E’ all’esame delle Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del DL 92/2015 recante “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” (DDL 3210/C, Relatori l’On. Enrico Borghi e l’On. Lorenzo Basso, entrambi del Gruppo parlamentare PD).
L’articolo 1 del testo modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, al fine di uniformarla a quanto previsto in materia dalla Dir.2008/98/UE, relativamente alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di cui alle lettere f), o) e bb) del comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs 152/2006 (Codice dell’ambiente). Nello specifico, viene integrata la definizione di produttore di rifiuti allo scopo di includervi anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti medesimi. In tale nozione di « produttore » di rifiuti rientrano tutti i soggetti ai quali sia imputabile l’attivitàmateriale e giuridica di produzione dei rifiuti. Tale modifica che adegua la normativa in materia di rifiuti a un’interpretazione della giurisprudenza riguardante la nozione di produttore di rifiuti, confermata, da ultimo, nella sentenza della Corte di cassazione n. 5916 del 2015. Viene, altresì, ricompresa nella definizione di raccolta, oltre alla cernita preliminare, il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. Nella definizione di deposito temporaneo viene, infine, incluso il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
L’articolo 2 introduce invece modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l’adeguamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell’esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. In particolare, viene modificato il comma 3 dell’art. 29 del D:lgs 46/2014, che ha recepito ladirettiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, in cui è stabilito che, nelle more della conclusione dell’istruttoria delle istanze di rilascio o adeguamento, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti potessero continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti. La norma del decreto legge, oltre a confermare il termine del 7 luglio 2015 per la conclusione dei procedimenti avviati in esito alle istanze di primo rilascio o di adeguamento dell’AIA da parte dell’autorità competente, consente, nelle more della conclusione dei procedimenti, la prosecuzione dell’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, a condizione che siano pienamente attuati gli adeguamenti proposti nelle istanze secondo le tempistiche ivi definite in quanto necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con le norme vigenti in materia di AIA.
L’articolo 3 è volto a consentire la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa in stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti a provvedimento giudiziale di sequestro di beni, come già previsto dall’art.1, comma 4, del DL 207/2012, convertito dalla L.231/2012, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori (ILVA).
Riguardo all’iter parlamentare del decreto legge – in scadenza il prossimo 2 settembre – per garantire la conversione in legge delle norme ivi previste, considerando l’approssimarsi della pausa estiva dei lavori del Parlamento, il Governo ha presentato, nell’ambito dell’esame del DL 78/2015, “Enti locali”, presso la Commissione Bilancio del Senato (DDL 1977/S), un apposito emendamento che riproduce il testo dei primi due articoli del provvedimento. Mentre l’articolo 3 è confluito in un altro emendamento governativo formalizzato al DL 83/2015, in materia fallimentare, civile e processuale civile, all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (DDL 3201/C).
Le Commissioni referenti hanno, pertanto, convenuto di sospendere l’esame del provvedimento fino all’esito dell’esame dei sopracitati emendamenti presentati dal Governo.