La Commissione europea ha pubblicato un documento finalizzato a dare indicazioni agli organismi di vigilanza dei diversi Paesi membri su come valutare la corretta gestione del rischio da esposizione a silice cristallina respirabile (di seguito RCS – respirable crystalline silica).
Tale sostanza è un composto pericoloso, ad oggi classificato come agente chimico ai sensi della normativa europea e nazionale, presente in molti materiali estratti o ricavati dal terreno; materiali che, a titolo non esaustivo, comprendono laterizi, calcestruzzo, collanti, roccia e pietre varie, terra, ecc..
L’esposizione a RCS, causa di malattie polmonari tra cui la silicosi, può avvenire per inalazione, a seguito della liberazione nell’aria delle particelle microscopiche in occasione di numerosi tipi di lavorazione, quali, ad esempio, demolizioni, tagli, levigature, escavazioni e movimentazioni terra.
Con riguardo alla RCS sono pertanto necessari, ai sensi del Capo I del Titolo IX del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza), la valutazione e la corretta gestione del rischio da esposizione ad agenti chimici.
Il documento oggetto della presente nota fornisce, in lingua inglese, indicazioni utili – sebbene minime in quanto prevale sempre la normativa nazionale – non soltanto agli organismi di vigilanza, ma anche ai datori di lavoro i quali sono tenuti all’implementazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.
La Parte 1 tratta le informazioni generali sul rischio da RCS, il contesto normativo applicabile e l’illustrazione dei principali adempimenti richiesti dalla normativa europea e di conseguenza anche da quella nazionale. Questi ultimi comprendono, in via non esaustiva:
– il principio di eliminazione e/o sostituzione della sostanza pericolosa, che appare di difficile applicazione per la natura del settore delle costruzioni e della sua attività. In generale, può esservi ricondotta la sostituzione, ove sia possibile, del materiale contenente RCS con materiale non contenente RCS;
– l’adozione di sistemi di controllo impiantistico, riducendo così il rischio alla fonte mediante soluzioni ingegneristiche. Vi rientrano sistemi di “bagnatura” dei materiali sottoposti a lavorazione mediante ad esempio erogatori di acqua nebulizzata, nonché dispositivi di aspirazione delle polveri incorporati nell’attrezzatura di lavoro;
– l’adozione di procedure organizzative e gestionali (manutenzione apparecchi, gestione delle aree, restrizione accessi, ecc.) nonché l’adeguata formazione e informazione dei lavoratori sui rischi da RCS;
– l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
La Parte 2 del documento contiene delle schede che riassumono, per le singole tipologie di lavorazione, le azioni consigliate per la riduzione del rischio e le indicazioni per gli organismi di vigilanza.
N.B. Si sottolinea che l’inquadramento della RCS come sostanza pericolosa è ad oggi in via di revisione dalla Commissione europea: l’orientamento prevalente è quello di non considerarla più soltanto come un agente chimico, bensì di includerla nella lista degli agenti cancerogeni nell’ambito della riforma della Direttiva sugli agenti cancerogeni.
Tale evoluzione legislativa europea – che non dovrebbe vedere la luce prima della primavera 2017 e prevedrebbe comunque il recepimento nazionale – comporterebbe l’applicazione, ad opera del datore di lavoro, delle misure di cui al Capo II del Titolo IX, indubbiamente più stringenti in termini di adempimenti (prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria).
Le indicazioni contenute nel documento della Commissione europea – come si legge nella “Nota importante” a pagina 4 –rimarranno valide anche in caso di inclusione della RCS tra gli agenti cancerogeni.
26523-Addressing-risks-from-worker-exposure-to-RCS.pdfApri