla carica.
Emend. 9.500 del Governo
Il testo contiene misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell`illegalità nell`azione della pubblica amministrazione e per la trasparenza dell`attività amministrativa nonchè introduce nel codice penale rilevanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
– DDL su “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999″(DDL 5058/C).
La Commissione Affari Esteri ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
Il testo prevede l`autorizzazione al Presidente della Repubblica di ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 che individua misure legislative e di altra natura volte a contrastare, tra l`altro:
– la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali;
– la corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali e straniere;
– la corruzione attiva e passiva nel settore privato;
– il traffico d`influenza;
– il riciclaggio dei proventi di reati di corruzione;
– i reati contabili.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.