CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (DDL 4434 B/C).
Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno approvato, in quarta lettura, in sede referente il provvedimento in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.
Il testo contiene misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nell’azione della pubblica amministrazione e per la trasparenza dell’attività amministrativa nonché introduce nel codice penale rilevanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, viene prevista, per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati come maggiormente a rischio (c.d. “white list”). Nell’ambito delle misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa, viene, inoltre, disposto che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
Nell’ambito delle disposizioni di modifica al Codice Penale, nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, viene istituito il nuovo delitto “Traffico di influenze illecite”, prevedendo che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter c.p. (corruzione), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Con altra norma viene riformulata, altresì, la fattispecie prevista nell’art. 2635 del Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora denominata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari. Al riguardo, viene precisato che si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Viene, altresì, adeguata la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2001 con le nuove fattispecie introdotte relative a induzione indebita a dare o promettere utilità e alla corruzione tra privati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”(DDL 3900/C ed abb).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo approvato dalla Commissione Giustizia.
Il provvedimento contiene una rivisitazione complessiva dell’ordinamento forense e, a tal fine, disciplina, tra l’altro: l’esercizio dell’attività di avvocato, i doveri, le tariffe professionali, gli albi, elenchi e registri; gli organi e le funzioni degli ordini forensi; l’accesso alla professione e il procedimento disciplinare.
In particolare, il testo, nel disciplinare l’esercizio della professione di avvocato, riserva a quest’ultimo, con alcune specifiche limitazioni, l’esercizio delle attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale. A tal fine, viene chiarito – con una norma introdotta dal Senato e modificata nel corso dell’esame alla Camera- che le Associazioni, nelle diverse articolazioni, possono svolgere attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale a favore dei propri associati, purché portatrici di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale.
Viene, altresì, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto le suddette attività, se svolte nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Infine, viene previsto che se il destinatario delle attività è costituito in forma di società, le stesse possono essere svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Con riferimento al regime di incompatibilità, viene chiarito che la professione di avvocato è incompatibile, tra l’altro, con qualsiasi attività di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, anche se con orario di lavoro limitato.
Viene, inoltre, dettata una nuova disciplina delle società tra avvocati, demandata a un decreto legislativo da emanare entro un anno ed introdotta la figura dell’avvocato specialista.
Nel corso dell’esame è stata stralciata una disposizione (art. 46) recante disposizioni in materia di esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato che sarà oggetto di un disegno di legge che seguirà un iter autonomo.
Il disegno di legge torna ora per la terza lettura al Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
–
Decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” (DDL 5520/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in prima lettura, in sede referente il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste in particolare:
Art. 1
Viene riscritto l’art. 1 del provvedimento concernente il controllo della Corte della Conti sulla gestione finanziaria delle Regioni.
In particolare, viene previsto che le sezioni regionali della Corte esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Le sezioni verificano, inoltre, che i rendiconti delle Regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali per la collettività regionale e di servizi strumentali alle Regioni, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del SSN.
Con riferimento alla disposizione del testo che stabilisce l’obbligo delle amministrazioni interessate – nel caso in cui venga accertato, nell’ambito delle predette verifiche, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno – di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, viene chiarito che tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
Per quanto concerne il giudizio di parifica, ad opera della Corte dei Conti, sul rendiconto generale della Regione, viene precisato che alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa.
Viene, altresì, previsto che il Presidente della Regione trasmette alla Corte dei Conti ogni dodici mesi (anziché trimestralmente come previsto dal testo iniziale), una relazione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Per quanto riguarda, invece, il rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, questo viene disciplinato nell’ambito dell’art. 3 del provvedimento (e non più come originariamente previsto nell’art. 1) con apposite disposizioni analoghe a quelle previste sul controllo dei bilanci e rendiconti delle Regioni.
Emend. 1.106 (nuova formulazione) e 3.236 dei Relatori
Articolo aggiuntivo:
Viene modificato il D.Lgs 149/2011 sulla relazione di fine legislatura regionale e sulla relazione di fine mandato provinciale e comunale, prevedendo, tra l’altro, la trasmissione delle stesse, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Provincia o del Sindaco, alla Corte dei Conti.
Viene, altresì, introdotta la relazione di inizio mandato provinciale e comunale, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
Emend. 1.03 (nuova formulazione) dei Relatori e subemendamenti 0.1.03.1 (nuova formulazione), 0.1.03.11 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 3
Viene modificata la disposizione sul sistema di controlli sulle società partecipate, prevedendo l’applicazione dello stesso agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti e alle sole società non quotate partecipate dallo stesso ente.
Emend. 3.51 (nuova formulazione)
Con riferimento alla norma del provvedimento sui controlli esterni sugli enti locali, viene previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 196/2009, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
Emend. 3.236 dei Relatori
Viene modificata la disposizione che interviene sull’art. 191 del D.Lgs 267/2000 – secondo il quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria – prevedendo che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni (anziché dieci come previsto nel testo iniziale) dall’ordinazione fatta a terzi sottopone all’Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Resta previsto che il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.
Emend. 3.173 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene modificato l’art. 222 del Dlgs 267/2000 sulle anticipazioni di tesoreria aumentando il limite massimo dell’anticipazioni per gli enti locali in dissesto economico-finanziario che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione.
Emend. 3.501 (nuova formulazione) dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 « Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno, accantonate ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del Dlgs 504/1992, e non utilizzate nei richiamati esercizi, sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Emend. 3.011 (nuova formulazione) dei Relatori
Art. 8
Viene previsto che per le finalità di cui al comma 6-bis del testo – concernente l’esclusione, per l’anno 2012, della riduzione di risorse erariali per i Comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, per l’estinzione anticipata o la riduzione del debito – non è applicato ai Comuni l’indennizzo previsto per l’estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la società Cassa depositi e prestiti SpA. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l’estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.
Emend. 8.26 a firma di parlamentari
Art. 9
Viene modificata la disposizione del testo che differiva al 30 novembre 2012, il termine in scadenza il 30 settembre, entro il quale i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU per il 2012, prevedendo che la stessa debba essere effettuata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e delle relative istruzioni.
Emend. 9.78 a firma di parlamentari
Viene previsto che a seguito della verifica del gettito dell’IMU dell’anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvederà all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.
Emend. 9.83 a firma dei Relatori
Art. 11
Viene precisato – a modifica dell’art. 8, comma 7, del DL 74/2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012) – che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 (anziché alla data del 6 giugno 2012) accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
Emend. 11.13 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Per i fabbricati rurali situati nei territori dei Comuni e delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 viene prorogato, al 31 maggio 2013, il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano di cui all’art.13, comma 14-ter, del DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011.
Emend. 11.200 dei Relatori
Il termine di sei mesi per l’effettuazione della verifica di sicurezza per le imprese danneggiate dal sisma previsto dall’art. 3, comma 9, del DL 74/2012, convertito dalla L.122/2012, viene prorogato a dodici mesi.
Emend. 11.51 e 11.71 a firma di parlamentari
Con una norma aggiuntiva viene previsto che per garantire la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, fino alla data di cessazione dell’emergenza non trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
Emend. 11.12 (nuova formulazione) e 11.50 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 11
Le agevolazioni previste dal DL 74/2012 per le imprese operanti nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 vengono estese, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici suddetti, ad ulteriori Comuni della zona (Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro piacentino).
Emend. 11.1 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
I soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni a titolari di redditi d’impresa ed esercenti attività commerciali o agricole, nonché a titolari di redditi da lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi e contributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l’ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.
Emend. 11.14 e 11.15 a firma di parlamentari
Con una norma interpretativa, viene precisato che le norme sulle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficientamento energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DPR 917/1986, e di cui all’art.11, comma 1, del DL 83/2012, convertito dalla L.134/2012, sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.
Emend. 11.16 e 11.56 a firma di parlamentari
Viene previsto che, nell’ambito degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 la presentazione da parte dell’affidatario della richiesta di subappalto di cui all’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l’ingresso del subappaltatore in cantiere e per l’avvio da parte di questi delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
Emend. 11.29 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Il decreto-legge, che scade il 9 dicembre 2012, è suddiviso in tre titoli concernenti: misure che investono la gestione finanziaria e i costi della politica nelle Regioni (Titolo I); l’organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali (Titolo II); ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 a modifica del DL 74/2012 convertito dalla L 122/2012 Titolo III).
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.