Slitta al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione dall’Iva per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, per finalità istituzionali, dalle Associazioni sindacali e di categoria. È inoltre prorogato di un anno, al 31 dicembre 2025, il cosiddetto Bonus alberghi, che consiste in un credito d’imposta pari all’80% e in un contributo finanziario per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e antisismica degli alberghi (art. 1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021).
Queste sono alcune delle novità previste nella bozza del decreto fiscale disponibile alla data dell’11 dicembre. Il provvedimento verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell’anno. Ecco, nel dettaglio, le principali novità.
Regime di esenzione IVA per gli Enti associativi – Rinvio al 2026
Nella bozza del D.L. Milleproroghe ad oggi disponibile, viene rinviato, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, il passaggio dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione dall’IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da Associazioni politiche, sindacali e di categoria nei confronti dei soci, associati o partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari (art. 5, co. 15-quater, del D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 215/2021).
Il mutamento di regime, da esclusione a esenzione, interessa anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE che effettuano prestazioni rientranti nell’attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi specifici. Questo comporta differenti adempimenti ai fini IVA:
Il rinvio al 1° gennaio 2026 offre alle Associazioni aderenti più tempo per valutare l’opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire le attività svolte verso gli associati dietro corrispettivi specifici. Questo permetterebbe di evitare l’apertura della partita IVA e i relativi adempimenti.
Proroga del Bonus alberghi al 31 dicembre 2025
La bozza del D.L. Milleproroghe prevede anche la proroga al 31 dicembre 2025 del credito d’imposta pari all’80% e del contributo, fino a un massimo di 100.000 euro, per le spese relative a interventi di:
Il credito d’imposta è attualmente applicabile per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 (art. 1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021).
Beneficiari degli incentivi:
Il credito d’imposta e il contributo possono essere usufruiti anche indipendentemente l’uno dall’altro. Il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, tramite la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
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