Al fine di semplificare le procedere, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, e di assicurare un iter procedurale omogeneo da parte degli Sportelli Unici per l’immigrazione (SUI) su tutto il territorio nazionale, il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Interno, con circolare congiunta n. 2777/2016, hanno fornito istruzioni operative per gli ingressi dei lavoratori extra Ue fuori quota di cui al d.lgs. n. 286/1998.
In particolare, viene indicata la documentazione utile per le fattispecie contemplate dall’art. 27, commi 1 e 1-bis, del predetto decreto legislativo, tra le quali si segnalano:
• distacco di dirigenti o personale altamente specializzato;
• distacco o trasferimento temporaneo per attività lavorativa a finalità formativa;
• distacco di lavoratori qualificati;
• trasferimento di lavoratori per prestazioni oggetto di contratto di appalto;
• trasferimento di lavoratori dipendenti da parsone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in Stato membro dell’UE, per prestazioni oggetto di contratto di appalto.
La circolare riporta anche la documentazione per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati e il rilascio della Carta Blu UE di cui all’art. 27-quater, con distinzione tra le professioni regolamentate e non. In merito a tali lavoratori si precisa, in particolare, che in caso di cambiamenti del datore di lavoro effettuati nei primi due anni, è necessario inviare preliminarmente il nuovo contratto di lavoro alla Dtl del luogo in cui si svolge l’attività lavorativa per il rilascio della relativa autorizzazione, la quale si intenderà acquisita decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione.
Si fa presente, altresì, che in allegato alla circolare sono riportati i modelli per la richiesta di proroga del distacco, il quale non può superare, incluso il primo distacco autorizzato, i 4 anni oppure i 5 anni per i dirigenti e il personale altamente specializzato.
La richiesta di proroga andrà trasmessa in modalità cartacea allo Sportello Unico che ha provveduto al primo rilascio o a quello al quale è stata inoltrata, per il primo ingresso, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno, nei casi in cui sia stato stipulato apposito Protocollo d’intesa con il Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 27, comma 1-quater (cfr. in proposito comunicazione Ance del 5 agosto 2010).
La circolare evidenzia, infine, che in ordine a tutte le fattispecie considerate, le imprese richiedenti potranno:
– documento attestante il rapporto di filiazione tra l’azienda distaccante e l’azienda distaccataria;
– visura camerale estera della società distaccante;
– visura camerale della società italiana non antecedente a sei mesi;
– impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno sei mesi.
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