Le Commissioni di Camera e Senato hanno concluso l’esame dei Dlgs sulla VIA di determinati progetti pubblici e sull’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio con l’approvazione di pareri favorevoli con numerose ed articolate condizioni e osservazioni.
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ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
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Atto e iter
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Pareri
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Schema di Dlgs recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Relatori:
On. Gadda (PD)
Sen. Caleo (PD)
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Le Commissioni Ambiente della Camera e Territorio ed Ambiente del Senato hanno espresso al Governo un parere favorevole con numerose e articolate condizioni e osservazioni.
In particolare le valutazioni del Senato riguardano:
-le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento alle forme di consultazione pubblica;
-il coordinamento con le disposizioni del Codice appalti (Dlgs 50/2016);
-la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA;
–i contenuti dello studio di impatto ambientale;
–l’efficacia temporale del procedimento di VIA;
-eventuali modifiche al progetto di VIA a fronte di accertati impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi;
-il sistema sanzionatorio al fine di prevedere forme di proporzionalità;
–i tempi di emanazione dello Schema per scongiurare l’avvio di una procedura di infrazione UE;
-la salvaguardia delle competenze delle Regioni.
La Camera, oltre ad essersi soffermata su alcune delle precedenti tematiche, ha evidenziato al Governo l’opportunità di:
-predisporre un Sistema informativo per l’informazione ambientale completo, coerente e omogeneo per rendere disponibili, da parte dei soggetti istituzionali competenti, tutte le informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di avere informazioni, analisi e dati comparabili, validati e certificati”;
-prevedere, a cura dell’autorità competente, apposita modulistica unificata e il ricorso a procedure telematiche, che consenta il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza di tali disposizioni con gli altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare con la valutazione ambientale strategica (VAS), con la procedura per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
–inserire un’apposita disposizione circa il periodo transitorio, per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.
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Schema di Dlgs recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Relatori:
On. Ferranti (PD)
On. Boccadutri (PD)
Sen. Albertini (AP-CpE)
Sen. Ricchiuti (Art.1-MDP)
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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Le Commissioni Giustizia e Finanze della Camera e del Senato hanno espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
In particolare, nel parere reso alla Camera dei Deputati si evidenziano le seguenti osservazioni:
-viene proposto l’inserimento di un comma aggiuntivo all’articolo 11 del D.Lgs 231, in cui si dispone che “i liberi professionisti adeguano il proprio comportamento alle linee guida, riferite alle singole attività professionali, proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, che acquistano efficacia con l’approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria”;
-con riferimento all’art. 21, comma 2, del D.Lgs 231, recante l’indicazione dei soggetti che possono accedere alla sezioni del Registro delle imprese contenenti le informazioni relative ai titolari effettivi, viene rilevata l’opportunità di prevedere che l’autorità giudiziaria “debba provvedere alla richiesta con decreto motivato, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali” (lett.b, art.2 dello Schema);
-con riferimento all’art.67 del DLgs 231, viene proposto l’inserimento di commi aggiuntivi volti a prevedere che il Ministero dell’Economia e le Autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, definiscono con provvedimento di carattere generale, i criteri per stabilire quando le violazioni sono gravi o ripetute o sistematiche, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sull’esposizione al rischio di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sulla complessiva organizzazione del soggetto obbligato.
Nel parere reso dal Senato si segnalano le seguenti condizioni:
-all’art. 1, comma 1, Titolo I, Capo III, art. 12, viene chiesto, tra l’altro, di aggiungere il seguente capoverso: “La UIF (unità di informazione finanziaria) può scambiare con l’Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l’OAM, l’OCF e l’organismo di cui all’art. 112-bis del TUB informazioni sui fenomeni rilevanti al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali”;
–con riferimento all’art. 21 del Dlgs 231/2007, come sostituito dall’articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di rivedere la formulazione della disposizione nel senso di prevedere la gratuità dell’accesso al Registro delle imprese ai fini della consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, ovvero di riformulare il comma 5, lettera f), il quale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei diritti di segreteria per l’accesso al Registro delle imprese, nel senso di specificare che i predetti diritti di segreteria devono essere fissati “comunque nei limiti di costi standard”.
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