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DL 83/2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (DDL 1563/S) -DL 91/2014 competitività (DDL 1541/S)

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Sintesi parlamentare n. 29/S della settimana dal 21 luglio al 25 luglio 2014

29 Luglio 2014
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
 
– Decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (DDL 1563/S).
 
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Istruzione, identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 26/2014 e 27/2014
 
Il testo prevede misure per la tutela del patrimonio culturale, ed in particolare disposizioni su: agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali; credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere, deroghe al Codice appalti per l’affidamento dei lavori per il progetto Pompei, norme di semplificazione dei procedimenti di rilascio in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali”.
 
Il decreto legge, in scadenza il 30 luglio p.v., nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione referente (v. dopo).
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
 
– Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (DDL 1541/S)
 
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce il testo approvato dalle Commissioni Industria e Territorio e Ambiente.
 
Testo maxiemendamento 1.900
 
Il testo prevede un pacchetto di misure, volte, in particolare, ad incentivare interventi per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, a semplificare le procedure per la mitigazione del rischio idrogeologico e per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei siti, nonché ad incoraggiare gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese.
 
Il decreto legge, che scade il 23 agosto p.v., nella settimana di riferimento è stato approvato dalle Commissioni referenti (v. dopo) e passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (DDL 1563/S).
 
La Commissione Istruzione ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato definitivamente dall’Aula.
 
 
– Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (DDL 1541/S)
 
Le Commissioni riunite Industria e Territorio e ambiente hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 9
Viene previsto che i finanziamenti a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti, per interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, siano erogati tenuto conto di quanto stabilito con decreto interministeriale da emanarsi entro novanta giorni e seguendo l’ordine di presentazione delle domande.
Vengono, altresì, limitate le tipologie di interventi, per i quali la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni, ai soli interventi di analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, e l’importo massimo del finanziamento viene stabilito in trenta mila euro per singolo edificio (anziché cinquecentomila euro complessivi). Inoltre, viene precisato che, ai fini della determinazione del tetto massimo di un milione di euro, l’importo riferito a ciascun intervento, sia comprensivo della progettazione e della certificazione.
Emendamento 9.2 a firma di Parlamentari
 
Viene stabilito che i suddetti finanziamenti siano concessi, oltre che ai fondi immobiliari chiusi, anche alle società E.s.Co., così come definite dal D.Lgs. 115/2008.
Emendamento 9.22 a firma di Parlamentari
 
Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica ammessi ai finanziamenti, vengono fatti rientrare quelli effettuati sugli edifici degli asili nido.
Emendamento 9.27 (testo 2) a firma di parlamentari
 
Viene previsto che il miglioramento del parametro di efficienza energetica conseguito a seguito degli interventi sia oggetto di certificazione da parte di un professionista abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo, anziché di un organismo tecnico terzo individuato con decreto interministeriale.
Viene, altresì, stabilito che il decreto volto alla determinazione dei criteri e delle modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti, nonché delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare, sia emanato dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non anche dal Ministro dell’Economia e delle finanze), di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Emendamento 9.39 a firma di parlamentari
 
Art. 10
Viene disposto che i termini di legge di cui al D.P.R. 327/2001, e successive modificazioni, siano ridotti della metà per le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione di opere ed interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Emendamento 10.45 a firma di parlamentari
 
Art. 10, commi aggiuntivi
Viene precisato che, ai fini dell’espletamento delle attività previste nel provvedimento, possa essere delegato un soggetto attuatore, il quale opera sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e, qualora sia dipendente di società a totale capitale pubblico o società dalle stesse controllate, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, per tutta la durata dell’incarico.
Inoltre, tra le strutture di cui il Presidente della Regione può avvalersi, ai fini dell’espletamento di ogni attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, vengono ricomprese anche le strutture commissariali esistenti, fino al 30 giugno 2015, e le società a totale capitale pubblico o società da esse controllate.
 
Emendamento 10.100 (testo 2) a firma dei Relatori
Vengono esclusi i comuni delle province di Genova e La Spezia dai territori beneficiari delle risorse del fondo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 346, della L. 147/2013, per interventi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 20 al 24 ottobre 2013 e viene, altresì, ridotto l’ammontare della dotazione del fondo da 20 a 14 milioni di euro.
A valere sui risparmi di spesa in tal modo conseguiti, viene autorizzata una spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2014, per interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Liguria tra il mese di ottobre 2013 e gennaio 2014.
 
Emendamento 10.74 (testo 2) a firma di parlamentari
Viene prevista la possibilità per i comuni di rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole, con fondi al di sopra di 1000 metri di altitudine, per l’esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, a condizione che siano utilizzate le attrezzature private e previa stipula di un’apposita convenzione per ciascun intervento, da pubblicare all’albo pretorio comunale.
 
Emendamento 10.47 a firma di parlamentari
Viene prorogato il termine per l’ultimazione e la pubblicazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 49/2010, fissandolo al 22 dicembre 2015, anziché al 22 giugno 2015.
Emendamento 10.57 a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite un accordo di programma tra la Regione interessata e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi, la cui attuazione è assicurata dal Presidente della Regione, sono individuati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della Regione, sentita l’Autorità di bacino interessata, ove istituita, nonchè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, per quanto di competenza.
Emendamento 10.0.1 (testo 3) a firma di parlamentari
 
Art. 12, articoli aggiuntivi
Relativamente agli edifici in cui sia stato rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi, definiti con D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, è fatto obbligo di eseguire appropriati interventi tecnici di risanamento. Tale obbligo è posto prioritariamente a carico del costruttore o venditore e trasferito in via sostitutiva all’acquirente, al quale dovrà essere garantita la totale copertura finanziaria per gli interventi, a seguito di accordo tra le parti e presentazione di idonea documentazione.
Viene, inoltre, precisato che, ai fini dell’accertamento del rispetto dei valori limite di legge, è ammessa una tolleranza di 3 decibel e il relativo accertamento giudiziale dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile per gli interventi di risanamento acustico da eseguire.
Emendamento 12.0.2 a firma di parlamentari
 
Viene riformata la disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.
Emendamento 12.0.3 a firma di parlamentari
 
Viene soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del D.P.R. 459/1998, “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, con conseguente trasferimento dei relativi compiti di valutazione, rispettivamente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per le infrastrutture esistenti ed alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS per le infrastrutture di nuova realizzazione.
Emendamento 12.0.5 (testo 2) a firma di parlamentari
 
Art. 13
Vengono apportate alcune modificazioni alla disciplina in materia di bonifiche, tramite l’inserimento di due articoli aggiuntivi e consequenziali all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, concernenti le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e il censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli. La rubrica del predetto articolo 242 viene, altresì, ridenominata  «Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per l’a gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demani ali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare».
Emendamento 13.9 (testo 2) a firma di parlamentari
 
In relazione alle norme sulle procedure semplificate per le operazioni di bonifica, di cui all’art. 242-bis del D.Lgs 152/2006:
– vengono prolungati i termini ordinari concessi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attività previsti dal progetto di bonifica, da dodici a diciotto mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di avvio dell’esecuzione degli interventi;
– con riferimento all’attuazione del progetto, viene specificato che nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica, tra cui il riutilizzo in situ dei materiali trattati.
Emendamenti 13.23 e 13.28 a firma di parlamentari
 
Vengono inseriti ulteriori commi aggiuntivi all’art. 216 del D.Lgs 152/2006, ad integrazione delle norme in materia di trattamento e recupero dei rifiuti, disciplinando i casi in cui specifiche tipologie di materiali cessino di essere considerate come rifiuti.
Emendamento 13.75 (testo 2) a firma di parlamentari
 
Viene integrata la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006, introducendo il sistema di classificazione tramite codice CER, in attuazione delle disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.
Emendamento 13.116 a firma di parlamentari
 
Art. 13, comma aggiuntivo
Viene consentito, nelle more dell’attuazione dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, nel caso di opere riguardanti recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell’allegato l, suballegato 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dal recupero di rifiuti che rispettano i requisiti di cui ai punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 del medesimo suballegato 1.
Emendamento 13.86 (testo 3) a firma di parlamentari
 
Art. 14
Viene modificato l’art.183, comma 1, lett. n), del D.Lgs 152 /2006 (Codice ambiente) precisando che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
Emendamento 14.300 a firma dei Relatori
 
Viene introdotto un articolo aggiuntivo al D.Lgs. 152/2006 (Codice ambiente), sull’utilizzo dei materiali di dragaggio. In particolare, viene previsto che materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando determinati requisiti e condizioni, relativi ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152 medesimo); nonché alla certezza del sito di destinazione e all’utilizzo diretto, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e, in particolare, senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. Inoltre, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, i materiali devono rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell’ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall’uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Al fine di escludere rischi di contaminazione vengono previsti appositi test di cessione a cui sottoporre i materiali di dragaggio destinati all’utilizzo di un sito. Inoltre viene previsto l’obbligo del produttore o detentore di predisporre un’apposita dichiarazione di conformità.
Emendamento 14.61 a firma di parlamentari
 
Art. 14, commi aggiuntivi
Novellando l’articolo 11 del D.Lgs. 101/2013, viene differito al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alla semplificazione e all’ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in precedenza stabilito per il 3 marzo 2014.
Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2015 il termine di efficacia del contratto con Selex service management s.p.a., di cui al comma 9 del predetto articolo 11, prevedendo l’avvio delle procedure per l’affidamento della concessione del servizio,da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2015.
Emendamento 14.10 (testo 2) a firma di parlamentari
 
Viene precisato che, relativamente all’esecuzione del test di cessione di cui all’art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97), in riferimento all’Allegato 3, viene considerato escluso il parametro amianto.
Emendamento 14.78 a firma di parlamentari
 
Art. 15
Viene interamente riformulata la norma del testo concernente «Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170», prevedendo, tra l’altro, che il decreto ministeriale, di cui all’art. 6, comma 7, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, volto a definire i criteri e le soglie da applicare all’assoggettamento alla procedura di valutazione ambientale, sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emendamento 15.2 (testo 2) a firma di parlamentari
 
Art. 16, comma aggiuntivo
Vengono introdotti alcuni commi all’art. 3-sexies del D.Lgs. 152/2006, che prevedono, in particolare, nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applichi l’art. 6, comma 2, del predetto decreto, che l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione degli stessi assicuri la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, modifica e riesame delle proposte, prima che vengano adottate decisioni in merito. Viene, altresì, disposto che l’autorità procedente dia avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web.
Conseguentemente, alla rubrica dell’dell’art. 3-sexies viene aggiunto il seguente periodo: «Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, Caso EU Pilot 1484/10/ENVI».
Emendamento 16.500 del Governo
 
Art. 18, comma aggiuntivo
Viene modificato l’articolo 2 del D.L. 69/2013, stabilendo, in particolare, che i finanziamenti previsti per l’acquisto di macchinari, impianti e beni strumentali, da parte delle piccole e medie imprese, possano essere assistiti dal Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1999, entro il limite dell’ottanta per cento del loro ammontare.
A tal fine, la valutazione economico-finanziaria è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto delle condizioni e dei parametri di rischiosità dell’impresa finanziata, definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Emendamento 18.100 a firma dei Relatori
 
Art. 18, articolo aggiuntivo
Viene stabilito, al fine di favorire investimenti per la riqualificazione degli esercizi alberghieri, che lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali, sentita la Conferenza unificata, definiscano d’intesa le condizioni di esercizio dei «condhotel» e stabiliscano, altresì, le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi volti alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all’articolo 8 della L. 217/1983.
Emendamento 18.0.4 a firma di parlamentari
 
Art. 19, articolo aggiuntivo
Viene previsto, tra l’altro, che entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, sia emanato un regolamento, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e dei Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, volto a riformare la disciplina prevista dall’articolo 38 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, relativo alle Agenzie per le imprese.
Il nuovo testo del predetto art. 38 dovrà stabilire, in particolare, che i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie effettuate da parte delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l’esercizio della discrezionalità, nonché definire le attività delle Agenzie per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi.
Emendamento 19.0.17 (testo 2) a firma di parlamentari
 
Art. 22, comma aggiuntivo
Viene sostituito l’articolo 8-bis del D.L. 70/2011, convertito dalla L.. 106/2011, stabilendo, in particolare,  che entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedano ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche inserite nelle banche dati stesse, con la comunicazione dell’avvenuto pagamento, alla quale il creditore deve provvedere entro quindici giorni.
Emendamento 22.50 (testo 4) a firma di parlamentari
 
Art. 22, articolo aggiuntivo
Vengono introdotte alcune misure a favore del credito, per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, tra cui una serie di disposizioni riguardanti il commissariamento dell’ILVA S.p.a.
Il testo riproduce i contenuti del decreto legge 16 luglio 2014, n. 100, che è quindi destinato a decadere, con alcune ulteriori integrazioni.
Emendamento 22.0.500 del Governo
 
Novellando l’art. 3, comma 3, del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, viene fissato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti, ai fini dell’adeguamento normativo conseguente all’applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività (SCIA) e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nel caso di mancata emanazione dei suddetti provvedimenti, si applicano tali istituti, a scelta dell’imprenditore, per l’esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
Emendamento 22.0.31 a firma di parlamentari
 
Art. 26
Viene interamente sostituita la norma del testo, riguardante letariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili.
Emendamento 26.100 (testo 2) a firma dei Relatori
 
Art. 31
Viene disposta l’abrogazione dell’articolo, che modificava l’art.120 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento (c.d. anatocismo bancario).
Emendamento 31.7 a firma di parlamentari
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il decreto legge, che scade il 23 agosto p.v., nella settimana di riferimento è stato approvato dall’Aula.
 
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