E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018 la delibera 30 ottobre 2018 recante il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis[1] del D.Lgs n. 165/2001, c.d. Whistleblowing, come modificato dall’art. 1 della L. n. 179/2017.
Tale Regolamento, che si allega per opportuna informativa, disciplina il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 54-bis, comma 6[2].
In particolare, è stato previsto che l’ANAC eserciti l’attività sanzionatoria d’ufficio (se accerta una o più violazioni di cui all’art. 54-bis, comma 6) o su comunicazione[3] da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si ritiene siano state commesse le violazioni, o su segnalazione[4] da parte dei soggetti di cui al comma 2[5] dell’art. 54-bis.
A tal fine, si ricorda che la disciplina in esame si applica non solo ai dipendenti pubblici, ma anche “ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore dell’ amministrazione pubblica.”
Chiarito, inoltre, che il responsabile del provvedimento è il dirigente che, dopo aver esaminato, secondo un ordine di priorità, le comunicazioni e le segnalazioni pervenute attraverso la piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell’ANAC (cfr. Comunicazione Ance del 15 Febbraio 2018), potrà individuare uno o più funzionari cui affidare l’istruttoria.
Il responsabile del procedimento darà avvio allo stesso mediante la trasmissione, ai destinatari del provvedimento finale, della lettera di contestazione del procedimento stesso, con l’indicazione dei seguenti elementi: oggetto del provvedimento; disposizioni violate e relative norme sanzionatorie; possibilità di pagare, entro 60 giorni, la sanzione in misura ridotta; responsabile del procedimento; ufficio presso cui accedere agli atti; facoltà di presentare memorie e documenti; richiesta di audizione presso l’ufficio o il Consiglio; posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni; termine di conclusione del procedimento.
La comunicazione dell’avvio del procedimento dovrà avvenire entro 90 giorni dall’acquisizione della notizia della violazione. Tale termine potrà essere prorogato in caso di particolari e motivate esigenze istruttorie.
Il responsabile dovrà, inoltre, informare dell’avvio del procedimento sanzionatorio i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni e dovrà inviare al Consiglio, con cadenza biennale, l’elenco dei procedimenti avviati.
I soggetti ai quali è stato comunicato l’avvio del procedimento possono presentare memorie, deduzioni scritte e documenti, entro 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti, prorogabile per un massimo di ulteriori 30 giorni a seguito di motivata richiesta, e richiedere l’accesso agli atti.
Possono, altresì, richiedere di essere auditi dinanzi all’ufficio e in presenza del proprio legale di fiducia entro il termine di 10 giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti.
Entro 180 giorni dall’avvio l’ufficio comunica all’interessato l’intenzione di proporre al Consiglio l’adozione del provvedimento sanzionatorio. L’interessato, entro 10 giorni, potrà presentare ulteriori memorie difensive o chiedere l’audizione in Consiglio, se in presenza di nuovi elementi.
Il procedimento si conclude o con l’archiviazione, nell’ipotesi in cui sia stata riscontrata la non sussistenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione, o con l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
[1] Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
[2] Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione.
[3] Art. 1, comma 1, lett. h)
[4] Art. 1, comma 1, lett. i)
[5] Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
34451-delibera 30 ott_2018 ANAC.pdfApri