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Tra le novità: modificata la disciplina sulla rimozione delle macerie; prorogata l’esenzione IMU e la sospensione dei mutui privati su immobili inagibili nonché la durata del Fondo di garanzia per le PMI; introdotti programmi straordinari di ricostruzione e misure per il sisma di Ischia; sospeso l’incremento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25.

Archivio, Governo e Parlamento

DL Sisma: primo via libera dalla Camera

29 Novembre 2019
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L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 123/2019 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” cd. DL “Sisma” (DDL 2211/C – Relatrici l’On. Patrizia Terzoni del Gruppo M5S e l’On. Stefania Pezzopane del Gruppo PD) con numerose modifiche al testo iniziale.

 

Tra le principali novità – alcune delle quali richieste ed auspicate da ANCE nel corso dell’apposita audizione (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 5 novembre u.s.) – si evidenziano le seguenti:

 

-nell’ambito della disciplina contenuta nel testo sulla rimozione delle macerie, viene previsto che la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti;         (art. 4)

 

-viene integrata la disciplina relativa all’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica di cui all’art. 2, comma 2bis del D.L. 189/2016, prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro l’aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso;                        (art. 1-bis)

 

-viene prevista la possibilità per l’Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della regione, per acquisire supporto specialistico all’esecuzione delle attività tecniche e amministrative, tramite convezioni non onerose;

(art. 1-ter)

 

-viene disposto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale dal 24 agosto 2016;

(art. 2)

 

-viene previsto, nell’ambito degli interventi di immediata esecuzione di cui all’art. 8 del D.L. 189/2016, che il Commissario può differire al 31 marzo 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti;                                                                                                            (art. 2-bis)

 

-viene stabilito che nei comuni indicati negli allegati al DL 189, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare la mera conformità dell’intervento proposto all’edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica. In questi casi, la Conferenza regionale accerta la conformità urbanistica dell’intervento secondo la vigente normativa, ovvero, ove adottato, ai sensi del Programma straordinario di ricostruzione;                                                                                    (art. 3)

 

-viene prevista l’adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale, e ne vengono disciplinati contenuti, modalità e termini di adozione;                               (art. 3-bis)

 

-viene integrato l’art. 15 del DL 189/2016 prevedendo che il Presidente della Regione-vice commissario nel delegare l’attività di ricostruzione pubblica ai Comuni o agli altri enti locali interessati, opera in deroga alle previsioni di cui all’art. 37 comma 4 del Codice Appalti sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze oltre che all’art. 38 del medesimo Codice;                                                                                              (art. 3-ter)

                                                                                                                                  

–viene previsto che nel corso dell’esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30% del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia;

-viene estesa la fruizione del c.d. Art-bonus di cui all’art. 17, co. 1, del D.L. 189/2016 anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera;                                                           

                                                                                                              (art. 3-quinquies) 

 

-a modifica dell’art. 19, c. 1, del D.L. 189/2016, viene estesa da tre a sei anni la durata dell’intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all’art. 1 del D.L. 189/2016, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016;                                                     

                                                                                                                   (art. 3-sexies) 

 

-viene riscritto l’art. 31, comma 6, del DL 189/2016 prevedendo che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell’inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto con l’indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati;                                                                 (art. 4-bis)

 

-viene precisato che l’estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, cd. “Resto al Sud” avviene in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell’accesso alla stessa (soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni) e ne possono beneficiare i Comuni che presentano una percentuale superiore al 50% di edifici dichiarati inagibili con esito “E”;                                                                       (art. 5)

 

-viene riconosciuta la facoltà alle Regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale -con l’impegno di non modificarla per un decennio – nei comuni, con meno di 3.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati dalle Regioni medesime. Tali benefìci sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei citati comuni;                                                                                                             (art. 5-bis)

 

-viene prorogata al 31 dicembre 2020 l’esenzione di cui all’art. 48, c. 7, del DL 189/2016 dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 2016 alla P.A. in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario;                                                                                (art. 5)

 

-viene chiarito che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria previsti dalla norma in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento UE (UE) n. 651/2014 (GBER), secondo le modalità procedimentali e certificative già disciplinate dal D.L. n. 189/2016;                                                                         (art. 8)

 

-vengono previste modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche di cui all’art. 94-bis del DPR 380/2001, volte in particolare, a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli “interventi rilevanti”; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità;                                                                                                        (art. 9-ter) 

 

-in merito ai merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, viene modificato l’art. 11, comma 5-bis, del DL 78/2015, sulla certificazione dei lavori, prevedendo, in particolare, che nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l’amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull’immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi;                                                                                                          (art. 9-sexies) 

 

-a modifica dell’art. 18-bis del DL n.8/2017 convertito dalla L. n.45/2017, viene previsto, tra l’altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” e le attività necessarie per il ripristino e la ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi successivi agli interventi di Protezione civile. Viene, altresì, precisato che tali funzioni attengono allo sviluppo, all’ottimizzazione e all’integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia;                                                                                                                 

                                                                                                                   (art. 9-decies) 

 

-viene modificato l’art.21, comma 13, del D.L n.109/2018, convertito dalla L. n.130/2018 (recante interventi per il sisma di Ischia del 21 agosto 2017), prevedendo che la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe  antimafia degli esecutori;                                                                                                 (9-sexiesdecies)

 

-viene disciplinata l’approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla Regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di Ischia del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti;                                                                                               (art. 9- septiesdecies)

 

-viene modificata la disciplina di cui all’art.26 (commi 3,6 e 11) del D.L n.109/2018, convertito dalla L. n.130/2018, riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica nell’ambito del sisma di Ischia, al fine di prevedere, tra l’altro:

– per tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture – e non solo per quelli aggiudicati da parte del Commissario straordinario – riguardanti gli interventi compresi nei piani previsti per la ricostruzione pubblica, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti, l’applicazione della procedura negoziata senza bando e la selezione di almeno cinque operatori economici;

–l’affidamento dei lavori previsti senza la valutazione delle offerte da parte della prevista commissione giudicatrice;

-che i progetti degli interventi previsti, inviati al Commissario straordinario da parte dei soggetti attuatori oppure dai Comuni interessati, siano coerenti tra l’altro con tutti i piani previsti nell’ambito della ricostruzione pubblica;                                       (art. 9- duodevicies)

 

-viene modificato l’art. 30 del D.L n.109/2018, convertito dalla L. n.130/2018 (sulla qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria nell’ambito degli interventi a seguito del sisma di Ischia), prevedendo che l’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici  avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’art. 46 del medesimo Codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (secondo le modalità previste dall’art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice appalti). Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta (art. 31, comma 8, Codice appalti);                 (art. 9- undevicies) 

                                                                             

-vengono previste una serie di modifiche alle disposizioni recate agli articoli artt. 9, 10, 14-bis e 18 del DL 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), convertito dalla L. 55/2019, relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 e la città metropolitana di Catania il 26 dicembre 2018. In particolare:

-vengono modificati i criteri per stabilire l’ordine di priorità da seguire ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione nell’ambito dei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici suddetti (art.9);

-viene disposto che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento (mediante l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) quelle relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive (art.10, nuovo comma);

-viene prorogata  al 2021 l’autorizzazione in favore dei comuni della città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, ad assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa in materia di contenimento della spesa (art.14-bis);                                                                                    (art. 9-vicies bis) 

 

-viene prorogata al 2021 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa e trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze agli enti locali  colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Nella sospensione sono comprese le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015;                     (art. 9-vicies quater)

 

-viene prevista la proroga,  fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, dell’esenzione IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;                                         (art. 9-vicies quinquies)

 

-viene prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e del 18 febbraio 2014, nonché dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;                              (art. 9-vicies sexies)

 

– viene previsto che 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato è destinato, nell’esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate e una quota di tale importo (26,8 milioni di euro) destinato ai comuni colpiti dal sisma con meno di 30 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 200 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario;                                                                                          (art. 9-undetricies)

 

-viene previsa la sospensione fino al 31 ottobre 2021 dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione (di cui all’art. 1, comma 183, della L. n.228/2012-Legge di bilancio 2013). La sospensione è disposta per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per tale periodo si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017;                                                  (art. 9-tricies semel)                                  

 

                                            

-viene prorogata al 31 dicembre 2020 la vita tecnica degli impianti di risalita nelle regioni Marche ed Abruzzo.

 

In Aula è stato accolto, tra gli altri, l’ordine del giorno 9/2211-A/61 (primo firmatario On. Gianluca Rospi del Gruppo parlamentare M5S), che impegna il Governo, come auspicato da ANCE, a “valutare l’opportunità di adottare idonei strumenti normativi finalizzati a prevedere che il costo convenzionale venga incrementato, anche mediante provvedimento del Commissario straordinario, nei casi in cui il progetto preveda l’adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale, la progettazione venga eseguita in modalità BIM e i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D”.

 

ll decreto legge che scade il 23 dicembre 2019 passa, ora, alla seconda lettura del Senato.

  

 

Si veda precedente del 5 novembre u.s.

 

In allegato l’ordine del giorno accolto

37857-Odg accolto.pdfApri
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