SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (DDL 2233-B/S).
L’Aula ha licenziato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo approvato dalla Commissione Lavoro identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati (si veda al riguardo la notizia di “In Evidenza” del 10 maggio u.s.).
Il provvedimento è composto da due “Capi”, il primo relativo alle misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e l’altro sulle misure per favorire l’articolazione flessibile (c.d. “lavoro agile”) della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Le norme del Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, di cui all’articolo 2222 c.c. Al riguardo, viene, in particolare, disciplinato l’accesso agli appalti pubblici in ordine al quale le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici con la precisazione che trattasi di prestazioni di servizi. Il Capo II disciplina il lavoro agile definito come una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, caratterizzata da: esecuzione della stessa in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva; possibilità di impiego di strumenti tecnologici; assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Norme in materia di domini collettivi” (DDL 968/S).
Le Commissioni riunite Giustizia e Territorio e Ambiente hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene specificato che gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria;
Emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 a firma di parlamentari
Art. 2
Viene previsto che i beni di proprietà collettive e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza dei detti enti i predetti beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della L.278/57.
Emendamenti 2.1; 2.2; 2.3 a firma di parlamentari
Viene precisato che i principi stabiliti dal testo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Emendamento 2.4 a firma di parlamentari
Art. 3
Viene disposto che entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni debbono dare attuazione alle competenze attribuite loro dall’art. 3, comma 1 della L. 97/1994, sulla salvaguardia delle zone montane. Trascorso tale termine, agli adempimenti provvederanno con atti propri gli enti esponenziali titolari della collettività, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali debbono essere resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali.
Emendamenti 3.9 e 3.10 a firma di parlamentari
Il testo prevede norme sul riconoscimento dei domini collettivi , comunque denominati, quali ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie. Nello specifico il dominio collettivo viene definito come: dotato di capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale; dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva;caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l’attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).
Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze hanno espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) volta ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Il testo riscrive quindi il D.Lgs. 231/2007 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l’attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.