Presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati è stata presentata un’Interrogazione a risposta immediata (5-08640, primo firmatario l’On. Agostino Ghiglia del Gruppo parlamentare PdL) sulle criticità connesse alle nuove norme per la qualificazione delle imprese previste dal DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006, Codice dei contratti pubblici).
Nelle premesse dell’Atto di controllo, in particolare, viene ricordato che il DL 73/2012, convertito dalla L.119/2012, ha modificato l’art.357, comma 14 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici), consentendo l’utilizzabilità per la categoria OG 11dei certificati di esecuzione dei lavori emessi ex DPR 30/2000, “a condizione di attribuire, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento)”.
Tale attribuzione convenzionale, ad avviso dell’interrogante, “va ritenuta corretta in quanto la somma dei valori convenzionali non può che essere pari all’importo dei lavori eseguiti”.
Al riguardo, l’articolo 79, comma 16, del DPR 207/2010 prevede, invece, che per qualificarsi nella categoria OG11 l’impresa debba “dimostrare l’esecuzione di lavori rispettivamente del 40 per cento nella categoria OS3, del 70 per cento nella categoria OS28 e del 70 per cento nella categoria OS30, con la conseguenza che per ottenere la qualificazione in una classifica, occorre avere eseguito lavori pari a 1,8 volte l’importo della classifica richiesta”. Il medesimo comma prevede, inoltre, che l’impresa qualificata nella categoria OG 11 possa eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
In proposito, viene rilevato che le disposizioni di cui all’art.79 citato “hanno effetti negativi per l’accesso delle piccole e medie imprese al mercato delle opere pubbliche, in quanto comportano che le classifiche di importo ottenibili nella categoria OG11 vengano dimezzate rispetto al passato, non risultando congrue rispetto alle effettive capacità e qualifiche in possesso delle imprese”.
Alla luce delle considerazioni svolte, nell’Interrogazione viene, quindi, chiesto al Governo di adottare le necessarie iniziative normative “per allineare alle percentuali di cui al novellato comma 14-bis dell’articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (20 per cento per la categoria OS3, e 40 per cento per le categorie OS28 e OS30) quelle previste dall’articolo 79, comma 16, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ad oggi, rispettivamente, 40 per cento, 70 per cento e 70 per cento), oltre ad allineare alle medesime percentuali (20 per cento per la categoria OS3, e 40 per cento per le categorie OS28 e OS30, rispetto alla classifica della categoria OG11) la capacità per l’impresa qualificata nella categoria OG11 di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, al fine di sostenere l’accesso il più ampio possibile delle piccole e medie imprese al mercato dei lavori pubblici”.
Il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Guido Improta, nella sua risposta, esprimendo consapevolezza della delicatezza della questione posta nell’Interrogazione, ha evidenziato che “potrebbe, al riguardo, ipotizzarsi la modifica del citato comma 16 dell’articolo 79 limitando il principio di assorbenza (dell’OG11) ivi previsto in conformità alle percentuali (nuove e abbassate) indicate rispettivamente per le singole categorie 0S3, OS28, e OS30”, al fine di assicurare, sia la tutela della concorrenza, sia la realizzazione di una prestazione dell’opera a regola d’arte ed ha assicurato che, in quest’ottica, “il Governo sta valutando ogni idonea iniziativa tesa a porre rimedio ai disagi segnalati”.
Si allegano l’interrogazione e la relativa risposta in Commissione
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